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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1376

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa, per un periodo determinato, i parametri tecnici che le imprese assicurative e riassicurative devono usare per valutare riserve tecniche e fondi propri di base. Le tabelle di allegato contengono le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per singole valute e mercati nazionali. Si tratta di un atto direttamente applicabile, adottato con procedura d'urgenza per garantire disponibilità immediata e uniformità di calcolo.

Stabilisce le informazioni tecniche uniformi da utilizzare, per il periodo 30 giugno-29 settembre 2016, nel calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi di Solvibilità II.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2016 al 29 settembre 2016. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti, così da assicurare condizioni uniformi e prudenziali. Non introduce esclusioni soggettive o materiali ulteriori rispetto al perimetro di Solvibilità II.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione

Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche da impiegare nel periodo 30 giugno-29 settembre 2016 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. La finalità è garantire condizioni uniformi di calcolo e assicurare che gli operatori utilizzino parametri identici, basati su dati di mercato aggiornati e resi immediatamente disponibili.

Finalità e contesto normativo

L'atto si colloca nell'ambito della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. Nei considerando, la Commissione precisa che le informazioni tecniche devono riflettere la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità. Si sottolinea inoltre che EIOPA ha trasmesso alla Commissione i dati di mercato di fine giugno 2016, pubblicati il 7 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.

Ambito di applicazione soggettivo e temporale

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2016 al 29 settembre 2016. La Commissione evidenzia che, per motivi prudenziali, tutte le imprese interessate devono usare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data della segnalazione alle rispettive autorità competenti. In termini temporali, l'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 30 giugno 2016.

Contenuto delle informazioni tecniche

L'articolo 1 distingue tre categorie di parametri tecnici, rinviando ai relativi allegati:

  • le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità, nell'allegato I;
  • gli spread "fondamentali" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, nell'allegato II;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, nell'allegato III.

Le tabelle sono articolate per valuta e, nell'allegato II, per esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti finanziari e altre esposizioni, con ulteriori distinzioni per classi di merito di credito e durata. Nell'allegato III sono invece indicati gli aggiustamenti per la volatilità, espressi in punti base, per i mercati assicurativi nazionali rilevanti.

Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L'allegato I fornisce, per un ampio numero di valute, i tassi privi di rischio per durate da 1 a 150 anni. Le valute comprendono, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen. Questi valori costituiscono la base per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE.

Allegato II: spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità

L'allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base e privi degli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Il testo distingue innanzitutto le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili a tutte le valute, e specifica che per le durate da 11 a 30 anni gli spread sono pari a quelli previsti per la durata di 10 anni.

Per le esposizioni verso enti finanziari, l'allegato presenta tabelle dettagliate per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6. Tra le valute considerate figurano euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen. La tabella fornisce, per ciascuna combinazione di durata e classe di merito, il valore puntuale applicabile ai fini dell'aggiustamento di congruità.

Per le altre esposizioni, l'allegato ripete la logica di classificazione per valuta e classe di merito di credito. Anche qui i valori variano in funzione della durata residua e della valuta, fornendo un quadro uniforme per il calcolo prudenziale previsto da Solvibilità II.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L'allegato III indica gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espressi in punti base, per mercato assicurativo nazionale e valuta. Per l'euro, sono previsti in via generale 18 punti base per numerosi Stati membri, mentre la Grecia presenta un valore pari a 66 punti base. Sono inoltre stabiliti valori specifici per le altre valute e mercati rilevanti, tra cui ad esempio corona ceca (8), corona danese (59), fiorino ungherese (19), corona svedese (3), kuna (11), lev (40), lira sterlina (36), leu romeno (3), zloty (7), corona islandese (11), corona norvegese (16), franco svizzero (5), dollaro australiano (10), dollaro canadese (6), dollaro USA (68) e yen (3).

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore assicurativo e riassicurativo, il regolamento è rilevante perché fissa i parametri tecnici da utilizzare senza margini di discrezionalità nazionale per il periodo indicato. In concreto, esso incide sui modelli di valutazione delle passività tecniche e sulla determinazione dei fondi propri di base, con impatto diretto sulla vigilanza prudenziale, sulla reportistica regolamentare e, potenzialmente, sui requisiti patrimoniali di solvibilità.

Disposizioni principali

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

Le imprese di assicurazione e riassicurazione devono utilizzare, per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno al 29 settembre 2016, le informazioni tecniche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per calcolare le riserve tecniche e i fondi propri di base. Le informazioni riguardano, per ciascuna valuta interessata, la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies.

Contenuto delle informazioni tecniche

Le informazioni tecniche consistono in: a) strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, indicate nell'allegato I; b) spread "fondamentali" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, indicati nell'allegato II; c) aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, indicati nell'allegato III.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 giugno 2016. È dunque costruito con efficacia retrodatata rispetto alla pubblicazione, al fine di coprire le segnalazioni del periodo di riferimento indicato.

Vincolatività e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Base giuridica e adozione d'urgenza

L'atto è adottato sulla base dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando evidenziano la necessità di disponibilità immediata delle informazioni tecniche, l'uso di dati di mercato di fine giugno 2016 forniti da EIOPA e la giustificazione dell'adozione secondo la procedura d'urgenza del regolamento (UE) n. 182/2011.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilità iivigilanza prudenzialemercati finanziari

Testo integrale

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