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Circolare

Circolare n. 2 del 25/01/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009 in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese della grande distribuzione. Vengono chiariti l’ambito soggettivo, esteso anche alle imprese di servizi con determinate caratteristiche dimensionali, gli effetti dell’adesione sull’esonero da scontrino/ricevuta fiscale e i restanti obblighi IVA e contabili. La circolare disciplina inoltre nuove modalità, termini e specifiche tecniche di invio, la necessità di adesione preventiva, la revoca, la continuità degli invii e i dati da trasmettere, compresi i codici e le informazioni relative ai diversi regimi IVA e alla ventilazione dei corrispettivi.

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La circolare n. 2/E del 25 gennaio 2010 fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009 in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento aggiorna il quadro applicativo già delineato dalla disciplina della legge n. 311/2004 e richiama, per gli aspetti non modificati, la circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La materia è regolata dall’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per le imprese della grande distribuzione. Il provvedimento dell’8 luglio 2005 aveva già definito modalità e termini di invio; il provvedimento del 12 marzo 2009 lo ha sostituito, ridefinendo le regole tecniche e attuando anche il comma 430-bis dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, che consente al Direttore dell’Agenzia di individuare ulteriori imprese ammesse al regime.

La circolare precisa che, con la nuova disciplina, chi aderisce alla trasmissione telematica può beneficiare dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ambito soggettivo e requisiti dimensionali

Il provvedimento del 12 marzo 2009 estende l’opzione anche alle imprese di servizi riconducibili alle prestazioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia, l’accesso al regime resta subordinato al possesso delle caratteristiche dimensionali e organizzative previste dall’articolo 1, comma 430, della legge n. 311/2004.

In particolare, devono trattarsi di imprese operanti con medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 114/1998, con più punti vendita ubicati nel territorio dello Stato e almeno uno di essi avente:

  • superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La circolare esclude espressamente:

  • le imprese che operano con un solo punto vendita, anche se di dimensioni sufficienti;
  • le imprese con più punti vendita ma prive di un punto vendita che raggiunga le soglie dimensionali richieste.

Viene inoltre chiarito che la disciplina presuppone una rete di esercizi dislocati sul territorio nazionale: perciò resta esclusa anche l’ipotesi di un’unica azienda con un solo punto vendita che svolga nello stesso locale sia cessione di beni sia prestazioni di servizi.

Effetti dell’adesione: sostituzione della certificazione fiscale

L’invio telematico sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi previsto dall’articolo 12 della legge n. 413/1991 e dal D.P.R. n. 696/1996, ma non elimina l’obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente.

Per i punti vendita che presentano i requisiti richiesti dalla norma vengono meno gli adempimenti collegati alla certificazione dei corrispettivi, compreso l’obbligo di installazione e uso degli apparecchi misuratori fiscali. I soggetti interessati possono inoltre chiedere la defiscalizzazione del misuratore fiscale già in uso e continuare a utilizzare il registratore di cassa fino all’esaurimento della memoria fiscale per l’emissione di scontrini non fiscalmente rilevanti.

Per i punti vendita che non raggiungono le soglie dimensionali resta invece fermo l’obbligo di ricevere o emettere scontrino o ricevuta fiscale, oltre alla comunicazione telematica dei corrispettivi.

La circolare puntualizza infine che l’adesione alla trasmissione telematica non incide sugli altri adempimenti IVA: restano quindi dovuti la registrazione, la liquidazione, i versamenti periodici e annuali dell’imposta, nonché la tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972.

Adesione preventiva, durata dell’opzione e revoca

Chi intende avvalersi della procedura deve comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate la propria scelta, compilando nel tracciato telematico i campi relativi ai dati identificativi del contribuente e all’adesione alla trasmissione telematica. Questa comunicazione preventiva non è richiesta per i soggetti che avevano già optato per il regime e avevano già effettuato invii secondo le regole del provvedimento dell’8 luglio 2005.

L’opzione è vincolante per l’intero periodo d’imposta. In mancanza di revoca all’inizio del periodo successivo, essa si rinnova tacitamente. Se l’opzione viene esercitata nel corso dell’anno, l’impresa deve trasmettere anche i corrispettivi relativi ai mesi precedenti l’esercizio della scelta.

La revoca è ammessa solo se vengono cessati tutti i punti vendita nel corso dell’anno, venendo meno il requisito oggettivo per la prosecuzione del regime. In ogni caso, la volontà di interrompere la trasmissione deve essere comunicata tramite l’apposito campo di revoca previsto nel tracciato.

Termini di invio e regola della continuità

Il nuovo provvedimento stabilisce che i corrispettivi siano trasmessi con riferimento a un mese solare e che l’invio avvenga entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.

La circolare specifica che, in concreto, il “quindicesimo giorno lavorativo” è inteso come il giorno 15 del mese successivo, considerando nel conteggio anche sabati, domeniche e festivi, nei quali i punti vendita possono comunque risultare aperti. Se il 15 cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, l’invio può essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per il periodo giugno 2009 e successivi, i soggetti che hanno aderito devono utilizzare le nuove modalità, la nuova tempistica e le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 12 marzo 2009.

È inoltre previsto che per ciascun mese possa essere trasmessa una sola comunicazione: un file sostitutivo annulla automaticamente quello precedente riferito allo stesso periodo e deve essere inviato non oltre un mese dal termine ordinario di trasmissione dei dati da sostituire, cioè entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al periodo di riferimento.

La circolare introduce poi il requisito della continuità degli invii: se manca la trasmissione relativa a un mese, non è possibile inviare il file del mese successivo fino a quando la posizione non sia stata regolarizzata.

Dati da trasmettere e struttura del file

Il tracciato telematico è composto da un record di testa e da un record di coda, contenenti gli estremi della fornitura e i dati del soggetto obbligato, oltre a un record di dettaglio per ciascun punto vendita. Sono previste due tipologie di record di dettaglio: una per i soggetti che non hanno aderito alla ventilazione dei corrispettivi e una per quelli che vi hanno aderito.

La comunicazione deve riportare l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per ciascun punto vendita e per tutti i giorni compresi nel periodo di riferimento, anche quando in una giornata non vi siano corrispettivi.

Contenuto economico della comunicazione

Il nuovo tracciato richiede di trasmettere l’unica informazione dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri, al lordo dell’imposta, comprensivo anche dei corrispettivi documentati con fattura, ma con esclusione di quelli relativi a cessioni di immobili e di beni strumentali.

La circolare chiarisce che l’importo può essere anche negativo, ad esempio quando le note di credito emesse in una giornata superino i corrispettivi conseguiti. Il valore da indicare è dato dalla somma dei corrispettivi conseguiti, anche se documentati con titoli non fiscali, e di quelli certificati mediante fattura su richiesta del cliente, con la sola esclusione delle operazioni su immobili e beni strumentali.

Dati identificativi del punto vendita

Tra le novità del tracciato vi è l’obbligo di indicare il numero REA attribuito dalla Camera di Commercio alla sede. Il sistema prevede due codici:

  • 0, se l’identificativo REA è regolarmente assegnato alla data di invio;
  • 1, se l’identificativo REA non è ancora assegnato.

Nel caso di REA non ancora assegnato, il soggetto può indicare un numero provvisorio rilasciato dalla Camera di Commercio, oppure il numero di protocollo o altro identificativo della pratica in corso.

Classificazione dei corrispettivi per regime IVA

Il nuovo tracciato impone una suddivisione dei corrispettivi in base al regime IVA applicato:

  • NI per operazioni non imponibili;
  • ES per operazioni esenti;
  • RP per regimi particolari, nel cui ambito confluiscono le operazioni residue assoggettate a regimi speciali;
  • operazioni imponibili, con distinzione per aliquota del 4%, 10% e 20%;
  • AS per assenza di corrispettivi nella giornata di riferimento.

La distinzione va effettuata per ogni punto vendita e per ciascun giorno del periodo comunicato.

Ventilazione dei corrispettivi

Per le imprese che applicano la ventilazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, è previsto un apposito record di dettaglio. Nel campo “tipologia operazione” è presente il nuovo codice VV, che segnala la presenza di corrispettivi registrati con il metodo della ventilazione.

Nel medesimo campo restano utilizzabili anche i codici già previsti per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e in regime particolare, da impiegare nei casi in cui i corrispettivi siano stati certificati con fattura, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 24 febbraio 1973.

Punti principali

Finalità della circolare e quadro normativo

La circolare commenta il provvedimento del 12 marzo 2009 che ha sostituito quello dell’8 luglio 2005 sulla trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese della grande distribuzione. Richiama l’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge n. 311/2004 e il comma 430-bis, evidenziando che il nuovo provvedimento definisce anche l’individuazione delle imprese che possono avvalersi della facoltà, con conseguente esonero dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

Ambito soggettivo: imprese di grande distribuzione e imprese di servizi

L’opzione per la trasmissione telematica è estesa anche alle imprese che svolgono prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande. Per accedere al regime occorre però rispettare le caratteristiche dimensionali e la pluralità di punti vendita previste dall’articolo 1, comma 430, della legge n. 311/2004: devono esistere più punti vendita nel territorio dello Stato, con almeno uno avente superficie superiore a 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti oppure superiore a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti.

Esclusioni dal regime

Non possono avvalersi della trasmissione telematica le imprese che operano con un solo punto vendita, anche se dimensionato correttamente, né quelle con più punti vendita ma senza alcun punto vendita che raggiunga le soglie dimensionali previste. È inoltre esclusa l’ipotesi di un unico esercizio nazionale in cui coesistano vendita di beni e prestazione di servizi, poiché la disciplina presuppone una rete di esercizi dislocati sul territorio nazionale.

Effetti dell’adesione: esonero da scontrino/ricevuta e limiti

L’invio telematico sostituisce l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente. Per i punti vendita che rientrano nei requisiti si superano anche gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali, che possono essere defiscalizzati; il misuratore già installato può continuare a essere usato fino all’esaurimento della memoria fiscale per emettere scontrini non fiscalmente rilevanti. Per i punti vendita sotto soglia resta invece l’obbligo di scontrino o ricevuta, insieme alla comunicazione telematica dei corrispettivi.

Adesione, revoca e durata dell’opzione

L’adesione deve essere comunicata preventivamente tramite il tracciato telematico, compilando i campi identificativi del contribuente e quello relativo all’adesione alla trasmissione telematica; ciò non è richiesto per chi aveva già aderito e inviato dati secondo il precedente provvedimento del 2005. L’opzione vincola per l’intero periodo d’imposta e si rinnova tacitamente in assenza di revoca all’inizio del periodo successivo. Se l’opzione è esercitata nel corso dell’anno, devono essere trasmessi anche i corrispettivi dei mesi precedenti. La revoca è possibile solo in caso di cessazione di tutti i punti vendita in corso d’anno o comunque tramite l’apposito campo di revoca.

Termini, periodicità e continuità degli invii

La trasmissione riguarda i corrispettivi di un intero mese solare e va effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento. Per la prassi applicativa, il quindicesimo giorno è inteso come il giorno 15 del mese successivo, con slittamento al primo giorno lavorativo successivo se il 15 cade di sabato, domenica o festivo. Dal mese di giugno 2009 gli invii devono rispettare il nuovo formato tecnico. Per ogni mese può essere trasmessa una sola comunicazione; l’invio sostitutivo annulla automaticamente quello precedente e deve avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo. Inoltre, gli invii devono essere continui: se manca un mese, non è possibile trasmettere quello successivo finché non sia regolarizzata la situazione.

Dati da trasmettere e struttura del tracciato

Il file telematico è composto da record di testa e di coda e da un record di dettaglio per ciascun punto vendita. Esistono due tipologie di record di dettaglio, una per i soggetti non aderenti alla ventilazione dei corrispettivi e una per i soggetti che vi hanno aderito. I corrispettivi devono essere trasmessi distintamente per ogni punto vendita e per tutti i giorni del periodo, anche in assenza di corrispettivi.

Contenuto del dato economico da comunicare

Il nuovo tracciato richiede un’unica informazione sull’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri, al lordo dell’imposta, comprensivi anche di quelli documentati con fattura, ma con esclusione dei corrispettivi relativi a cessioni di immobili e di beni strumentali. L’importo può essere anche negativo, ad esempio se le note di credito superano i corrispettivi della giornata. Va inclusa la somma dei corrispettivi conseguiti, anche documentati con titoli non fiscali, e di quelli certificati con fattura su richiesta del cliente, sempre con esclusione delle operazioni su immobili e beni strumentali.

Dati identificativi del punto vendita

Tra le novità del tracciato figura l’indicazione del numero REA attribuito dalla Camera di Commercio alla sede. È previsto un codice per distinguere tra REA regolarmente assegnato alla data di invio e REA non ancora assegnato. In quest’ultimo caso può essere indicato un numero provvisorio rilasciato dalla Camera di Commercio, oppure il numero di protocollo o altro identificativo della pratica in corso.

Classificazione dei corrispettivi per regime IVA e ventilazione

Il tracciato impone di distinguere i corrispettivi secondo il regime IVA applicato: non imponibili, esenti, regimi particolari e operazioni imponibili per aliquota (4%, 10% e 20%). È previsto anche il codice AS per l’assenza di corrispettivi in una giornata. Per le imprese che applicano la ventilazione dei corrispettivi ex articolo 24, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, va compilato l’apposito record con il nuovo codice VV, da utilizzare per segnalare la ventilazione; nel medesimo campo restano utilizzabili i codici relativi ai diversi regimi anche nei casi in cui i corrispettivi siano certificati con fattura.

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