Cassazione Penale, Sentenza n. 14643/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha rigettato il riesame di un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 292 c.p.p. per carenza di motivazione, sostenendo che il giudice aveva integralmente recepito per 'incorporazione' la richiesta del pubblico ministero (corrispondenza testuale anche nella punteggiatura) senza alcuna autonoma argomentazione critica né apporto rielaborativo sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la legittimità della cosiddetta motivazione per relationem quando sussistono tre requisiti (riferimento a un atto legittimo con motivazione congrua; dimostrazione che il giudice ha preso cognizione e meditato le ragioni dell'atto richiamato; atto di riferimento conosciuto/ostensibile). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare abbia selezionato i passaggi rilevanti della richiesta del PM e abbia apportato valutazioni e considerazioni autonome (sulla valenza indiziaria, sulle intercettazioni, sulle dichiarazioni degli acquirenti, sullo status di detenuto e sui precedenti penali), dimostrando un autonomo percorso valutativo. Perciò non è ravvisabile la nullità per mancanza di motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina il reato contestato (traffico di stupefacenti); costituisce il titolo sostanziale della misura cautelare impugnata.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla nullità per carenza di motivazione; la Corte ha valutato la presunta violazione alla luce dei criteri ammessi per la motivazione per relationem.
legge n. 47/2015
Riferimento normativo citato dalla Corte per sottolineare l'esigenza che dal provvedimento cautelare emerga un autonomo percorso valutativo del giudice e non una mera trascrizione acritica della richiesta del PM.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale cui la Corte ha rimandato per gli adempimenti conseguenti alla decisione (compiti della cancelleria in esecuzione del provvedimento).
Giurisprudenza: Sez. U., 21/06/2000 (Primavera) e altre pronunce di legittimità
Fissati i criteri della motivazione per relationem: il giudice può richiamare la motivazione di altro atto quando l'atto di riferimento sia congruo, conosciuto/ostensibile e il giudice dimostri di aver preso cognizione e meditato le ragioni, apportando una selezione critica e un autonomo vaglio argomentativo.
Massime di principio
- La 'motivazione per relationem' è legittima se il provvedimento richiamante dimostra che il giudice ha effettivamente esaminato, selezionato e valutato criticamente i contenuti dell'atto richiamato; non è sufficiente una mera, acritica, trascrizione.
- Nel giudizio sulle misure cautelari il giudice può rinviare alla richiesta del PM per l'enunciazione delle fonti e dei fatti indiziari, a patto che il provvedimento contenga elementi di autonoma valutazione (es. apprezzamento della valenza indiziaria, esigenze cautelari, profili personali dell'indagato).
- Se si vuole impugnare con successo una misura cautelare per carenza di motivazione è necessario dimostrare in modo chiaro la totale sovrapposizione testuale e l'assenza assoluta di qualsiasi apporto argomentativo del giudice (non basta rilevare coincidenze formali).
- In fase difensiva, documentare e confrontare testualmente la richiesta del PM e l'ordinanza è fondamentale: evidenziare passaggi non rielaborati, la mancanza di valutazioni critiche sulle esigenze cautelari o l'assenza di riferimenti a elementi specifici può sostenere l'eccezione di motivazione insufficiente.
- La giurisprudenza di legittimità pone un alto indice di verificabilità: il provvedimento richiamante deve rendere chiaro il percorso logico-giuridico del giudice; in mancanza, il rimedio possibile è la censura in Cassazione, ma l'ammissibilità richiede che la doglianza non sia manifestamente infondata.
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