Corte di giustizia, Sentenza C-257/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 novembre 2023. — CD contro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně. — Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 3, punto 2 - Nozione di “soggiorno irregolare” - Direttiva 2013/32/UE - Richiedente la protezione internazionale - Articolo 9, paragrafo 1 - Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda - Decisione di rimpatrio adottata anteriormente all’emanazione della decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale. — Causa C-257/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte precisa che, dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro non può adottare una decisione di rimpatrio fino alla pronuncia di primo grado sulla domanda. Il diritto a rimanere previsto dalla direttiva 2013/32 impedisce infatti di considerare irregolare il soggiorno del richiedente in quel periodo. Perciò la decisione di rimpatrio adottata prima di tale pronuncia è contraria alla direttiva 2008/115, indipendentemente dal fatto che si riferisca a un soggiorno irregolare pregresso.
Rimpatrio e domanda di protezione internazionale: è vietato adottare una decisione di rimpatrio prima della decisione di primo grado sulla domanda d’asilo, anche se il soggiorno era irregolare prima della domanda.
La questione giuridica
Se, in presenza di una domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo, il diritto dell’Unione consenta di adottare una decisione di rimpatrio prima che l’autorità competente abbia pronunciato in primo grado sulla domanda, e se, ai fini della valutazione del rischio di refoulement, sia possibile applicare la nozione di "paese di origine sicuro" tratta dalla direttiva 2013/32/UE, unitamente a una lettura restrittiva del principio di non-refoulement limitata ai soli maltrattamenti.
Principio di diritto
La Corte afferma che, dalla proposizione di una domanda di protezione internazionale fino all’adozione della decisione di primo grado su di essa, il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE; di conseguenza, in tale periodo il suo soggiorno non può essere qualificato come "irregolare" ai fini della direttiva 2008/115/CE e non può quindi essere adottata una decisione di rimpatrio ex articolo 6, paragrafo 1, neppure se la decisione riguarda il periodo di irregolarità anteriore alla domanda. La Corte non esamina nel merito l’uso della nozione di "paese di origine sicuro" né la portata del principio di non-refoulement, perché la questione è assorbita dall’inapplicabilità della direttiva rimpatri in quella fase procedurale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punto 2, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punto 4, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 5, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 36, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 37, direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Rimpatrio e domanda di protezione internazionale: divieto di decisione anticipata
Si tratta di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Krajský soud v Brně (corte regionale di Brno) nell’ambito di una controversia tra un cittadino algerino e il Ministero degli Interni ceco. La questione verte sull’interazione tra la direttiva rimpatri 2008/115/CE e la direttiva procedure 2013/32/UE, in presenza di una domanda di protezione internazionale presentata prima dell’adozione della decisione di primo grado sulla domanda stessa.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino algerino, ha presentato domanda di protezione internazionale il 30 settembre 2021. L’8 ottobre 2021 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento di allontanamento amministrativo e il 12 ottobre 2021 è stata adottata una decisione di rimpatrio con divieto d’ingresso di un anno.
L’autorità amministrativa ha ritenuto che non vi fossero ostacoli al rimpatrio, anche perché l’Algeria figurava nell’elenco nazionale dei paesi di origine sicuri. Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo, in sostanza, che occorresse una valutazione individuale del rischio e che il suo ritorno in Algeria lo esponesse a minacce di morte da parte di privati.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
- gli articoli 4, paragrafi 2 e 3, e 5 della direttiva 2008/115/CE, letti con gli articoli 2, 4 e 19, paragrafo 2, della Carta, ostino a una decisione di rimpatrio adottata in tale contesto;
- uno Stato membro possa, nella valutazione del rischio di violazione del principio di non-refoulement, ricorrere alla nozione di "paese di origine sicuro" di cui agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE;
- il principio di non-refoulement possa essere inteso in senso ristretto, limitandolo ai soli maltrattamenti.
Ammissibilità e inquadramento della questione
La Commissione aveva sollevato dubbi di ricevibilità, rilevando che la domanda di protezione internazionale poteva non essere stata esaminata prima dell’avvio del procedimento di allontanamento. La Corte respinge l’obiezione: dalla domanda di rinvio emerge che una decisione di rimpatrio è stata effettivamente adottata e che la controversia principale riguarda proprio la sua legittimità.
Prima di affrontare la questione posta, la Corte chiarisce l’applicabilità della direttiva 2008/115/CE nelle circostanze del caso e richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Gnandi.
Normativa rilevante e interpretazione sistematica
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, che si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- l’articolo 3, punto 2, della stessa direttiva, che definisce il "soggiorno irregolare";
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, che impone in linea di principio l’adozione della decisione di rimpatrio nei confronti di chi soggiorna irregolarmente;
- l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, che autorizza il richiedente a rimanere nello Stato membro ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione di primo grado;
- il considerando 9 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il soggiorno del richiedente asilo non deve essere considerato irregolare fino alla decisione negativa o alla cessazione del diritto di soggiorno.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che, sebbene un cittadino di un paese terzo che non soddisfi le condizioni di ingresso o soggiorno si trovi, in astratto, in soggiorno irregolare, il quadro cambia quando presenta una domanda di protezione internazionale. In virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro fino alla decisione di primo grado, e tale diritto impedisce che il suo soggiorno sia qualificato come irregolare nel periodo compreso tra la domanda e la decisione di primo grado.
Di conseguenza, durante quel periodo la direttiva 2008/115/CE non è applicabile nei suoi confronti, e non può quindi essere adottata una decisione di rimpatrio. La Corte precisa che ciò vale anche se la decisione di rimpatrio si riferisce al periodo di soggiorno irregolare anteriore alla presentazione della domanda di asilo: il fatto decisivo è che la decisione sia adottata dopo la domanda ma prima della decisione di primo grado.
Esito sulla nozione di paese di origine sicuro e sul non-refoulement
Poiché la soluzione della controversia dipende già dall’inapplicabilità della direttiva 2008/115/CE in quella fase procedurale, la Corte dichiara che non occorre rispondere nel merito alla parte della questione relativa all’uso della nozione di "paese di origine sicuro" né a quella sulla definizione restrittiva del principio di non-refoulement. Rimane quindi assorbito anche il tema della portata dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta nel caso concreto.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE, letti alla luce del considerando 9 e in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio ex articolo 6, paragrafo 1, nei confronti di un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale ma prima della decisione di primo grado su tale domanda, a prescindere dal periodo di soggiorno considerato nella decisione di rimpatrio.
Principio affermato
Il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla decisione di primo grado sulla domanda di protezione internazionale impedisce di qualificare come irregolare il soggiorno del richiedente in tale intervallo. Ne consegue il divieto di adottare una decisione di rimpatrio prima di quella decisione, anche se il provvedimento di rimpatrio si fonda su una pregressa irregolarità del soggiorno.
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