Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’archiviazione del procedimento da parte di AGEA aveva fatto venir meno l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento di un credito di € 37.329,75, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2021 e 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA aveva accertato la sussistenza di un credito dell’Amministrazione per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Domanda Unica. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché AGEA aveva archiviato il procedimento a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti citati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l’oscuramento dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione archivia il procedimento posto a fondamento dell’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi dedotti contro l’atto impugnato.
  • La peculiarità delle circostanze della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.