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Circolare

Circolare n. 1 del 15/01/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina introdotta dal d.l. 78/2009 sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA, con particolare riferimento al blocco preventivo oltre 10.000 euro annui, all’obbligo del visto di conformità oltre 15.000 euro e all’uso esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Sono chiariti i termini di utilizzo per crediti annuali e infrannuali, la distinzione tra compensazione esterna e interna, gli effetti sulle dichiarazioni IVA e sui rimborsi, nonché alcune regole per crediti trasferiti in operazioni straordinarie o in consolidato fiscale. La circolare contiene anche ulteriori semplificazioni e modifiche di coordinamento normative.

Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti IVA ex art. 10 d.l. 78/2009

Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti IVA ex art. 10 d.l. 78/2009

La circolare esamina in modo organico le novità introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di compensazione orizzontale dei crediti IVA. L’intervento normativo mira a rafforzare i controlli sull’utilizzo in F24 dei crediti IVA e a contrastare fenomeni di compensazione indebita o di crediti inesistenti.

Finalità della disciplina e quadro sanzionatorio

La nuova disciplina si inserisce nel più ampio sistema di contrasto all’indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La circolare richiama le norme già vigenti che avevano allungato i termini per il recupero dei crediti inesistenti e previsto sanzioni dal 100 al 200 per cento dell’importo, evidenziando anche l’aggravamento al 200 per cento per i crediti inesistenti superiori a 50.000 euro. È inoltre esclusa, in generale, la definizione agevolata delle sanzioni. Quando il credito esiste ma viene usato in violazione dei nuovi limiti procedurali, continua ad applicarsi la sanzione per omesso versamento del 30 per cento.

Ambito di applicazione e soglia di 10.000 euro

Il nuovo regime riguarda la compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali e infrannuali di importo superiore a 10.000 euro. Il limite è riferito all’anno di maturazione del credito, non all’anno solare di utilizzo, ed è calcolato separatamente per:

  • credito IVA annuale;
  • crediti IVA infrannuali complessivamente maturati nei trimestri.

Per i crediti di importo pari o inferiore a 10.000 euro continuano ad applicarsi le regole previgenti. La circolare chiarisce che il credito annuale 2008 e i trimestrali 2009, pur potendo essere compensati nel 2010, non ricadono nella nuova disciplina; invece, la disciplina si applica al credito annuale 2009 e ai crediti infrannuali 2010.

Crediti IVA annuali: utilizzo, visto di conformità e dichiarazioni integrative

Per il credito IVA annuale maturato nel 2009, l’utilizzo in compensazione fino a 10.000 euro è libero e può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione. Una volta superata tale soglia, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010 e solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente intende compensare importi superiori a 15.000 euro annui, la dichiarazione deve essere corredata dal visto di conformità ex articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997, oppure dalla sottoscrizione del soggetto che redige la relazione di revisione per i contribuenti soggetti a controllo contabile. La circolare precisa che:

  • la scelta del contribuente non viene predeterminata dalla struttura dei quadri dichiarativi;
  • la presentazione anticipata della dichiarazione e l’apposizione del visto costituiscono indici dell’intenzione di usare il credito;
  • in caso di dichiarazioni correttive o integrative, rileva il plafond emergente dall’ultima dichiarazione presentata.

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione senza visto ma intende successivamente utilizzare il credito oltre la soglia dei 15.000 euro, può presentare una dichiarazione correttiva o integrativa con visto entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. La circolare richiama, inoltre, il regime sanzionatorio per la tardiva presentazione oltre il termine ordinario.

Crediti IVA infrannuali: modello IVA TR e regole di utilizzo

Per i crediti infrannuali, la circolare coordina l’articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 542/1999 con le modifiche all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. L’istanza trimestrale modello IVA TR deve essere presentata telematicamente entro l’ultimo giorno del mese di riferimento. La compensazione dei crediti infrannuali può avvenire:

  • subito, per gli importi complessivamente non superiori a 10.000 euro annui;
  • dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, per la parte eccedente.

La soglia di 10.000 euro va verificata sulla sommatoria dei crediti dei tre trimestri del medesimo anno. Esempio riportato nella circolare: un credito di 5.000 euro nel primo trimestre è compensabile subito; se nel trimestre successivo emerge un ulteriore credito di 8.000 euro, i primi 5.000 possono essere compensati immediatamente, mentre i residui 3.000 solo dal sedicesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

La circolare esclude l’obbligo di visto di conformità sul modello IVA TR, perché la norma lo riferisce alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, non alle istanze trimestrali.

Modalità tecniche di invio e controlli sulle deleghe F24

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 stabilisce che le deleghe contenenti compensazioni IVA superiori a 10.000 euro possono essere trasmesse non prima di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. La data di addebito indicata non può comunque essere precedente al sedicesimo giorno del mese successivo.

Dopo l’invio, il sistema telematico produce una prima ricevuta di acquisizione e, per le deleghe che compensano crediti IVA, una seconda comunicazione di accettazione o scarto. La circolare raccomanda di trasmettere le deleghe con anticipo rispetto alle scadenze, per poter eventualmente correggere e rinviare il file in caso di scarto ed evitare sanzioni.

Le deleghe possono essere scartate, in particolare, quando:

  • la compensazione supera 10.000 euro annui senza preventiva dichiarazione o istanza;
  • la compensazione supera 15.000 euro annui senza visto di conformità o firma richiesta;
  • l’importo compensato eccede il credito risultante dalla dichiarazione o istanza, al netto di eventuali utilizzi già effettuati.

Compensazione orizzontale e compensazione interna

La nuova disciplina riguarda soltanto la compensazione orizzontale o esterna, cioè l’utilizzo del credito IVA per pagare imposte, contributi e altre somme tramite modello F24. Non riguarda invece la compensazione verticale o interna, cioè l’utilizzo del credito per l’IVA dovuta a titolo di acconto, saldo o versamenti periodici.

La circolare sottolinea che la compensazione interna non concorre al superamento delle soglie di 10.000 e 15.000 euro e non richiede il visto di conformità. Tuttavia, essa resta soggetta al controllo volto a verificare la corretta disponibilità del credito emergente dalla dichiarazione o dall’istanza.

Quando nella medesima delega sono presenti più debiti e crediti, la compensazione viene imputata prioritariamente ai debiti IVA, partendo dai crediti più risalenti.

Dichiarazione IVA autonoma e rimborsi

Per favorire la compensazione anticipata del credito annuale, la dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre di ciascun anno, anziché con il modello UNICO. La circolare precisa che questa facoltà riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito annuale, anche se inferiore a 10.000 euro.

Resta possibile continuare a presentare la dichiarazione IVA all’interno di UNICO, ma in tal caso per i crediti superiori a 10.000 euro occorre attendere la presentazione della dichiarazione prima della compensazione. Restano obbligati alla dichiarazione unificata solo i contribuenti con saldo IVA a debito.

Quanto ai rimborsi dell’eccedenza detraibile, la disciplina dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 è stata modificata, ma in attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate continuano ad applicarsi le regole precedenti e i rimborsi IVA annuali restano richiesti con il modello VR secondo le modalità ordinarie.

Crediti IVA maturati in capo ad altri soggetti

La circolare affronta anche i casi in cui il credito IVA viene utilizzato da un soggetto diverso da quello che lo ha maturato, ipotesi che si verifica nelle operazioni straordinarie, nel consolidato fiscale e nella liquidazione IVA di gruppo.

Per fusioni e scissioni, la gestione del credito avviene mediante specifici codici identificativi da indicare nel modello F24, istituiti con risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009. I crediti maturati dai diversi soggetti coinvolti costituiscono autonomi plafond per il soggetto risultante dall’operazione, e ciascun F24 deve riportare anche il codice fiscale del soggetto originario.

Nel consolidato fiscale, invece, i crediti attribuiti al consolidante formano un unico plafond. Se il consolidante intende compensare importi superiori a 10.000 euro costituiti da crediti maturati in capo a più soggetti aderenti, è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni IVA dei soggetti cedenti, anche se il credito di ciascuna singola dichiarazione è inferiore a 10.000 euro.

Ulteriori semplificazioni e coordinamenti normativi

La circolare segnala alcune ulteriori modifiche di semplificazione e coordinamento:

  • chi presenta la dichiarazione IVA autonoma entro l’ultimo giorno di febbraio è esonerato dalla comunicazione dati IVA;
  • il curatore fallimentare e il commissario liquidatore devono presentare telematicamente la dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella parte dell’anno anteriore al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa;
  • la disciplina sui rimborsi indebiti viene estesa, quanto al recupero entro 60 giorni con interessi, anche alle indebite compensazioni;
  • vengono aggiornati i riferimenti normativi e adeguati all’euro alcuni importi, tra cui quello relativo al volume d’affari per l’esonero dalla comunicazione IVA per le persone fisiche.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate da tale data in poi. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.

Punti principali

Nuove regole sulla compensazione orizzontale

Per i crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro l’utilizzo in compensazione è possibile solo dopo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge e solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i crediti oltre 15.000 euro annui è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione, oppure la sottoscrizione del revisore nei casi previsti.

Distinzione tra crediti annuali e infrannuali

Il limite di 10.000 euro si calcola separatamente per il credito IVA annuale e per la sommatoria dei crediti IVA trimestrali. Il credito annuale 2008 e i trimestrali 2009 restano disciplinati dalle vecchie regole nel 2010; le nuove regole valgono per il credito annuale 2009 e per i trimestrali 2010.

Termini di utilizzo e controllo telematico

Per gli importi superiori a 10.000 euro la compensazione può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza. Il provvedimento del 21 dicembre 2009 prevede inoltre un intervallo minimo di dieci giorni per l’invio della delega e la possibilità di scarto della stessa dopo i controlli automatizzati.

Compensazione interna IVA e ordine di imputazione

La compensazione con debiti IVA derivanti da liquidazioni periodiche, acconti o saldi non rientra nel tetto dei 10.000/15.000 euro e non è soggetta alla disciplina del controllo preventivo. Se nella stessa delega sono presenti più crediti e debiti, l’imputazione avviene prioritariamente sui debiti IVA e sui crediti di più remota formazione.

Visto di conformità e dichiarazioni integrative

Per i crediti annuali oltre 15.000 euro il visto si appone sulla dichiarazione; se la dichiarazione iniziale è stata presentata senza visto, il contribuente può correggerla con dichiarazione integrativa entro 90 giorni. In caso di dichiarazioni correttive o integrative, il plafond considerato ai fini dei controlli è quello dell’ultima dichiarazione presentata.

Crediti infrannuali e modello IVA TR

Le istanze trimestrali devono essere presentate telematicamente entro l’ultimo giorno del mese di riferimento. I crediti infrannuali possono essere compensati immediatamente solo fino a 10.000 euro complessivi annui; oltre tale soglia, la compensazione è possibile dal sedicesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Non è richiesto il visto di conformità sul modello IVA TR.

Dichiarazione annuale autonoma e rimborsi IVA

Chi intende utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito annuale può presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre, invece che unificata in UNICO. Restano temporaneamente applicabili le vecchie regole per i rimborsi IVA annuali tramite modello VR, in attesa del provvedimento direttoriale attuativo.

Crediti IVA maturati da altri soggetti

In operazioni straordinarie, consolidato fiscale e liquidazione IVA di gruppo sono previste regole specifiche per l’utilizzo dei crediti maturati da soggetti diversi dall’utilizzatore. Per fusioni e scissioni si usano codici identificativi dedicati; nel consolidato il credito attribuito al consolidante costituisce un unico plafond e, se supera 10.000 euro, occorre la preventiva presentazione delle dichiarazioni dei soggetti cedenti.

Semplificazioni e coordinamenti normativi

La presentazione autonoma della dichiarazione IVA entro febbraio esonera dalla comunicazione dati IVA. È esteso al curatore fallimentare e al commissario liquidatore l’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione. La circolare segnala anche un coordinamento delle norme sui rimborsi indebiti e sugli interessi, oltre ad aggiornamenti formali su riferimenti normativi e importi espressi in euro.

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