Cassazione Penale, Sentenza n. 6558/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che gli aveva applicato l'obbligo di dimora in relazione al reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni (in concorso con Salvatore Ruggiero e Elio Quarta). I fatti dedotti: Zacheo avrebbe svolto il ruolo di raccordo tra Ruggiero (all'epoca assessore regionale) e Quarta, agevolando il rilascio di un'autorizzazione sanitaria per un centro di procreazione assistita in cambio della promessa di un impiego per la moglie. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, contestando che non fosse emersa una capacità concreta di intercedere presso gli uffici regionali e che Zacheo fosse solo un professionista che tentava di risolvere pratiche burocratiche; (2) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p., per omissione dell'indicazione del termine di scadenza della misura cautelare rispetto alle esigenze investigative.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: il difensore ha depositato memoria in cui comunica che la misura cautelare impugnata è stata revocata dal giudice dell'udienza preliminare con ordinanza del 24 dicembre 2022, determinando la sopravvenuta cessazione dell'interesse del ricorrente alla decisione. La Corte, perciò, non è entrata nel merito dei motivi di impugnazione. È stato altresì rilevato che la rinuncia derivante dalla revoca della misura esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. d), codice di procedura penale
Il ricorrente lamentava che l'ordinanza non avesse indicato il termine di scadenza della misura rispetto alle esigenze investigative (violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d)). La Corte non ha valutato il merito della questione poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia dovuta alla revoca della misura.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare da parte del giudice sopravvenuta rispetto al gravame determina in genere la perdita dell'interesse ad impugnare e può essere valutata come rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la rinuncia deriva da sopravvenuta cessazione dell'interesse (es. revoca della misura), il ricorrente normalmente non è condannato alle spese processuali per la impugnazione.
- Un motivo che deduca vizio di motivazione relativo al ruolo dell'indagato (es. presunta capacità di intercedere) richiede che la parte indichi elementi concreti per dimostrare la carenza motivazionale; se il giudice non decide nel merito per sopravvenuta causa, tale questione resta inevasa.
- La censura ai sensi dell'art. 292 c.p.p. (mancata indicazione del termine di scadenza della misura) è rilevante e può determinare l'annullamento della misura se accolta, ma perde efficacia se la misura è già stata revocata per altra ragione sopravvenuta.
- La misura interdittiva accessoria non oggetto di impugnazione resta impregiudicata: l'impugnazione parziale non estende automaticamente gli effetti a misure non impugnate.
- In casi di contestazione di reati di corruzione, per configurare la partecipazione concorrente è necessario dimostrare oltre la mera attività burocratica la volontà e la capacità di influire sulle decisioni amministrative in favore del corruttore; astrazione o generiche affermazioni possono non essere sufficienti.
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