Sentenza n. 679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1507/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 1507/2023, relativa all'ordinanza di demolizione di ampliamenti abusivi e al diniego di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stata impugnata un'ordinanza di demolizione del 6 giugno 2018, notificata all'amministratore della società locataria, riguardante ampliamenti abusivi di un capannone legittimamente realizzato, nonché, con motivi aggiunti, il diniego del 2 luglio 2021 dell'accertamento di conformità richiesto ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Il progetto di sanatoria prevedeva la demolizione parziale degli ampliamenti abusivi e la conservazione di una parte residua mediante interventi di modificazione e completamento. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che le opere oggetto della domanda non coincidessero con quelle abusive esistenti, ma con opere future di demolizione e parziale ricostruzione. In appello sono stati dedotti: omessa pronuncia e violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e degli artt. 100 e 112 c.p.c., sostenendo che il TAR avesse integrato la motivazione del diniego con argomenti diversi da quelli dell'amministrazione; violazione delle norme edilizie e urbanistiche, dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, per asserita insufficienza delle ragioni del diniego; violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, per deduzione nel provvedimento finale di ragioni ulteriori rispetto al preavviso di rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il diniego di sanatoria era fondato su una pluralità di ragioni: violazione dell'art. 26 delle NTA, insussistenza dei presupposti per la deroga alle distanze di cui all'art. 9 d.m. 1444/1968 e carenza di disegni dimostrativi della trasformazione. Il TAR non ha integrato giudizialmente la motivazione dell'atto, ma ha qualificato e valutato i fatti e le domande risultanti dagli atti. Il progetto prevedeva demolizioni e modificazioni future incompatibili con la disciplina urbanistica e delle distanze; inoltre, su un lotto di 2.700 mq, il rapporto di copertura consentiva 1.620 mq, sicché, detratta la superficie assentita di 1.431 mq, residuavano 189 mq realizzabili, mentre il progetto cercava di ricondurre a tale misura l'ampliamento abusivo mediante demolizioni e trasformazioni. Il giudice ha ribadito che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere subordinata a prescrizioni modificative dello stato dei luoghi: il titolo condizionato realizzerebbe una conformità futura e non la doppia conformità richiesta dalla legge. Quanto al secondo motivo, l'ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto dovuto e vincolato; è sufficiente che descriva le opere abusive e indichi le ragioni della loro abusività, senza una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, essendo tale ponderazione già compiuta dal legislatore. Quanto al terzo motivo, il procedimento di accertamento di conformità, essendo ad istanza di parte, non richiede necessariamente ulteriori atti partecipativi; in ogni caso, nel caso concreto era stato comunicato il preavviso di rigetto e il diniego finale aveva ripreso le disposizioni già contestate, sviluppando la motivazione anche alla luce delle osservazioni presentate. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità richiede che l'opera sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; non è ammissibile un titolo subordinato a future demolizioni o modificazioni che determinino soltanto una conformità successiva.
art. 26 NTA del PUC
La violazione della disciplina di piano costituisce una delle ragioni poste a fondamento del diniego di accertamento di conformità.
art. 9 d.m. 1444/1968
L'assenza dei presupposti per la deroga alle distanze previste dalla norma concorre a escludere la conformità dell'intervento.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato quando espone le ragioni, anche plurime, dell'insussistenza dei presupposti per la sanatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto assolve alla funzione partecipativa quando il provvedimento finale riprende le ragioni già comunicate e tiene conto delle osservazioni dell'interessato, anche sviluppando la motivazione alla luce degli elementi emersi.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Nel procedimento avviato su istanza di parte non è necessariamente richiesta un'ulteriore partecipazione procedimentale, poiché l'istante conosce l'oggetto del procedimento e le possibili conseguenze; nel caso concreto, comunque, era stato comunicato il preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere rilasciato sotto condizione dell'esecuzione di future demolizioni, modificazioni o opere di adeguamento: la doppia conformità deve sussistere con riferimento allo stato delle opere esistente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della domanda.
- Il giudice amministrativo, nel decidere l'impugnazione di un diniego edilizio, può qualificare e valutare i fatti e le domande risultanti dagli atti senza integrare in via giudiziale la motivazione dell'atto amministrativo, purché la decisione resti ancorata alle ragioni effettivamente poste dall'amministrazione a fondamento del provvedimento.
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato; è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere e l'indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale né di una comparazione con gli interessi privati.
- Nel procedimento di accertamento di conformità avviato su istanza di parte non sono necessariamente dovuti ulteriori atti partecipativi; quando sia stato comunicato il preavviso di rigetto, il provvedimento finale può sviluppare la motivazione sulla base delle osservazioni dell'interessato, purché riprenda anche le ragioni ostative previamente comunicate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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