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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1356

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1356 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011

Normativa europea32016R1356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime antidumping già vigente sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC. A seguito dell’esame della domanda di Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd., la Commissione riconosce a tale società lo status di nuovo produttore esportatore e le applica l’aliquota del dazio del 5,3% prevista per gli esportatori cinesi collaboranti non inclusi nel campione. Il regolamento sostituisce quindi l’allegato rilevante del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011, inserendo la nuova società nell’elenco TARIC dei produttori esportatori cinesi beneficiari di tale trattamento.

Modifica l’elenco dei produttori esportatori cinesi beneficiari dell’aliquota antidumping applicabile ai nuovi produttori esportatori per i filati di poliestere ad alta tenacità, aggiungendo Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese e classificati al codice NC 5402 20 00. L’intervento riguarda in particolare i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non erano inclusi nel campione, nonché il nuovo produttore esportatore Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd. Non disciplina le importazioni originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan se non per richiamare la chiusura del procedimento già disposta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010.

Modifica del dazio antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità

Il regolamento interviene su un meccanismo antidumping già istituito nei confronti delle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è adeguare l’elenco dei produttori esportatori cinesi che beneficiano dell’aliquota riservata ai nuovi produttori esportatori o ai collaboranti non inclusi nel campione, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Commissione sulla domanda presentata da Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd.

Contesto normativo e misure già vigenti

Il provvedimento si innesta sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, diversi dai filati per cucire, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della RPC e classificati al codice NC 5402 20 00. Tale regolamento aveva inoltre previsto diverse aliquote: per i produttori inclusi nel campione aliquote individuali tra 0% e 5,5%, per gli altri collaboranti non inclusi nel campione l’aliquota del 5,3%, e per le altre società cinesi l’aliquota del 9,8%. Il regolamento ricorda anche che l’allegato originario era già stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011.

Disciplina del nuovo produttore esportatore

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 consente ai nuovi produttori esportatori cinesi di ottenere l’aliquota del 5,3%, purché dimostrino tre condizioni cumulative:

  • non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;
  • non essere collegati a esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping;
  • aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante.

Esame della domanda di Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

La società Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd ha chiesto il riconoscimento del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha svolto l’istruttoria mediante questionario, richiesta di informazioni e verifica in loco presso la sede di Haining, nella RPC. Dalle risultanze emerge che:

  • la società è stata costituita nel 2013 e la produzione del prodotto in esame è iniziata alla fine del 2014, quindi dopo il periodo dell’inchiesta;
  • la società non è collegata ad altri esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure;
  • la società ha iniziato a esportare nell’Unione il prodotto in esame a partire dal febbraio 2015.

Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che la società soddisfa i requisiti dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 e deve quindi beneficiare dell’aliquota del 5,3% riservata ai collaboranti non inclusi nel campione.

Modifica dell’allegato e aggiornamento TARIC

L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 con un nuovo elenco di produttori esportatori cinesi collaboranti non inclusi nel campione, contrassegnati dal codice addizionale TARIC A977. Nell’elenco figurano, oltre alle società già presenti, anche Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd con sede a Haining City.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e la piena obbligatorietà in tutti i suoi elementi, con effetti immediati sul trattamento doganale delle importazioni interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori cinesi collaboranti

L’articolo 1 sostituisce l’allegato richiamato dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011. Nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione viene inserita Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd, con codice addizionale TARIC A977, accanto alle società già elencate.

Riconoscimento dello status di nuovo produttore esportatore

La Commissione conclude che Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd soddisfa i criteri dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010: non aveva esportato il prodotto nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2008-30 giugno 2009), non è collegata ad operatori soggetti alle misure e ha iniziato a esportare nell’Unione solo dal febbraio 2015. Alla società viene quindi concessa l’aliquota del dazio del 5,3% applicabile ai collaboranti non inclusi nel campione.

Applicazione e decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commerciale

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