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Circolare

Circolare n. 3 del 29/01/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la riapertura dei termini per il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, prevista dal D.L. n. 194/2009. Vengono confermati i presupposti della disciplina già introdotta dallo scudo fiscale del D.L. n. 78/2009, con nuova finestra operativa dal 30 dicembre 2009 al 30 aprile 2010 e conclusione definitiva entro il 31 dicembre 2010 in presenza di cause ostative. La circolare illustra anche il calcolo dell’imposta straordinaria, gli effetti dell’emersione, l’esonero dal quadro RW, la possibilità di dichiarare i redditi prodotti dalle attività finanziarie rimpatriate e il raddoppio dei termini di accertamento e sanzionatori previsto per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, precisando che tale presunzione non si applica alle attività emerse.

Emersione di attività detenute all’estero: riapertura dei termini al 30 aprile 2010

Emersione di attività detenute all’estero: riapertura dei termini

La circolare illustra la riapertura dei termini per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, disposta dall’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La disciplina riprende sostanzialmente lo scudo fiscale già introdotto dall’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, confermandone l’impianto generale e richiamando le istruzioni già fornite, salvo gli aspetti espressamente modificati.

Riapertura dei termini e ambito temporale

Il decreto consente di effettuare operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 fino al 30 aprile 2010. La riapertura decorre dal 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore del decreto.

Resta fermo che:

  • non possono essere oggetto di rimpatrio o regolarizzazione le attività già trasferite in Italia dal 1° gennaio 2009;
  • sono fatti salvi i presupposti oggettivi già vigenti al 15 dicembre 2009;
  • la riapertura non incide sulle procedure già avviate e non concluse per cause ostative alla data del 15 dicembre 2009, purché entro tale data sia stata presentata la dichiarazione riservata e sia stata fornita la provvista per l’imposta straordinaria.

In presenza di cause ostative che impediscano il completamento dell’operazione entro il 30 aprile 2010, le operazioni di emersione devono essere concluse definitivamente entro il 31 dicembre 2010.

Adempimenti per accedere alla procedura

I contribuenti che intendono beneficiare dei nuovi termini devono, entro il 30 aprile 2010:

  • presentare la dichiarazione riservata a un intermediario abilitato;
  • utilizzare il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009;
  • fornire all’intermediario la provvista necessaria per il versamento dell’imposta straordinaria.

La circolare ribadisce che, se il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere eseguiti integralmente per cause non dipendenti dalla volontà dell’interessato, la procedura conserva efficacia e deve comunque essere chiusa entro il 31 dicembre 2010.

Determinazione dell’imposta straordinaria

Per le operazioni di emersione effettuate nel periodo riaperto dal decreto, l’imposta straordinaria si determina applicando al rendimento presunto delle attività una aliquota sintetica diversa a seconda del momento in cui si perfeziona l’operazione:

  • 60% del rendimento presunto per le operazioni effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010;
  • 70% del rendimento presunto per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

Il rendimento presunto continua a essere fissato nella misura del 2% annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione. L’imposta si commisura all’importo delle attività detenute al 31 dicembre 2008 e indicato nella dichiarazione riservata.

Soggetti interessati e presupposti dello scudo

La procedura è rivolta, in sostanza, a persone fisiche e soggetti equiparati, come enti non commerciali e associazioni professionali, ossia soggetti che non sono normalmente deputati allo svolgimento di attività di impresa. La disciplina non è quindi, in linea di principio, finalizzata a sanare redditi di impresa sottratti a tassazione.

Ai fini dell’accesso allo scudo, la circolare chiarisce che:

  • è sufficiente la presenza all’estero delle attività alla data del 31 dicembre 2008;
  • non occorre ricostruire con precisione l’origine delle attività o gli eventi che ne hanno determinato la fuoriuscita;
  • non è necessario dimostrare uno specifico nesso tra le attività emerse e un’evasione fiscale;
  • lo scudo può riguardare anche attività riconducibili a redditi già dichiarati e tassati in Italia, oppure non imponibili o non più accertabili per decorso dei termini.

L’unico presupposto richiesto è la violazione degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale.

Effetti della procedura e limiti rispetto agli accertamenti

La circolare sottolinea che gli effetti dell’emersione operano automaticamente sulle attività oggetto di dichiarazione riservata e non sono legati a un previo accertamento di evasione. La preclusione agli accertamenti tributari e contributivi costituisce un effetto indiretto della disciplina e non implica che la procedura presupponga un controllo fiscale.

Resta tuttavia ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di recuperare, secondo le ordinarie modalità, l’eventuale quota di maggiori imponibili non tassati che ecceda l’importo delle attività rimpatriate o regolarizzate, qualora tali imponibili emergano in sede di controllo.

Esclusione dal quadro RW

Per le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, il contribuente che abbia presentato la dichiarazione riservata è esonerato dall’indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della dichiarazione e a quello precedente.

Per le dichiarazioni riservate presentate nel 2010, tra il 1° gennaio e il 30 aprile, non deve essere compilato il quadro RW:

  • per la dichiarazione dei redditi 2009;
  • per la dichiarazione dei redditi 2010; con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate.

Per le attività regolarizzate, tuttavia, l’esonero non è definitivo, poiché le attività rimangono all’estero e continuano a essere soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Redditi prodotti dalle attività finanziarie rimpatriate

Il contribuente che effettua il rimpatrio di attività finanziarie può comunicare all’intermediario anche i redditi da esse derivanti percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di emersione. La facoltà vale anche per i redditi percepiti nel 2010 da chi si avvale dei nuovi termini.

Su tali redditi l’intermediario applica le imposte:

  • con criterio analitico, oppure
  • in alternativa, con il criterio presuntivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 167/1990.

Raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni

Il comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n. 194/2009 modifica l’articolo 12 del D.L. n. 78/2009, relativo al contrasto ai paradisi fiscali, introducendo il raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni per investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione del monitoraggio fiscale.

In particolare:

  • i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi sono raddoppiati ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i termini per l’accertamento dell’IVA sono raddoppiati ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972;
  • sono raddoppiati anche i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni del quadro RW, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 472/1997.

La presunzione relativa agli investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come il relativo ampliamento dei termini, non si applica alle attività oggetto di emersione.

Punti principali

Riapertura dei termini per l'emersione

Il D.L. n. 194/2009 riapre i termini per effettuare operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero fino al 30 aprile 2010, per attività detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Restano fermi i presupposti già vigenti al 15 dicembre 2009, tra cui l’esclusione delle attività già trasferite in Italia dal 1° gennaio 2009. Le procedure già avviate ma non concluse per cause ostative alla data del 15 dicembre 2009 restano valide se la dichiarazione riservata era stata presentata e l’imposta straordinaria del 5% era stata versata; in tal caso, la conclusione definitiva deve avvenire entro il 31 dicembre 2010.

Adempimenti da effettuare entro il 30 aprile 2010

Per usufruire dei nuovi termini il contribuente deve presentare la dichiarazione riservata a un intermediario abilitato, utilizzando il modello approvato il 28 ottobre 2009, e fornire la provvista per il versamento dell’imposta straordinaria. Se il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere completati entro il 30 aprile 2010 per cause ostative, resta fermo il termine del 31 dicembre 2010 per la chiusura delle operazioni di emersione.

Determinazione dell'imposta straordinaria

Per le operazioni effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 l’imposta straordinaria è pari al 60% del rendimento presunto; per quelle effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010 sale al 70% del rendimento presunto. Il rendimento presunto resta pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione. L’imposta si calcola sull’importo delle attività detenute al 31 dicembre 2008 indicato nella dichiarazione riservata.

Ambito soggettivo e presupposti dello scudo

La disciplina è rivolta principalmente a persone fisiche e soggetti equiparati, come enti non commerciali e associazioni professionali, e non è normalmente diretta a sanare redditi di impresa. Il presupposto essenziale è la presenza all’estero delle attività al 31 dicembre 2008 e la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; non è necessario dimostrare un nesso specifico con evasione fiscale né ricostruire l’origine delle attività. Lo scudo può riguardare anche attività riferibili a redditi già dichiarati o non più accertabili.

Effetti dell'emersione e rapporti con gli accertamenti

Gli effetti di protezione previsti dalla normativa operano automaticamente e in modo indifferenziato sulle attività emerse, senza essere collegati a una procedura di accertamento di evasione. La preclusione agli accertamenti tributari e contributivi è un effetto indiretto dello scudo e presuppone l’assenza di controlli fiscali già avviati. Se in sede di controllo emergono maggiori imponibili non tassati cui possono essere riferite le attività oggetto di emersione, l’Amministrazione recupera la parte eventualmente eccedente l’importo rimpatriato o regolarizzato secondo le regole ordinarie.

Esonero dalla compilazione del quadro RW

Le attività rimpatriate o regolarizzate per le quali è stata presentata la dichiarazione riservata non devono essere indicate nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della dichiarazione e a quello precedente. Per dichiarazioni riservate presentate nel 2010, tra il 1° gennaio e il 30 aprile, non va compilato il quadro RW né per il 2009 né per il 2010 con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate. Per le attività regolarizzate l’esonero non è definitivo, perché tali attività restano all’estero e continuano a essere soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Redditi derivanti da attività finanziarie rimpatriate

Chi effettua il rimpatrio di attività finanziarie può comunicare all’intermediario i redditi da esse prodotti percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di emersione, compresi quelli percepiti nel 2010 per chi si avvale dei nuovi termini. Su tali redditi l’intermediario applica le imposte con criterio analitico oppure, in alternativa, con il criterio presuntivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 167/1990.

Raddoppio dei termini di accertamento e sanzioni

Il D.L. n. 194/2009 interviene sull’articolo 12 del D.L. n. 78/2009 introducendo il raddoppio dei termini di accertamento basati sulla presunzione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione del monitoraggio fiscale. Il raddoppio riguarda i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini per la notifica degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni del quadro RW riferite a tali attività detenute in Paesi fiscalmente privilegiati. La presunzione e l’ampliamento dei termini non operano per le attività oggetto di emersione.

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