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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30049/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in funzione di giudice del riesame, ha annullato la revoca degli arresti domiciliari disposta dal Gip e ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge per omessa richiesta del parere del Pubblico Ministero prevista dall'art. 299, comma 3-bis c.p.p., con censura sulla nullità dell'atto e sulla mancata indicazione del concreto interesse del PM; 2) manifesta illogicità della motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari, contestando che elementi nuovi (comportamento osservante, ruolo marginale, assenza di contatti con indagati liberi, confessione indicativa di resipiscenza, impossibilità di fuga) giustificassero la revoca; 3) inosservanza dell'art. 185, comma 3 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe dovuto annullare la revoca e rinviare gli atti al Gip anziché riformare nel merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Pubblico Ministero non si sia limitato a enunciare la mera violazione formale ma abbia esposto ragioni concrete sull'errore del Gip, dimostrando l'interesse all'appello cautelare. Ha affermato che il Tribunale del riesame ha correttamente dichiarato la nullità dell'ordinanza di revoca per la mancata preventiva partecipazione del PM e, nello stesso tempo, ha legittimamente riesaminato il quadro cautelare e, trovandolo persistente per pluralità di elementi (note di polizia giudiziaria, dichiarazioni concordanti del marito, latitanza di altro coindagato, aggravamento della misura nei confronti del coniuge, rischi di fuga e collegamenti con il Marocco), ha ripristinato gli arresti domiciliari. Ha altresì ritenuto che la regressione al Gip non avrebbe apportato utilità poiché le ragioni che il PM avrebbe dovuto esprimere sono state comunque rappresentate con l'appello; infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 299, comma 3-bis

    art. 299, comma 3-bis c.p.p.

    La mancata richiesta preventiva del parere del PM sull'istanza di revoca può comportare una nullità, ma il PM che impugna deve indicare le ragioni concrete che rendono rilevante l'omissione; qui il PM ha esposto motivi sostanziali e l'appello è stato ritenuto valido

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. b)

    art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La partecipazione del PM al procedimento è presidio di nullità di ordine generale; la Corte ha confermato che se il PM non è stato posto in condizione di esprimersi la nullità sussiste e può essere rilevata in sede di riesame

  • Codice di procedura penale, art. 185, comma 3

    La regressione al Gip non è automatica: se l'appello cautelare riproduce compiutamente le valutazioni che il PM avrebbe fornito e l'organo di riesame può valutare il quadro cautelare, il rinvio non è necessario

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Gli strumenti di cassazione invocati (violazione di legge e motivazione illogica) sono stati valutati e respinti: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e la motivazione del Tribunale del riesame

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis, -ter, lett. b)

    Norme sostanziali relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che costituiscono il fatto contestato e il fondamento delle esigenze cautelari valutate dai giudici

Massime di principio

  • La mancata richiesta del parere del Pubblico Ministero sull'istanza di revoca di una misura cautelare può generare una nullità rilevante, ma il PM che impugna deve dimostrare con argomentazioni concrete perché l'omissione ha inciso sulla decisione; un mero rilievo formale è insufficiente
  • Il giudice del riesame può, se necessario, dichiarare la nullità dell'atto che ha revocato la misura e contemporaneamente riesaminare il quadro cautelare: non è obbligatorio rinviare gli atti al Gip se le ragioni del PM sono state adeguatamente rappresentate in appello
  • La semplice osservanza delle prescrizioni cautelari o il decorso del tempo non sono di per sé idonei a escludere la persistenza delle esigenze cautelari; occorre una valutazione di insieme che consideri elementi nuovi e indizi probatori (intercettazioni, dichiarazioni di correi, aggravamenti di misure a carico di altri, collegamenti esteri, rischio di fuga)
  • Le dichiarazioni di resipiscenza o le ammissioni devono essere valutate in relazione al contesto probatorio complessivo: se smentite da altri elementi (es. dichiarazioni concordanti di terzi, attività di indagine) non bastano a dimostrare la cessazione del pericolo
  • La regressione del procedimento al Gip prevista dall'art. 185 c.p.p. non è automatica quando il giudice di riesame può efficacemente colmare la carenza procedurale e decidere nel merito in modo da tutelare il principio di garanzia

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