Cassazione Civile, Sentenza n. 20190/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF (anno 2005) e IRAP per maggiori imposte complessive; censure principali: nullità/invalidità della notifica dell'avviso (mancanza firma/timbro/indicazione ufficio postale), inesistenza/omessa allegazione di delega di firma ab origine, illegittima ripresa a tassazione (doppia imposizione su compensi fatturati 2004 ma incassati 2005), mancata compensazione tra imposte 2004 e 2005, errore nel calcolo dei componenti positivi del reddito (compensi non scorporati), ripresa di spese ritenute non documentate, contestata indetraibilità di ritenuta d'acconto di Seven Immobiliare s.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per difetto di criteri di ammissione (es. doppia conforme, errata qualificazione del vizio), e infondati gli altri, confermando la regolarità della notifica (avviso di ricevimento prodotto), la validità della produzione in giudizio della delega di firma, l'applicazione del principio di cassa per i professionisti (compensi tassati se/incassati nel periodo d'imposta), l'inammissibilità in appello di nuove eccezioni di compensazione non proposte in primo grado e la legittima valutazione sulla mancata documentazione delle spese. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
legge 20 novembre 1982, n. 890 (norme sulla notificazione a mezzo posta)
La Corte ricorda la distinzione tra fase di trasmissione e fase di consegna; la relazione dell'ufficiale giudiziario (art. 3) non è requisito essenziale a favore del destinatario e la mancata apposizione della relazione non invalida la notificazione se è presente l'avviso di ricevimento; l'art. 14 legittima l'uso del servizio postale da parte degli uffici finanziari
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disciplina tributaria)
Richiamati vari artt. in relazione alle procedure di accertamento e alle deduzioni del ricorrente; la Corte ha valutato che gli adempimenti documentali prodotti dall'Ufficio erano sufficienti a provare la regolare notifica e la corretta adozione dell'atto
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54, comma 1
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi
La Corte conferma che per esercenti arti e professioni vale il principio di cassa: i compensi concorrono al reddito quando effettivamente percepiti; quindi è legittima la ripresa a tassazione di compensi incassati nel 2005 anche se fatturati nel 2004
codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in tema di valutazione delle prove documentali dal giudice; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito sulla documentazione sia insindacabile in cassazione se non fondata su violazioni di diritto
codice di procedura civile, art. 167
Richiamato in ordine al principio del libero convincimento del giudice e alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato la ritenuta insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente
codice di procedura civile, art. 2697
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che l'Ufficio ha adempiuto al proprio onere documentando la notifica mediante avviso di ricevimento
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Ai sensi dell'art. 57, comma 2, le parti in appello non possono proporre nuove eccezioni non già sollevate in primo grado; la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione proposta per la prima volta in appello
codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
Il vizio fondato sulla omessa valutazione del fatto risulta inammissibile quando vi è una 'doppia conforme' tra primo e secondo grado; la Corte lo applica per escludere l'ammissibilità di talune censure
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
La Corte distingue tra i diversi numeri del’art. 360: molte doglianze del ricorrente erano inammissibili perché configuravano mera rivalutazione di fatti (n.5) o questioni processuali da dedurre con altro schema (n.4) o valutazioni di merito non sindacabili (n.3)
codice di procedura civile, art. 139
Richiamato in relazione alla notificazione nelle mani del portiere e alla comunicazione al destinatario; la Corte rileva che la comunicazione è stata eseguita secondo le norme
Costituzione, art. 53
Invocato dal ricorrente in relazione alla ritenuta d'acconto contestata, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata prospettata una specifica violazione costituzionale ne' correttamente dedotta in termini applicabili in cassazione
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta è valida se è prodotto l'avviso di ricevimento: la relazione dell'ufficiale giudiziario (art.3 L.890/1982) non è sempre requisito essenziale a favore del destinatario e la sua omissione costituisce, di regola, mera irregolarità se sussiste l'avviso di ricevimento
- La produzione in giudizio della delega di firma può essere sufficiente a provare la legittimazione dell'ufficio a sottoscrivere l'atto anche se la delega non era allegata originariamente; la valutazione di idoneità resta di merito
- Per professionisti si applica il principio di cassa (art.54 TUIR): i compensi rilevano nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente incassati, quindi l'amministrazione può recuperare a tassazione somme incassate in anni diversi dall'emissione della fattura
- In appello non sono ammissibili nuove eccezioni che non siano già state proposte in primo grado (art.57 d.lgs. 546/1992); eccezioni come la compensazione, che non sono rilevabili d'ufficio, devono essere tempestivamente sollevate
- Le censure in Cassazione che mirano a una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili; la Corte di legittimità sindaca la corretta applicazione del diritto e la regolarità procedurale, non una nuova valutazione dei fatti
- Se primo e secondo grado si sono espressi nello stesso senso su una questione ("doppia conforme"), il motivo di cassazione che lamenta omesso esame del fatto è inammissibile salvo che il ricorrente indichi la divergenza di fatto tra le due decisioni
- Le doglianze processuali devono essere inquadrate nel corretto motivo di cassazione (es. omessa pronuncia come vizio di cui all'art.360, n.4; omesso esame di fatto come n.5); una errata qualificazione può determinarne l'inammissibilità
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