Risoluzione n. 72 del 29/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione aggiorna la denominazione del codice tributo 6793 per consentire la compensazione, tramite modello F24, delle somme versate a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione dei veicoli adibiti al trasporto merci, estendendo il beneficio anche al periodo d’imposta 2007. Vengono richiamate le norme che hanno introdotto e ampliato l’agevolazione e sono indicate le modalità di compilazione dell’F24.
Ridenominazione del codice tributo 6793 per la compensazione del credito CSSN sui premi RCA dei veicoli merci
Ridenominazione del codice tributo 6793 per il credito CSSN sui premi di assicurazione dei veicoli merci
La risoluzione interviene per aggiornare la denominazione del codice tributo 6793, al fine di consentire la compensazione in F24 del credito derivante dai versamenti effettuati a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (CSSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile relativa a veicoli adibiti al trasporto merci. Il provvedimento recepisce l’ulteriore estensione del beneficio alle somme versate nel periodo d’imposta 2007.
Quadro normativo di riferimento
Il documento ricostruisce l’evoluzione dell’agevolazione richiamando le disposizioni che ne hanno progressivamente ampliato l’ambito temporale:
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103, ha previsto la possibilità di utilizzare in compensazione le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di CSSN sui premi RCA relativi a specifici veicoli merci;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396, ha esteso il beneficio alle somme versate nel periodo d’imposta 2006;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 169, ha ulteriormente esteso il beneficio alle somme versate nel periodo d’imposta 2007.
Ambito soggettivo e oggettivo del beneficio
Il credito riguarda i premi di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci che presentano entrambe le seguenti caratteristiche:
- massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
- omologazione ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 77 del 1 aprile 1992.
La compensazione è ammessa ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti e variazione disposta
Per la gestione della compensazione sono stati già istituiti:
- il codice tributo 6789, con risoluzione n. 8/E del 12 gennaio 2006, per il periodo d’imposta 2005;
- il codice tributo 6793, con risoluzione n. 3/E del 16 gennaio 2007, per il periodo d’imposta 2006.
Con la presente risoluzione viene modificata la denominazione del codice tributo 6793, che deve intendersi come:
- "6793" denominato "credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992".
Modalità di utilizzo nel modello F24
Ai fini della compilazione del modello F24, il codice tributo 6793 deve essere indicato:
- nella sezione "Erario";
- in corrispondenza degli importi esposti nella colonna "importi a credito compensati".
Nel campo "Anno di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta, espresso nella forma "AAAA".
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