Risoluzione n. 68 del 28/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che la rinegoziazione di un mutuo per abitazione tramite mutuo concesso da un ente previdenziale obbligatorio rientra nel regime agevolato: se ricorrono i requisiti "prima casa" si applica l’aliquota dello 0,25%, altrimenti il 2%.
Imposta sostitutiva su mutui INPDAP per rinegoziazione di mutui prima casa
Imposta sostitutiva sui mutui previdenziali per rinegoziazione di mutui abitativi
La Risoluzione n. 68/E del 28 febbraio 2008 affronta il trattamento tributario di un mutuo ipotecario concesso dall’INPDAP per estinguere e rinegoziare un precedente mutuo bancario acceso per l’acquisto della prima casa. L’Amministrazione finanziaria chiarisce quando si applichi l’aliquota agevolata dello 0,25% e quando, invece, l’aliquota ordinaria del 2%.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente chiede se il nuovo finanziamento concesso dall’ente previdenziale debba scontare l’imposta ipotecaria nella misura del 2% oppure dello 0,25%, sostenendo che l’operazione debba beneficiare del trattamento previsto per l’acquisto della prima casa.
Posizione del contribuente
Secondo l’interpellante, al mutuo INPDAP si applicherebbero i benefici fiscali previsti per l’acquisto dell’abitazione principale. In tale prospettiva, ritiene dovuta un’imposta ipotecaria pari allo 0,25% dell’importo iscritto ad ipoteca.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto il regime dell’imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio e lungo termine disciplinato dagli articoli da 15 a 20 del DPR n. 601 del 1973, evidenziando che:
- fino al 31 luglio 2004 la misura dell’imposta sostitutiva era pari allo 0,25% per tutte le operazioni;
- il DL 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha introdotto all’articolo 18 del DPR n. 601 del 1973 l’aliquota del 2%.
La norma interpretativa di cui all’articolo 2, comma 1, del DL 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, precisa che tale aliquota del 2% si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze, quando non ricorrono le condizioni per il regime della c.d. prima casa.
Viene inoltre richiamato l’articolo 2, comma 1-bis, del DL n. 220 del 2004, che estende l’applicazione degli articoli 15, 17 e 18 del DPR n. 601 del 1973 anche alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti.
Ulteriori norme sulla surrogazione e sulla tutela dei benefici fiscali
La Risoluzione collega tale disciplina all’articolo 8 del DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, soffermandosi in particolare su alcuni commi:
- comma 1: la facoltà di surrogazione ex articolo 1202 c.c. non è preclusa da non esigibilità del credito o da pattuizioni di termine a favore del creditore;
- comma 3-bis: la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate con la banca subentrante, senza penali o altri oneri, e senza spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, l’istruttoria e gli accertamenti catastali;
- comma 4: la surrogazione per volontà del debitore e la ricontrattazione non comportano la perdita dei benefici fiscali;
- comma 4-bis: nell’ipotesi di cui al comma 2 non si applicano né l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del DPR n. 601 del 1973 né le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto.
L’Agenzia richiama anche l’articolo 13, comma 8-quaterdecies, del DL n. 7 del 2007, che prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva e dalle altre imposte indirette anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti.
Interpretazione adottata dall’Agenzia
Secondo l’Amministrazione, l’insieme delle disposizioni vigenti manifesta la volontà del legislatore di agevolare le operazioni di finanziamento finalizzate all’acquisto di un immobile abitativo, inclusa la rinegoziazione o sostituzione di mutui già esistenti.
In tale contesto, il comma 1-bis dell’articolo 2 del DL n. 220 del 2004 va interpretato nel senso che tra le "operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazione" rientrano anche i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile abitativo.
La rilevanza unitaria dell’operazione è giustificata dal fatto che l’estinzione del mutuo originario e l’accensione di un nuovo mutuo hanno la medesima causa economico-giuridica: l’acquisto dell’abitazione.
Regime applicabile e aliquote
Ne consegue che:
- se sussistono i requisiti per il beneficio “prima casa” di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari allo 0,25%;
- se invece l’immobile abitativo non presenta i requisiti “prima casa”, l’aliquota applicabile è del 2%.
Esito finale
La Risoluzione conclude quindi che il mutuo concesso dall’INPDAP per estinguere un precedente mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione può beneficiare del regime agevolato previsto per i mutui relativi alla prima casa, con applicazione dell’aliquota dello 0,25% quando ricorrano i relativi requisiti, e dell’aliquota del 2% negli altri casi.
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