Risoluzione n. 69 del 28/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis del DPR 633/1972 ai contratti di progettazione del segmento di terra (Ground Segment) del Progetto Alfa, considerandoli prestazioni relative ai satelliti e parte della loro costruzione, anche se affidati a soggetti diversi da quelli che realizzeranno materialmente l’opera.
IVA e non imponibilità per la progettazione del Ground Segment del Progetto Alfa
IVA e non imponibilità per il Progetto Alfa
La risoluzione esamina se i contratti relativi alla progettazione del Ground Segment del Progetto Alfa possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento conclude in senso favorevole al contribuente, valorizzando il nesso funzionale tra segmento di terra e sistema spaziale complessivo.
Contesto del quesito
Il Progetto Alfa riguarda la realizzazione di un futuro sistema spaziale europeo di osservazione della Terra, al quale partecipano Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Grecia mediante un Technical Arrangement. Nell’accordo:
- alla Francia è attribuita la leadership governativa per la componente spaziale (space segment) e per l’architettura complessiva del sistema;
- all’Italia è attribuita la leadership governativa per la componente di terra (ground segment).
Per la parte di competenza italiana, il progetto è ancora nella fase preliminare di stesura e sono previsti due distinti contratti con una società tedesca e una società italiana. Il Ministero istante evidenzia la natura non competitiva dei contratti, poiché entrambi confluiranno nella realizzazione del prodotto finito e le imprese incaricate della progettazione saranno verosimilmente le stesse che cureranno anche la costruzione del Ground Segment.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Ministero della Difesa ritiene che i contratti da stipulare in vista della realizzazione del Ground Segment debbano essere assoggettati al regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma, in via preliminare, che per applicare l’art. 8-bis occorre verificare se la parte del progetto affidata all’Amministrazione della Difesa italiana possa essere considerata elemento integrante del satellite.
Su questo punto, la documentazione tecnica fornita dal Ministero viene ritenuta significativa. In particolare, il Ministero afferma che:
- la componente di terra di un sistema spaziale è inscindibile dalla componente spaziale in orbita;
- il segmento di Terra costituisce condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema possa operare globalmente;
- non è ipotizzabile un sistema spaziale composto solo da satelliti in orbita senza la complementare componente di Terra.
Da tali elementi l’Agenzia desume che la realizzazione del segmento di terra possa essere considerata parte della “costruzione del satellite” e quindi rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 8-bis, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972.
Progettazione come prestazione relativa ai satelliti
Il documento precisa che i contratti in questione riguardano, al momento, la sola progettazione del segmento di Terra e non ancora la sua materiale realizzazione. Tuttavia, la progettazione viene qualificata come fase preliminare necessaria alla costruzione del segmento stesso, con conseguente possibilità di includerla tra le prestazioni di servizi “relative” ai satelliti cui la norma estende la non imponibilità.
Irrilevanza della pluralità degli appaltatori
L’Agenzia osserva che la circostanza secondo cui, nei settori aeronautico e spaziale, la realizzazione dell’opera venga spesso affidata dal soggetto appaltante a più appaltatori non esclude il beneficio fiscale. La complessità tecnica dei progetti non impedisce infatti l’applicazione del regime agevolato alle prestazioni di progettazione, anche se svolte da soggetti diversi da quelli che eseguiranno la costruzione.
Coerenza con precedenti orientamenti
La risoluzione richiama espressamente un precedente in materia di costruzione navale, nel quale era già stata ammessa l’applicazione del regime di non imponibilità alla progettazione di dettaglio svolta da soggetto diverso dal costruttore (risoluzione 30 luglio 2003, n. 161).
In tale prospettiva, l’Agenzia considera superate le risoluzioni del 17 aprile 1981, n. 422355, e del 2 ottobre 1986, n. 416114, che subordinavano l’agevolazione delle fasi di studio e progettazione dei satelliti al fatto che esse fossero eseguite direttamente dai soggetti incaricati della materiale costruzione del satellite o di sue parti.
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