Sentenza n. 2386/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dell'atto di annullamento d’ufficio ex art 21-nonies co. 1 della l. 241/90 della procedura di gara per affidamento del servizio urgente di sfalcio erba e manutenzione di aree verdi da svolgersi presso il deposito munizioni di Rapolano CIG B80DA5D6EC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara per l’affidamento del servizio urgente di sfalcio dell’erba e manutenzione delle aree verdi presso un deposito munizioni
Esito
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi, indicando correttamente nell’offerta i costi della manodopera e della sicurezza, come previsto dal disciplinare. A seguito della verifica di anomalia e dell’accesso agli atti, aveva rilevato che gli altri concorrenti non avevano indicato i costi della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto giustificabile tale omissione, richiamando l’inadeguatezza del modello predisposto e un orientamento giurisprudenziale ritenuto applicabile. La ricorrente contestava tale impostazione, sostenendo l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione. La commissione aveva quindi proposto l’aggiudicazione in suo favore, considerando la sua offerta l’unica valida. Successivamente, la stazione appaltante aveva annullato d’ufficio l’intera procedura ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990. La ricorrente aveva impugnato tale annullamento, ma con memoria munita di procura speciale ha poi rinunciato ritualmente al ricorso; la rinuncia è stata notificata al Ministero nei termini e non sono state formulate opposizioni.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, notificata alla parte costituita entro i termini previsti, e, in assenza di opposizioni, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell’annullamento d’ufficio, né la questione relativa all’indicazione dei costi della manodopera. In considerazione della peculiarità della fattispecie, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
È la disposizione posta a fondamento dell’annullamento d’ufficio della procedura di gara, ma la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La rinuncia è stata notificata al Ministero entro i termini previsti dalla disposizione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato per la definizione del giudizio conseguente alla rinuncia, in assenza di opposizioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se munita di procura speciale, ritualmente notificata alla parte costituita nei termini di legge e non opposta, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare il merito delle censure dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie lo giustifica.
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