Sentenza n. 1426/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del 12 marzo 2026 prot. n.0023031/2026 del 12/03/2026 a firma del dirigente del Settore 7 Ambiente e Marmo del Comune di Carrara di comunicazione dell'inefficacia della dichiarazione della Società Apuana Marmi s.r.l. di volersi avvalere della proroga ex art. 10-septies del d.l. 21/2022 e s.m.i. con riferimento alla cava n. 54 "Nocciola"; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e notificata al Comune, non costituito in giudizio. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Non ha disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione della controparte.
Atto impugnato: nota comunale che comunicava l'inefficacia della dichiarazione di avvalersi della proroga prevista dall’art. 10-septies del d.l. 21/2022 per una concessione o autorizzazione relativa alla cava n. 54 "Nocciola"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota del dirigente del Settore 7 Ambiente e Marmo del Comune di Carrara, con la quale era stata comunicata l’inefficacia della propria dichiarazione di volersi avvalere della proroga prevista dall’art. 10-septies del d.l. 21/2022 e successive modificazioni, riferita alla cava n. 54 "Nocciola", chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità, poiché la controversia è stata definita a seguito della rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 10-septies d.l. 21/2022
La disposizione è richiamata quale base normativa della proroga di cui la società aveva dichiarato di volersi avvalere; il giudice non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il TAR prende atto ai fini della definizione del giudizio.
art. 35, comma 2, c.p.a.
È applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente depositata e notificata all’amministrazione intimata, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
- Quando l’amministrazione intimata non si costituisce in giudizio, la dichiarazione di estinzione per rinuncia non comporta, di regola, una pronuncia sulle spese a carico della controparte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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