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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31439/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, con recupero a tassazione di maggiori imponibili Irpef, Iva, Irap e addizionali, oltre sanzioni Iva, in base a indagini bancarie sui conti correnti della società e dei soci. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente accolta; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto in parte l'appello dell'Ufficio, confermando la ripresa a tassazione dei versamenti bancari e mantenendo esclusa quella relativa ai prelevamenti. I ricorrenti, quali ex soci della società estinta, hanno denunciato: 1) la violazione delle norme sulle indagini bancarie e sul processo tributario, sostenendo che le dichiarazioni di terzi prodotte per giustificare alcune rimesse e operazioni di cambio assegni avrebbero dovuto essere superate dall'Amministrazione con specifiche controprove, e che tali elementi erano stati ingiustamente disattesi; 2) la violazione delle norme processuali per omessa pronuncia sulla dedotta mancata contabilizzazione di corrispettivi di marzo 2008 e sulla differenza tra ricavi contabilizzati e incassi POS; 3) la violazione delle norme sulle indagini bancarie per omessa pronuncia sui versamenti effettuati mediante assegni o bonifici dai soci per complessivi euro 63.668,30. La Corte ha anche esaminato in via preliminare la legittimazione dei ricorrenti e il tema del litisconsorzio, richiamando la disciplina speciale dell'estinzione delle società ai fini fiscali.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione implicita di difetto di legittimazione attiva e ha ritenuto che, per effetto dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la società dovesse considerarsi ancora non estinta fino al decorso del quinquennio dalla cancellazione; ha tuttavia escluso che ciò imponesse l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il litisconsorzio necessario era stato rispettato nei gradi di merito e che, nelle more del giudizio di legittimità, la società si era comunque definitivamente estinta, rendendo non necessaria l'integrazione del contraddittorio. Nel merito, ha rigettato tutti e tre i motivi: ha affermato che, in tema di accertamento bancario, opera una presunzione legale relativa a favore dell'Ufficio e che grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione; ha riconosciuto che le dichiarazioni di terzi sono solo elementi indiziari liberamente valutabili e non prova decisiva idonea da sola a vincere la presunzione; ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato le giustificazioni addotte e che non vi era omessa pronuncia, ma una valutazione di merito insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese e i suoi effetti estintivi sono letti alla luce della disciplina speciale fiscale che ne differisce l'efficacia ai fini di accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La norma ha efficacia dal 13 dicembre 2014 ed è applicabile anche alle società di persone; ai fini fiscali l'estinzione della società si produce solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, con conseguente permanenza della capacità processuale nel periodo intermedio.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le risultanze dei conti correnti bancari legittimamente acquisiti fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito in capo al contribuente, superabile solo con prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina dell'utilizzo delle movimentazioni bancarie vale anche ai fini IVA, con la medesima presunzione legale relativa e il correlato onere probatorio a carico del contribuente.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari, ma non come prova testimoniale piena.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione dedotta con motivazione complessiva sulla materia del contendere.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito secondo il principio del libero convincimento, nei limiti delle prove legali e dell'obbligo di motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o del materiale istruttorio, essendo deducibili solo errori di diritto o vizi denunciabili nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza che dal testo siano ricavabili ulteriori indicazioni utili sul merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie fondate su indagini bancarie, i dati dei conti correnti costituiscono presunzione legale relativa di ricavi o compensi imponibili, sicché l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo le movimentazioni bancarie e il contribuente deve fornire prova contraria specifica, analitica e riferita a ogni singola operazione.
  • Le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del processo sono ammissibili nel giudizio tributario, ma hanno valore di meri elementi indiziari: possono essere valutate dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti, senza che esse, da sole, siano idonee a superare automaticamente la presunzione derivante dalle risultanze bancarie.
  • Il contribuente che invochi causali diverse da quelle imprenditoriali per versamenti o prelevamenti deve dimostrarne in modo puntuale la riconducibilità a fatti estranei all'attività o la non imponibilità, non essendo sufficiente una giustificazione generica o complessiva delle movimentazioni.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia esaminato le allegazioni difensive e le abbia ritenute, con motivazione logica e non apparente, insufficienti a vincere la presunzione fiscale.
  • La disciplina fiscale speciale sull'estinzione delle società differisce, per il periodo quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, gli effetti estintivi della cancellazione dal registro imprese ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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