Sentenza del 18/06/2020 n. 796 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - diritto al contraddittorio - non sussiste. Redditometro - maggior reddito - quantificazione - fatti indice - potere del giudice di rideterminare i coefficienti - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento sintetico del maggior reddito basato sul redditometro, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e contestando la quantificazione del reddito mediante beni e altri fatti-indice. Ha inoltre sostenuto che il giudice tributario potesse escludere o ridurre i coefficienti presuntivi applicati.
La decisione
La decisione afferma che, prima del 2010, non sussisteva un diritto del contribuente al contraddittorio preventivo nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro. Una volta verificata l’effettiva esistenza degli indicatori di capacità contributiva individuati dal decreto ministeriale, il giudice non può escludere o ridurre la presunzione legale collegata a tali elementi né rideterminare i coefficienti; può soltanto valutare la prova del contribuente che le somme impiegate per sostenere i beni-indice avessero origine non reddituale o non imponibile. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, l’esito concreto del ricorso, le somme accertate o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Decreto ministeriale in materia di redditometro (non meglio identificato nel testo fornito)
Il giudice tributario una volta accertata l'effettiva esistenza degli indicatori di capacità contributiva così come individuati dal decreto ministeriale in materia di redditometro non ha alcun potere di escludere o limitare la presunzione connessa direttamente dalla legge a tali elementi.
Accertata la presenza dei fatti-indice previsti dal decreto, il giudice non può neutralizzare o rimodulare la presunzione legale derivante da essi; deve invece esaminare la prova contraria del contribuente sulla provenienza o natura delle somme utilizzate.
Massime di principio
- Per gli accertamenti sintetici basati sul redditometro anteriori al 2010, secondo il principio riportato, non è configurabile un diritto al contraddittorio preventivo.
- La presenza effettiva dei beni o degli altri indicatori previsti dal decreto ministeriale attiva la presunzione legale di capacità contributiva; il giudice non può sostituirsi al legislatore modificandone coefficienti o portata.
- La difesa del contribuente deve concentrarsi sulla prova che le spese o le risorse utilizzate per mantenere i beni-indice derivino da fonti non reddituali o non imponibili.
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