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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38719/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo implicitamente che non ricorressero ostacoli al beneficio. La Corte di appello aveva però ritenuto ostativa l'abitualità della condotta, richiamando due condanne irrevocabili per evasione e una per il medesimo reato contestato; in ricorso non vi era un confronto puntuale con tale ratio decidendi, con conseguente aspecificità della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto fosse non consentita perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di merito. Ha inoltre condiviso il rilievo per cui l'abitualità del comportamento, desunta dalle pregresse condanne per evasione e per il reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, costituiva causa ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 75 cpv. d. Lgs. n.159 del 2011

    norma incriminatrice contestata; la Corte richiama il reato come oggetto della condanna e valorizza la sua omogeneità con l'evasione ai fini dell'abitualità ostativa all'art. 131-bis c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen.

    l'istituto non è riconoscibile quando il comportamento dell'imputato presenti abitualità, desunta anche da condanne reiterate per reati della stessa indole.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere scrutinata anche alla luce dell'eventuale abitualità della condotta: la reiterazione di condanne per reati della stessa indole può integrare un ostacolo al beneficio.
  • Ai fini dell'abitualità ostativa all'art. 131-bis c.p., rilevano le pregresse condanne irrevocabili per reati omogenei o della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se non ricorrono cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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