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Sentenza

Sentenza n. 1156/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento: - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50032 Comunicazione: CP700-4485700-P notificata alla ricorrente in data 01 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1999/2000 e 2001/2002 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202300102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 1999/2000 e 2001/2002, per complessivi euro 290.805,64, con connesso aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 1° dicembre 2022, recante il ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 1999/2000, pari a euro 131.533,84, e 2001/2002, pari a euro 159.271,80. Nel corso del giudizio AGEA ha dichiarato di avere annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell'11 agosto 2023, tra cui quella impugnata, in applicazione della disciplina introdotta dall'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023. L'Amministrazione ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente non si è opposta a tale richiesta, manifestando così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Secondo il Collegio, l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha privato ex lege di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, prevedendone la sostituzione con nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta. Poiché l'atto impugnato era divenuto inefficace e la ricorrente non aveva contestato la richiesta dell'Amministrazione, non residuava un interesse concreto e attuale all'annullamento giudiziale dell'atto. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e della complessità dell'evoluzione normativa e contenziosa della materia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, conv. modif. l. 103/2023

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione determina l'inefficacia ex lege delle comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e ne impone la sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 8-ter l. 33/1999

    È richiamato nell'oggetto dell'impugnazione con riferimento all'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa, senza che la sentenza ne faccia applicazione argomentata.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto un provvedimento amministrativo già notificato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento giurisdizionale del provvedimento divenuto inefficace.
  • Il ricorso contro un atto amministrativo divenuto inefficace per effetto della legge sopravvenuta deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se non residua alcuna utilità concreta derivante dalla decisione di merito.
  • La mancata opposizione del ricorrente alla richiesta dell'Amministrazione di dichiarare l'improcedibilità costituisce, nel caso esaminato, una manifestazione processuale del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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