Cassazione Civile, Ordinanza n. 13422/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 per IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; la società aveva quindi appellato i capi sfavorevoli e l'Ufficio aveva proposto appello incidentale sui rilievi annullati. La CTR ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse seguito un accertamento analitico anziché la prospettazione dell'Ufficio, determinando la base imponibile sommando i saldi negativi di cassa e non considerando che, per effetto di registrazioni effettuate in date errate e documentate dalla contribuente, la base imponibile avrebbe dovuto essere pari a euro 10.309,00 e non a euro 40.559,00.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché, nella sostanza, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha comunque aggiunto che, anche a voler discutere la tipologia di accertamento utilizzata, la censura era infondata: non esiste una regola che imponga sempre e comunque l'accertamento analitico, e se l'Ufficio, pur potendo procedere induttivamente, effettua la rettifica con metodo analitico, il contribuente non può dolersi dell'adozione di tale metodo invece di quello induttivo o sintetico. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata formale costituzione dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo formulato ai sensi del vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Anche se sussistono i presupposti per l'accertamento induttivo, l'Ufficio non è obbligato a disattendere la documentazione ufficiale e, se procede con accertamento analitico, il contribuente non può lamentare la scelta di tale metodo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente veicolata come vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- In materia di accertamento tributario, non esiste un obbligo generalizzato per l'Ufficio di ricorrere sempre all'accertamento analitico: anche quando ne ricorrano i presupposti per l'induttivo, l'amministrazione può utilizzare il metodo analitico.
- Se l'accertamento è stato emesso con metodo analitico, il contribuente non ha interesse giuridicamente tutelabile a dolersi del mancato ricorso al metodo induttivo o sintetico.
- La documentazione contabile ufficiale resta un termine di raffronto per la ricostruzione del reddito, anche quando l'Ufficio utilizzi elementi acquisiti aliunde.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13356/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13360/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →