Cassazione Civile, Ordinanza n. 01821/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2008. La società contribuente ha impugnato la cartella deducendo, sin dal primo grado e poi in appello, diversi vizi: mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nullità della notificazione per assenza della relata e della data di notifica, erroneità e illegittimità degli importi richiesti, omessa sottoscrizione della cartella, nonché violazione dell'art. 6 della L. n. 212/2000 e dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) omessa pronuncia della CTR su specifiche domande ed eccezioni formulate con l'appello; (2) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o generica; (3) mancata decisione sulla necessità di indicare in cartella il procedimento di calcolo degli interessi; (4) nullità della notifica della cartella per relata bianca e priva di elementi essenziali; (5) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 per non aver riconosciuto l'erroneità degli importi richiesti; (6) nullità o inesistenza della cartella per difetto di sottoscrizione; (7) violazione di norme speciali e conseguente inesistenza dell'atto per difetto di poteri del funzionario che aveva sottoscritto l'atto prodromico, alla luce della sentenza costituzionale n. 37/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e autosufficienza, i motivi relativi all'omessa pronuncia, alla motivazione della sentenza d'appello, al calcolo degli interessi, alla notifica e alla quantificazione degli importi; ha ritenuto infondati i motivi sulla sottoscrizione della cartella e sul difetto di poteri del funzionario che aveva sottoscritto l'atto presupposto. In particolare, ha osservato che la CTR aveva comunque esaminato in modo puntuale tutti i capi di gravame; che non è più deducibile il vizio di insufficienza motivazionale, essendo sindacabile solo la motivazione mancante o meramente apparente; che per la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e come primo atto recante la pretesa sugli interessi non è necessaria l'indicazione dei singoli saggi o delle modalità di calcolo; che la notifica via raccomandata con avviso di ricevimento non richiede relata; che ogni eventuale vizio della notifica sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo stata l'atto tempestivamente impugnato; che la mancanza di sottoscrizione non comporta invalidità della cartella; e che gli atti sottoscritti da funzionari legittimati secondo la disciplina applicabile non sono travolti dalla pronuncia costituzionale richiamata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
La doglianza di omessa pronuncia viene ricondotta al vizio processuale deducibile in cassazione solo se specificamente e autosufficientemente articolato.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia puntualmente riportata nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà motivazionale; il sindacato è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 6 L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente; la Corte, in linea con la giurisprudenza, esclude la necessità di indicare in cartella i singoli saggi o le modalità di calcolo degli interessi quando la pretesa è sorretta da un primo atto o da un richiamo sufficiente.
art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973
Nel controllo automatizzato la cartella può essere emessa senza preventivo avviso di rettifica nei casi previsti dalla norma.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica.
art. 156, comma 2, c.p.c.
L'eventuale nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
art. 2 d.lgs. n. 472/1997
La censura sulla quantificazione della pretesa è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifica analisi degli importi contestati.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento è predisposta secondo modello approvato con decreto ministeriale e non richiede la sottoscrizione dell'esattore per la sua validità.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
La questione del difetto di potere del funzionario è respinta alla luce dell'orientamento secondo cui la validità degli atti non dipende dalla qualifica dirigenziale se il soggetto era comunque legittimato a sottoscriverli.
art. 1, comma 1, d.l. n. 150/2013
Richiamato nel motivo, ma la Corte ne esclude rilievo invalidante nel caso concreto.
art. 1, comma 1, l. n. 15/2014
Richiamato nel motivo, ma non incide sulla validità degli atti già formati da soggetti legittimati.
art. 1, comma 8, d.l. n. 192/2014
Richiamato nel motivo, ma non conduce all'inesistenza della cartella nel caso esaminato.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Per gli avvisi di accertamento è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato direttivo delegato; non è richiesta una specifica qualifica dirigenziale se il soggetto è comunque idoneo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione, nei suoi esatti termini, della domanda o eccezione asseritamente ignorata e dell'atto in cui è stata proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la sola insufficienza della motivazione: il controllo di legittimità è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della decisione.
- Quando la cartella di pagamento segua un controllo automatizzato e costituisca il primo atto con cui si formalizza la pretesa sugli interessi, è sufficiente l'indicazione dell'importo e della base normativa e non occorre specificare i singoli saggi di interesse o le modalità matematiche di calcolo.
- La notifica della cartella esattoriale effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida senza relata di notifica, essendo sufficiente la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- L'eventuale irregolarità della notifica è sanata se il contribuente ha comunque ricevuto l'atto e lo ha impugnato tempestivamente, poiché il vizio non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina, di per sé, l'invalidità, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e conforme al modello normativo previsto.
- In materia tributaria la validità degli atti già formati da soggetti comunque legittimati non è travolta dalla contestazione della qualifica dirigenziale alla luce della disciplina successiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata, se il soggetto era idoneo a manifestare la volontà dell'amministrazione.
- Le doglianze sulla quantificazione della pretesa tributaria devono essere specifiche e analitiche; censure meramente apodittiche o generiche sull'eccessività degli importi sono inammissibili.
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