Sentenza n. 667/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’archiviazione del procedimento da parte di AGEA aveva fatto venir meno l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Atto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento di un credito di € 37.329,75, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2021 e 2023
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA aveva accertato la sussistenza di un credito dell’Amministrazione per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Domanda Unica. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché AGEA aveva archiviato il procedimento a suo carico.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti citati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l’oscuramento dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione archivia il procedimento posto a fondamento dell’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi dedotti contro l’atto impugnato.
- La peculiarità delle circostanze della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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