Sentenza del 19/05/2017 n. 12636 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento emesso in relazione alla dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770 per l'anno 1995. L'Ufficio aveva contestato l'omessa effettuazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla Fondazione CR, negando l'agevolazione prevista dall'art. 10-bis della legge n. 1745/1962 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, poiché non risultava dimostrato che la Fondazione svolgesse esclusivamente attività di interesse pubblico o utilità sociale. La ricorrente sosteneva inoltre che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile, che il legittimo affidamento derivante da un precedente parere favorevole dell'Ispettorato dovesse escludere anche il tributo e che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sul difetto di potere dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso. Ha stabilito che la sentenza di primo grado non conteneva due autonome rationes decidendi, poiché l'annullamento dell'accertamento era fondato soprattutto sull'asserita sussistenza dei requisiti per l'esenzione. Ha inoltre affermato che il legittimo affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000, può escludere sanzioni, interessi e altri effetti accessori, ma non elimina il tributo oggettivamente dovuto. Il precedente parere dell'Ispettorato non impediva all'Ufficio competente di verificare successivamente i requisiti dell'agevolazione. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento quanto all'imposta, mentre restava ferma la disapplicazione delle sanzioni già riconosciuta dalla CTR. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10-bis
La norma prevedeva l'agevolazione in favore di determinati enti, subordinandola alla ricorrenza dei requisiti normativi.
L'agevolazione è soggetta a interpretazione restrittiva e richiede la prova dell'effettivo svolgimento esclusivo di attività di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica. Un precedente elenco o parere dell'Ispettorato non sostituisce la verifica concreta dei requisiti da parte dell'Ufficio competente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6
La disposizione è stata richiamata quale base dell'agevolazione fiscale, applicabile soltanto in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Il legittimo affidamento tutela il contribuente che si sia conformato alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria.
Il legittimo affidamento derivante da atti o indicazioni dell'Amministrazione può comportare la disapplicazione di sanzioni, interessi e altri effetti accessori, ma non incide sull'obbligo di versare il tributo quando il presupposto impositivo sussiste oggettivamente.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione anche sinteticamente, purché sia individuabile la decisione sul punto controverso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure per violazione di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia sono state ritenute infondate o inammissibili.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: chi le invoca deve dimostrare puntualmente la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, inclusa l'effettiva attività svolta.
- Un parere, una circolare o un precedente comportamento favorevole dell'Amministrazione finanziaria non crea, di regola, un diritto permanente all'esenzione e non impedisce all'Ufficio competente di effettuare un successivo accertamento.
- Il legittimo affidamento protegge principalmente dagli effetti sanzionatori e accessori dell'errore indotto dall'Amministrazione, ma non elimina il tributo se l'obbligazione fiscale è oggettivamente dovuta.
- Per contestare efficacemente una sentenza è necessario impugnare tutte le autonome ragioni che la sorreggono; tuttavia, non ogni argomentazione contenuta nella decisione costituisce una distinta ratio decidendi.
- Quando una norma attribuisce a un organo amministrativo un compito meramente ricognitivo o formale, tale attività non preclude i successivi controlli dell'Ufficio istituzionalmente competente sui requisiti sostanziali dell'agevolazione.
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