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Sentenza

Sentenza n. 4604/2026 - Milano, Sezione 2

per l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere e, quindi, dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Milano in merito all’istanza di permesso di costruire convenzionato presentata dalle ricorrenti, ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in data 30 giugno 2025 in relazione all’immobile sito in Milano, tra le vie Pomponazzi e Brioschi; per la conseguente condanna del Comune di Milano alla conclusione del procedimento di rilascio del richiesto permesso di costruire convenzionato.

Giustizia amministrativa202602388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Milano sull’istanza di permesso di costruire convenzionato presentata il 30 giugno 2025 per un intervento di demolizione e ricostruzione con cambio d’uso a residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere e la condanna del Comune a concludere il procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire convenzionato presentata il 30 giugno 2025. Hanno integrato la documentazione il 23 dicembre 2025, in risposta a una richiesta comunale dell’11 agosto 2025, e hanno depositato ulteriore documentazione il 3 febbraio 2026, su richiesta informale telefonica. Il Comune non aveva ancora adottato una determinazione espressa. La controversia verteva sul termine applicabile al permesso convenzionato, sull’efficacia interruttiva della richiesta documentale tardiva e della successiva richiesta informale, nonché sulla possibilità per il Comune di Milano di disporre un ulteriore raddoppio dei termini per la particolare complessità del progetto, oltre a quello già previsto per i comuni con più di centomila abitanti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabili al permesso di costruire convenzionato le disposizioni procedimentali e i termini previsti per il permesso semplice: il Comune deve esaminare congiuntamente il progetto e la proposta di convenzione e pronunciarsi, in senso favorevole o contrario, entro i termini stabiliti. La richiesta di integrazioni dell’11 agosto 2025 è intervenuta oltre il termine di quindici giorni previsto dalla disciplina regionale e non ha interrotto i termini; la documentazione depositata il 3 febbraio 2026 non ha inciso sul loro decorso, trattandosi di atti già nella disponibilità comunale e richiesti informalmente. Il raddoppio disposto dal Comune per la complessità del progetto è inefficace: per i comuni con più di centomila abitanti il raddoppio è già previsto dalla legge regionale, che non può comunque ampliare i termini statali, essendo consentita alle regioni soltanto la loro riduzione. Il TAR ha aggiunto che anche considerando il termine più ampio invocato dal Comune, esso sarebbe comunque scaduto. Ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di completare l’istruttoria sul progetto e sulla convenzione e pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza, su istanza di parte, la Sezione nominerà un commissario ad acta. Comune condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 20, commi 3 e 6, d.P.R. 380/2001

    Dal combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 si ricava che i comuni si devono pronunciare sulle istanze di rilascio di permesso di costruire, al più tardi, entro il termine di novanta giorni decorrente dal giorno di presentazione dell’istanza: sessanta giorni sono concessi al responsabile del procedimento per formulare la proposta di provvedimento a cui si sommano ulteriori trenta giorni, decorrenti dal ricevimento di tale proposta, concessi all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale.

    Il Comune deve concludere il procedimento di permesso di costruire entro il termine risultante dalla sequenza dei tempi assegnati al responsabile del procedimento e all’organo competente per il provvedimento finale, salve le riduzioni regionali applicabili.

  • art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001

    Per la soluzione della presente controversia deve essere poi richiamato il comma 5 del citato art. 20, il quale stabilisce che il termine concesso al responsabile del procedimento per la formulazione della proposta provvedimentale può essere da egli interrotto una sola volta <<…esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente>>. Tale richiesta può intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La norma precisa che il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

    Il termine può essere interrotto una sola volta, con richiesta motivata formulata entro il termine previsto e relativa a documenti integrativi non già disponibili all’amministrazione né acquisibili autonomamente. La richiesta tardiva non interrompe il decorso del termine.

  • art. 20, comma 7, d.P.R. 380/2001

    Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che i termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

    La previsione del raddoppio per progetti particolarmente complessi va coordinata con il raddoppio già disposto dalla legge regionale per i comuni con più di centomila abitanti; secondo il TAR, per tali comuni non è possibile un ulteriore raddoppio.

  • art. 20, comma 12, d.P.R. 380/2001

    Il comma 12 del medesimo articolo attribuisce infine alle regioni la facoltà di disporre riduzioni dei termini procedimentali. Siccome questa disposizione introduce limiti al potere legislativo regionale, essa deve considerarsi norma di principio ai sensi dell’art. 117 Cost.

    La norma statale, in quanto principio che limita il potere legislativo regionale, consente alle regioni di ridurre i termini procedimentali, non di ampliarli.

  • art. 38, commi 5 e 8, l.r. Lombardia 12/2005

    Occorre ora richiamare il comma 8 del richiamato art. 38, il quale stabilisce che i termini di cui sopra sono raddoppiati per i comuni con più di centomila abitanti.

    Per i comuni con più di centomila abitanti la legge regionale raddoppia i termini procedimentali, mentre la disciplina regionale riduce i tempi ordinari per la proposta, la richiesta di integrazioni e il provvedimento finale. Il raddoppio legale già previsto impedisce un ulteriore ampliamento dei termini.

  • art. 28-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Prima di passare oltre occorre infine precisare che, in base all’art. 28-bis, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, le disposizioni procedimentali riguardanti il permesso di costruire semplice si applicano anche al permesso di costruire convenzionato.

    Al procedimento per il permesso di costruire convenzionato si applicano le disposizioni procedimentali del permesso semplice, inclusi i relativi termini; la presenza della convenzione non consente all’amministrazione di omettere o rinviare senza termine la decisione sull’istanza.

Massime di principio

  • Le disposizioni procedimentali e i termini previsti per il permesso di costruire semplice si applicano anche al permesso di costruire convenzionato. L’amministrazione deve esaminare contestualmente il progetto e la proposta di convenzione e adottare entro quei termini una determinazione espressa, positiva o negativa.
  • La richiesta di integrazioni interrompe il termine procedimentale soltanto se è formulata una sola volta, entro il termine previsto, è motivata e riguarda documenti che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione né acquisibili autonomamente; una richiesta tardiva o relativa a documenti già disponibili non determina interruzione.
  • Quando la legge regionale prevede già il raddoppio dei termini per i comuni con popolazione superiore alla soglia stabilita, il Comune non può disporre un ulteriore raddoppio per la complessità del progetto, poiché la disciplina statale di principio consente alle regioni di ridurre i termini, non di ampliarli.
  • L’impossibilità di formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire convenzionato non esclude l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro i termini; l’omesso esame della convenzione non può lasciare l’istante senza una risposta e senza tutela contro l’inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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