Ordinanza n. 14184/2026 - Roma, Sezione 4
per l’ottemperanza, della sentenza emessa dal Tar Lazio di Roma IV Sezione n. 9964/del 12.06.2023 nel giudizio promosso da Antonaroli Mauro, Amato Antonio, Luari Antonio, Manni Sandro, Martinuzzi Daniele Marco, Turriziani Colonna Gianluca, Cocilovo Renato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Croce Rossa Italiana, impugnata presso il Consiglio di Stato (n. ric.7835/2023 depositato il 29.09.2023 - giudizio tutt’ora pendente in attesa di fissazione dell’udienza di discussione), con richiesta di nomina di commissario ad acta anche al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di ottemperanza, nonché l’applicazione di un termine per l’adempimento, ex art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modalità di esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva imposto il riesame delle singole posizioni dei ricorrenti ai fini dell’inquadramento e dell’assegnazione alle amministrazioni competenti
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., sulle concrete modalità di esecuzione del giudicato. In particolare, ha domandato se l’attività svolta dalla Commissione, documentata nei verbali, fosse sufficiente a integrare l’adempimento imposto all’Amministrazione oppure se fosse necessaria un’ulteriore attività. La controversia riguarda dipendenti provenienti dalla Croce Rossa Italiana, il cui inquadramento presso le amministrazioni pubbliche era stato riesaminato in esecuzione di una precedente sentenza. Il giudicato aveva escluso sia il riconoscimento automatico del diritto al transito nell’area A2 F4 o comunque al di fuori del comparto scuola, sia l’assegnazione necessaria all’area B2, ma aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a una verifica del rispetto delle tabelle di equiparazione e dei criteri previsti dal DPCM 25 marzo 2016, mediante il riesame individuale delle rispettive posizioni, tenendo conto dei titoli di studio, dell’esperienza professionale e delle attitudini operative.
La decisione
Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenendo solo parzialmente conforme al giudicato l’attività svolta dal Commissario ad acta. Il Commissario aveva omesso di effettuare la valutazione espressamente richiesta circa il rispetto, da parte dell’Amministrazione, dei criteri di prossimità ed equivalenza. La mera elencazione delle mansioni svolte dai ricorrenti presso la Croce Rossa Italiana e presso l’amministrazione di attuale appartenenza, sulla base dei contratti collettivi applicabili, non è stata ritenuta sufficiente. L’attività sostitutiva deve invece verificare concretamente, per ciascun dipendente, se e in quale modo le specifiche esperienze e mansioni possano giustificare il successivo inquadramento come personale A.T.A., attraverso il confronto con le tabelle di equiparazione e con i criteri generali stabiliti dal DPCM 25 marzo 2016. Il Commissario ad acta è stato quindi invitato a uniformare rigorosamente la propria attività ai chiarimenti indicati in motivazione. L’ordinanza non ha disposto direttamente l’inquadramento dei ricorrenti, né ha riconosciuto automaticamente il diritto a una specifica area o a un comparto diverso da quello scolastico.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
richiesta di chiarimenti sulle concrete modalità di ottemperanza
Consente al giudice dell’ottemperanza di chiarire le modalità concrete di esecuzione del giudicato, anche con riferimento all’attività del Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
applicazione di un termine per l’adempimento
È richiamato nella richiesta originaria con riferimento alla possibilità di fissare un termine per l’adempimento.
art. 1, comma 425, l. 190/2014
assegnazione alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 190/2014
Individua il quadro legislativo di riferimento per l’assegnazione del personale interessato.
d.lgs. 178/2012
disciplina attuativa del d.lgs. 178/2012
Costituisce, insieme alla normativa attuativa, il riferimento per il transito e l’assegnazione del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana.
DPCM 25 marzo 2016
tabelle di equiparazione e in generale dei criteri previsti dal DPCM 25 marzo 2016
Impone di verificare individualmente la corrispondenza secondo prossimità ed equivalenza tra le esperienze, mansioni e credenziali dei dipendenti e il successivo inquadramento, senza automatismi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone il riesame individuale di posizioni soggettive secondo specifici criteri normativi, l’attività esecutiva non può limitarsi alla ricognizione o all’elencazione delle mansioni svolte, ma deve applicare concretamente tali criteri a ciascun interessato e motivare l’esito della verifica.
- L’esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto a una verifica secondo tabelle di equiparazione e criteri di prossimità ed equivalenza non comporta il riconoscimento automatico di una determinata area di inquadramento o del transito fuori dal comparto di appartenenza.
- Il Commissario ad acta deve attenersi rigorosamente al contenuto conformativo del giudicato e non può sostituire la prescritta valutazione comparativa individuale con il semplice richiamo alle declaratorie dei contratti collettivi o alla descrizione astratta delle mansioni.
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