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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1346

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32016R1346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata una pratica di elusione delle misure antidumping già vigenti sui transpallet manuali originari della RPC mediante l’importazione di prodotti leggermente modificati con un sistema di pesatura non integrato nel telaio. Sulla base dell’inchiesta, la Commissione conclude che tali importazioni presentano la stessa sostanza economica dei transpallet manuali e che l’aumento dei flussi è riconducibile soprattutto all’aggiramento del dazio. Per questo motivo estende il dazio antidumping definitivo alle importazioni del prodotto modificato e disciplina anche la possibilità di ottenere un’esenzione individuale.

Estensione del dazio antidumping definitivo sui transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati con sistema di indicazione di peso.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali (telaio e sistema idraulico) originari della Repubblica popolare cinese, nonché allo stesso prodotto presentato all’importazione con un "sistema di indicazione di peso" consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio. Rilevano i codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 e i corrispondenti codici TARIC 8427900011, 8427900019, 8431200011, 8431200019, 8427900030 e 8431200050. Sono incluse le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346; il regolamento prevede anche una procedura di esenzione per imprese che non eludono le misure. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.

Estensione del dazio antidumping sui transpallet manuali leggermente modificati originari della RPC

Il regolamento interviene in un contesto di misure antidumping già vigenti da tempo sui transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base di un’inchiesta avviata nel dicembre 2015, conclude che le importazioni di transpallet manuali muniti di un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio costituiscono una forma di elusione delle misure esistenti.

Contesto normativo e misure preesistenti

Le misure originarie risalgono al regolamento (CE) n. 1174/2005, poi precisate nel 2008 e successivamente riesaminate e modificate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che ha portato a un dazio del 70,8 % per tutte le importazioni di transpallet manuali originari della RPC. Nel 2014 la Commissione ha inoltre concesso un’aliquota individuale del 54,1 % a Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. Le misure vigenti, al momento del presente regolamento, riguardavano transpallet manuali e componenti essenziali, in particolare telaio e sistema idraulico.

Oggetto dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda il prodotto presentato all’importazione come transpallet manuale dotato di un "sistema di indicazione di peso", consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, classificato ai codici TARIC 8427900030 e 8431200050. La Commissione precisa che si tratta di un prodotto sostanzialmente identico ai transpallet manuali in termini di struttura e uso: il dispositivo di pesatura non altera le caratteristiche essenziali del carrello, può essere in alcuni casi rimosso e non è determinante per distinguere il prodotto dai transpallet manuali.

Accertamento dell’elusione

La Commissione constata una netta modificazione della configurazione degli scambi: dopo l’aumento del dazio nel 2013, le importazioni di transpallet manuali dalla RPC crollano, mentre crescono significativamente le importazioni di "altri carrelli", categoria che include il prodotto oggetto dell’inchiesta. Le informazioni raccolte presso gli importatori collaboranti confermano che il prodotto modificato ha progressivamente sostituito il prodotto originario e che l’aumento delle importazioni si concentra soprattutto dopo l’inasprimento del dazio. La Commissione ritiene quindi che la pratica di elusione consista nell’importazione di transpallet manuali leggermente modificati con sistema di pesatura non integrato nel telaio.

Assenza di giustificazione economica autonoma e compromissione dell’effetto riparatore

Il regolamento afferma che non emerge una giustificazione economica sufficiente diversa dall’elusione del dazio. Pur essendo stata sostenuta l’esistenza di un mercato per carrelli dotati di un sistema di indicazione di peso meno preciso, la Commissione osserva che, nel periodo rilevante, tali importazioni hanno sostituito i transpallet manuali e non hanno creato un segmento autonomo significativo. Inoltre, la Commissione rileva un forte fenomeno di underselling rispetto al prezzo non pregiudizievole precedentemente determinato e conclude che gli effetti riparatori delle misure antidumping risultano compromessi sia in termini di prezzo sia di quantitativi.

Prova del dumping e base giuridica dell’estensione

La Commissione confronta i prezzi all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta con il valore normale già accertato per il prodotto in esame e conclude per l’esistenza di dumping significativo. Su questa base, e ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, estende il dazio antidumping definitivo al prodotto modificato. L’estensione si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura, in combinato disposto con gli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Esenzioni e profili procedurali

Il regolamento prevede la possibilità di richiedere un’esenzione dal dazio esteso mediante domanda scritta in una lingua ufficiale dell’Unione, firmata da un rappresentante autorizzato e indirizzata alla Direzione generale del Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l’esenzione alle società che dimostrino di non eludere le misure antidumping. Nel caso concreto, non sono state presentate richieste di esenzione da parte di produttori esportatori cinesi.

Entrata in vigore e effetti operativi

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le autorità doganali sono inoltre invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di apertura, segnando il passaggio dalla fase investigativa alla piena applicazione della misura estesa.

Disposizioni principali

Constatazione di elusione e estensione del dazio

L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC quando sono presentati all’importazione con un "sistema di indicazione di peso" consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio. L’estensione riguarda anche le importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura e l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 consente la riscossione retroattiva sulle importazioni soggette a registrazione.

Campo oggettivo e codici doganali

Il prodotto interessato comprende transpallet manuali, il telaio e il sistema idraulico, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, con i codici TARIC 8427900011, 8427900019, 8431200011 e 8431200019. Il prodotto oggetto dell’elusione è classificato agli stessi codici NC ma ai codici TARIC 8427900030 e 8431200050.

Registrazione delle importazioni e riscossione

Il dazio esteso si applica alle importazioni nell’Unione registrate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’articolo 3 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dal regolamento di apertura.

Procedura di esenzione

L’articolo 2 consente la presentazione per iscritto di richieste di esenzione dal dazio esteso, in una lingua ufficiale dell’Unione e sottoscritte da un rappresentante autorizzato. La Commissione può concedere l’esenzione con decisione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, per le società che non eludono le misure antidumping.

Entrata in vigore e applicazione generale

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialeunione doganalecommercio internazionale

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