Risoluzione n. 66 del 28/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene non applicabile il regime agevolativo previsto per gli atti relativi ai programmi pubblici di edilizia residenziale alla vendita di un immobile abitativo di proprietà dello Stato e gestito dal Demanio. La compravendita deve quindi scontare il regime ordinario di registro, ipotecaria e catastale, perché mancano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa richiamata.
Cessione di immobile abitativo dello Stato: esclusione agevolazione art. 32 DPR 601/1973
Cessione di immobile abitativo dello Stato e applicabilità dell’agevolazione fiscale
La risoluzione esamina un’istanza di interpello relativa al trattamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, della vendita di un immobile abitativo di proprietà dello Stato e gestito dall’Agenzia del Demanio. Il tema centrale è se l’atto possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, riservata agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente intende acquistare un immobile abitativo costruito con fondi statali durante il periodo di occupazione anglo-americana, destinato originariamente ad alloggi di servizio. Secondo l’istante, tali alloggi sarebbero riconducibili agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 560 del 1993. Da ciò deriva la richiesta di applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, con imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che l’immobile rientri nel novero degli alloggi realizzati con fondi statali e destinati a soddisfare esigenze abitative del personale statale, e che per tale ragione debba essere considerato alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560. A supporto richiama la risoluzione n. 215 del 9 agosto 2007, relativa alla cessione di alloggi costruiti dall’allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che l’articolo 32, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973 prevede l’agevolazione fiscale per gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865. L’articolo 48 della legge n. 865 del 1971 specifica che, nel triennio 1971-1973, tali programmi prevedevano la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori.
Requisiti soggettivi e oggettivi richiesti
L’Agenzia afferma che per l’applicazione della disciplina agevolativa è necessario che sussistano requisiti sia soggettivi sia oggettivi. Sul piano soggettivo, richiama l’articolo 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993, che definisce come alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai contributi dei lavoratori, dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dagli IACP e loro consorzi.
La stessa norma, al comma 2, estende l’ambito di applicazione ad alcune specifiche categorie di alloggi, tra cui:
- alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa;
- alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
- alloggi acquisiti dal Ministero del Tesoro già di proprietà di enti previdenziali disciolti.
Esclusione del caso in esame dalla precedente interpretazione favorevole
L’Agenzia precisa che il richiamo espresso della legge n. 560 del 1993 agli alloggi dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rende non automaticamente estensibili al caso in esame le conclusioni della risoluzione n. 215 del 2007, invocata dal contribuente. In quella fattispecie, la riconducibilità all’agevolazione era fondata su una previsione normativa espressa dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 560 del 1993.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 333 del 16 novembre 2007, relativa alle cessioni di alloggi di proprietà degli ATER (ex IACP), per ribadire che anche in quel caso la disciplina agevolativa è legata a specifiche previsioni normative.
Prevalenza del requisito oggettivo: attuazione di un programma pubblico
Sul piano oggettivo, l’Agenzia chiarisce che la vendita deve essere effettivamente attuativa di un programma pubblico di edilizia residenziale. Richiama a tal fine la risoluzione n. 333 del 16 novembre 2007, che ha precisato come il beneficio si applichi solo alle vendite che, nel rispetto di determinate condizioni, siano parte dell’attuazione di un programma pubblico.
Orientamento giurisprudenziale e limiti della norma agevolativa
L’Agenzia richiama il principio generale dell’articolo 9 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, secondo cui le esenzioni e agevolazioni devono essere interpretate restrittivamente, con limitazione delle deroghe ai principi di generalità e progressività dell’imposizione.
Viene inoltre citata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina agevolativa dell’articolo 32, comma 2, del DPR n. 601 del 1973 si applica solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge n. 865 del 1971, affidati a soggetti specificamente individuati dalla normativa. In particolare, la Corte di Cassazione ha escluso dall’agevolazione gli atti che, pur inerenti al settore dell’edilizia popolare ed economica, non riguardino strettamente l’attuazione dei programmi pubblici disciplinati dalla legge del 1971.
Ulteriore profilo ostativo: limite temporale della legge n. 865 del 1971
Un ulteriore elemento decisivo è dato dal fatto che l’articolo 48 della legge n. 865 del 1971 circoscrive i programmi pubblici di edilizia residenziale al triennio 1971-1973, mentre l’immobile oggetto dell’interpello risulta costruito durante il periodo di occupazione della città indicata nel testo, dunque in un contesto temporale diverso e antecedente rispetto a quello considerato dalla legge richiamata.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente e conclude che l’atto di compravendita dell’immobile deve essere assoggettato al regime ordinario ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello prevista dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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