Regolamento (UE) 2016/1358
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1358 della Commissione, del 9 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1358 stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, per specifici codici NC e paesi di origine, sulla base del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’importazione nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, limitatamente ai codici NC elencati e alle origini/paesi terzi specificati con i relativi codici paese. È rivolto alle operazioni di importazione soggette al sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa OCM per il settore ortofrutticolo. Non disciplina tutti gli ortofrutticoli in generale, ma solo quelli inclusi nell’allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1358 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso si colloca nel quadro della disciplina dell’OCM unica dei prodotti agricoli e attua, per il settore ortofrutticolo, il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari all’importazione sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento serve quindi ad aggiornare i valori applicabili nel giorno di riferimento.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, come richiamato nei considerando. In concreto, il regolamento fissa valori per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e per determinate origini/paesi terzi, identificati tramite codici paese. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare "altre origini".
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione ai fini dell’articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta valori espressi in EUR/100 kg per singole combinazioni di codice NC e origine, tra cui, a titolo esemplificativo, i prodotti classificati nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua efficacia generale: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene una tabella con valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini (codici paese), inclusa la voce "ZZ" per "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che quest’ultimo prevede, in attuazione dei risultati dell’Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, e che il valore è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Valori fissati nell’allegato
L’allegato riporta i valori forfettari all’importazione per diversi prodotti, tra cui codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90, con valori differenziati per origini quali MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ, PE, US e ZZ.
Come è indicizzato
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