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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28554/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di euro 240.480,00, oltre interessi, somma che si assumeva dovuta per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2001 e non integralmente remunerate a seguito dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo, di una delibera regionale che aveva abbattuto i corrispettivi. L'azienda sanitaria ha opposto il decreto deducendo, tra l'altro, prescrizione del credito, mancanza di un contratto scritto ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, inestensibilità del giudicato amministrativo e non debenza degli interessi moratori. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo necessario un titolo contrattuale scritto per far sorgere l'obbligo di pagamento. In appello la struttura ha sostenuto che, nel periodo di accreditamento provvisorio e nel vuoto di attuazione regionale, le prestazioni erano comunque remunerabili sulla base dell'accreditamento e delle tariffe approvate, senza necessità del contratto di cui all'art. 8 quinquies; ha inoltre invocato la disciplina regionale successiva e il regime transitorio di prosecuzione dei rapporti già convenzionati. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e dei principi del diritto comunitario, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato la normativa regionale e la giurisprudenza sul regime transitorio dell'accreditamento provvisorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: secondo l'orientamento consolidato richiamato, il passaggio dal convenzionamento al sistema dell'accreditamento non elimina la necessità dell'accreditamento e, soprattutto, della stipulazione di specifici accordi contrattuali in forma scritta; la mera qualità di soggetto accreditato, anche provvisorio, è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la remunerazione delle prestazioni. In assenza di contratto, le prestazioni non sono remunerabili nei confronti della P.A.; eventualmente resta solo un'azione generale di arricchimento senza causa se ne ricorrono i presupposti. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata ritenuta generica e comunque non necessaria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'azienda sanitaria. Ha ribadito che, nel sistema sanitario pubblico, l'accreditamento provvisorio o transitorio non basta da solo a fondare il diritto al pagamento delle prestazioni rese: occorre anche un accordo contrattuale scritto con l'azienda sanitaria. Poiché nel caso concreto mancava il contratto, la pretesa di pagamento non era azionabile nei confronti dell'ente; la struttura, se del caso, avrebbe potuto solo valutare un'azione di arricchimento senza causa. Il ricorso per cassazione è stato pertanto rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 quater d.lgs. 502/1992

    L'accreditamento istituzionale è requisito necessario, ma non sufficiente, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR; la sequenza autorizzazione-accreditamento-accordo resta decisiva anche nei regimi transitori o provvisori.

  • art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992

    Gli accordi contrattuali disciplinano il rapporto tra struttura privata e azienda sanitaria e ne costituiscono il presupposto per il diritto al pagamento delle prestazioni.

  • art. 8 bis d.lgs. 502/1992

    "autorizzazione", "accreditamento istituzionale" nonché "stipulazione degli accordi contrattuali"

    L'esercizio di attività sanitarie a carico del SSN è subordinato cumulativamente ai tre passaggi della sequenza autorizzazione-accreditamento-accordo.

  • art. 6, comma 6, L. 724/1994

    Nel regime transitorio consente la prosecuzione dell'attività delle strutture già convenzionate, ma non esonera dalla necessità di un titolo contrattuale per la remunerazione delle prestazioni.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997 n. 37

    La sola qualità di soggetto accreditato non vincola l'azienda sanitaria a remunerare prestazioni rese al di fuori degli appositi rapporti contrattuali e del limite di spesa annualmente definito.

  • art. 1327 c.c.

    In materia di contratti della P.A. non è configurabile un perfezionamento per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione, essendo necessaria la forma scritta a pena di nullità.

  • art. 97 Cost.

    Il requisito della forma scritta nei contratti pubblici è letto come attuazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 2041 c.c.

    In assenza di contratto, la struttura che abbia reso prestazioni non convenute può, al più, esperire l'azione di arricchimento senza causa ove ne ricorrano i presupposti.

  • d.lgs. 231/2002

    Era richiamato dalla ricorrente per gli interessi sulle somme pretese, ma la Corte ha escluso il diritto al pagamento principale, rendendo superfluo il tema degli interessi.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta nelle forme camerali previste da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'assistenza sanitaria accreditata, l'accreditamento istituzionale o provvisorio è soltanto una condizione necessaria per operare, ma non basta di per sé a fondare il diritto della struttura privata alla remunerazione delle prestazioni rese al SSR.
  • Per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie a carico del servizio pubblico è indispensabile la stipulazione di uno specifico accordo contrattuale scritto con l'azienda sanitaria competente; la forma scritta non è sostituibile da comportamenti concludenti o dall'esecuzione di fatto della prestazione.
  • La mancanza o il ritardo dell'attuazione regionale del sistema di accreditamento non elimina, di per sé, l'esigenza del contratto né trasforma la mera attività erogata in un credito automaticamente esigibile verso la P.A.
  • In assenza del contratto richiesto dalla disciplina di settore, la pretesa economica della struttura privata non può essere soddisfatta a titolo contrattuale nei confronti dell'azienda sanitaria, restando eventualmente esperibile solo l'azione generale di arricchimento senza causa, se ne ricorrono i presupposti.
  • Nei contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta è presidio inderogabile di trasparenza, controllo della spesa e tutela dell'interesse pubblico; il contratto non può perfezionarsi per mero comportamento concludente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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