Regolamento (UE) 2016/1348
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1348 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione di alcuni ortofrutticoli, che servono come base per il calcolo del prezzo di entrata nel regime UE dei prodotti ortofrutticoli freschi. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede l'aggiornamento quotidiano di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati con i codici NC elencati nel regolamento, provenienti dai paesi terzi e dalle origini specificate. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ex articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1348: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento quotidiano dei valori sulla base di dati variabili.
Base normativa e finalità
L'atto è adottato dalla Commissione in collegamento con il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, richiamato come base procedurale per la fissazione dei valori forfettari. I considerando chiariscono che tali valori discendono dal sistema definito in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e servono alla determinazione del prezzo di entrata per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi, individuati tramite codici della nomenclatura combinata. I valori sono differenziati per origine o paese terzo, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice ZZ indica le 'altre origini'.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con importi variabili a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ, US, CA e ZZ).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del რეგolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per le diverse origini/paesI terzi indicati con i codici paese.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto applicativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE e del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati nell'ambito del sistema derivante dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati quotidianamente tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L'allegato elenca i prodotti interessati, tra cui specifici codici NC quali 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ, US, CA e ZZ). Il codice ZZ è precisato come corrispondente a 'altre origini'.
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