Regolamento (UE) 2016/1357
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di lamiera pesante di acciaio originaria della Cina nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione. La registrazione è motivata dalla presenza di elementi prima facie su dumping, conoscenza del dumping da parte degli importatori, ulteriore aumento delle importazioni e rischio di compromissione dell’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La misura serve a consentire, se ne ricorrono i presupposti, l’eventuale applicazione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate.
Registrazione delle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm, oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm, classificati nei codici NC indicati e nei corrispondenti codici TARIC. La misura riguarda esclusivamente i prodotti originari della Repubblica popolare cinese. L’obbligo di registrazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Sono esclusi dall’ambito i prodotti specificamente esclusi dalla definizione di prodotto in esame: acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto "magnetico", acciaio per utensili e acciaio rapido.
Registrazione delle importazioni di lamiera pesante di acciaio originaria della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, adottato il 9 agosto 2016, interviene nel quadro di un’inchiesta antidumping aperta il 13 febbraio 2016 sulle importazioni di "lamiera pesante" di acciaio legato o non legato originarie della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a consentire l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping, qualora l’inchiesta conduca alla loro istituzione e ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione.
Ambito oggettivo e soggettivo
La registrazione riguarda prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, con spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm, oppure con spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm. I prodotti sono individuati nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00; i codici TARIC sono riportati solo ai fini applicativi. Restano fuori dalla definizione di prodotto in esame l’acciaio inossidabile, l’acciaio al silicio detto "magnetico", l’acciaio per utensili e l’acciaio rapido. La misura si applica alle importazioni nell’Unione di origine cinese.
Presupposti della registrazione: dumping, conoscenza e pregiudizio
La Commissione ritiene, sulla base degli elementi prima facie presentati nella denuncia e resi pubblici nell’avviso di apertura, che gli importatori fossero a conoscenza, o comunque avrebbero dovuto esserlo, delle pratiche di dumping e del pregiudizio arrecato o presunto. Nella versione non riservata della denuncia erano stimati margini di dumping compresi tra il 28% e il 73%; inoltre, veniva evidenziata una forte riduzione dei prezzi all’importazione dalla RPC, pari a circa il 25% tra il 2012 e il periodo ottobre 2014-settembre 2015, e a circa il 30% confrontando il 2015 con il 2012.
Aumento successivo delle importazioni
Dopo l’apertura del procedimento, la Commissione osserva un incremento di circa il 15% dei volumi importati dalla RPC, confrontando il periodo dell’inchiesta (2015) con i dati disponibili da marzo a maggio 2016. Tale circostanza è letta come prova di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni nel periodo successivo all’avvio dell’inchiesta, con il rischio di rapido accumulo di scorte da parte degli importatori prima dell’adozione di eventuali misure provvisorie.
Rischio di compromissione dell’effetto riparatore dei dazi
Secondo la Commissione, il combinato disposto di aumento dei volumi, riduzione dei prezzi e altre circostanze richiamate nel regolamento, tra cui la sovraccapacità in Cina e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi, può compromettere gravemente l’effetto riparatore dei futuri dazi antidumping definitivi. Per questo motivo, la registrazione viene disposta affinché, se l’inchiesta confermerà la necessità di misure definitive, esse possano essere eventualmente riscosse con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, nei limiti e alle condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Obblighi procedurali e partecipazione delle parti
Le autorità doganali degli Stati membri sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni interessate. Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento. La Commissione può concedere l’audizione su richiesta scritta e in presenza di particolari motivi.
Durata della misura ed entrata in vigore
L’obbligo di registrazione ha durata limitata: scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono soggetti al regime di tutela previsto dal regolamento (CE) n. 45/2001, richiamato espressamente dalla Commissione.
Disposizioni principali
Prodotto in esame e origine
La registrazione riguarda prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, con le caratteristiche dimensionali indicate, classificati nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00, originari della Repubblica popolare cinese.
Base giuridica e presupposti della registrazione
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di imporre la registrazione delle importazioni su domanda dell’industria dell’Unione supportata da elementi di prova sufficienti. Nel caso di specie, la Commissione ritiene integrati i presupposti relativi alla conoscenza del dumping e del pregiudizio, al successivo aumento delle importazioni e al rischio di compromissione dell’effetto riparatore dei dazi.
Elementi indiziari su dumping e pregiudizio
Il denunciante ha fornito elementi prima facie su margini di dumping stimati tra il 28% e il 73% e su una tendenza al ribasso dei prezzi all’importazione dalla RPC. La Commissione richiama anche elementi prima facie sul pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione e conclude che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del dumping e del pregiudizio presunto o accertato.
Aumento ulteriore e sostanziale delle importazioni
Dopo l’apertura dell’inchiesta, la Commissione rileva un aumento di circa il 15% dei volumi importati dalla RPC, confrontando il periodo dell’inchiesta (2015) con i dati disponibili da marzo a maggio 2016. Tale dato è considerato indice di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni nel breve periodo successivo all’apertura del procedimento.
Effetto riparatore dei futuri dazi e retroattività
La Commissione ritiene che l’andamento dei prezzi e dei volumi, insieme ad altre circostanze richiamate nel regolamento, possa compromettere gravemente l’effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi. La registrazione è quindi funzionale a consentire, se ricorrono le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.
Durata della registrazione e partecipazione delle parti
L’obbligo di registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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