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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26033/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carlino impugnava l'ordinanza del 13/09/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva revocato la precedente ammissione alla detenzione domiciliare (disposta il 05/10/2021) relativa all'espiazione di una pena di 3 anni e 4 mesi per illecita detenzione di cocaina (gr. 94,80). La revoca si fondava su sopravvenute ordinanze cautelari (arresti domiciliari con braccialetto elettronico e successiva custodia in carcere) emesse per fatti anteriori all'ammissione alla misura alternativa ma emersi successivamente, che documentavano un più esteso e continuativo impegno di Carlino nel traffico di cocaina (marzo-agosto 2019) e contatti con ambienti di criminalità organizzata. Carlino, assistito dall'avv. Giovanni Salvaggio, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contestava l'uso di comportamenti non compiutamente accertati, la valorizzazione di ipotetiche relazioni associative che il giudice della cautela avrebbe escluso, la contraddittorietà del Tribunale di Sorveglianza che prima aveva ritenuto non sussistenti le nuove circostanze e poi è pervenuto alla revoca, e l'illogicità della necessità di osservazione carceraria della personalità malgrado il regolare contegno tenuto durante la detenzione domiciliare. Inoltre censurava la mancata verifica della compatibilità tra esecuzione alternativa e il successivo titolo cautelare e la mancata considerazione della modesta durata residua della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca dell'ordinanza ammissiva è legittima quando emergano, da provvedimenti cautelari relativi a fatti anteriori, nuovi elementi idonei a mutare il quadro conoscitivo usato al momento della concessione della misura alternativa. La Corte ha precisato che si trattava non di revoca per violazione delle prescrizioni commesse durante l'esecuzione (che comporterebbe effetti diversi ai sensi dell'art. 58-quater l. 354/1975) ma di revoca dell'ammissione per originaria insussistenza dei presupposti alla luce delle sopravvenute informazioni rilevanti sulla pericolosità sociale e la non episodicità della condotta. La decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata ritenuta logica e coerente: la maggiore gravità, estensione territoriale e temporalità dei fatti emersi giustificavano una rivalutazione e l'adozione di un periodo di osservazione intramuraria prima di riammettere misure alternative. Conseguentemente Carlino è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater

    La norma preclude, in caso di revoca della misura alternativa per violazioni durante l'esecuzione, l'accesso a ulteriori misure alternative per un periodo di tre anni; la Corte distingue però la revoca per violazione (con effetti ex art. 58-quater) dalla revoca dell'ammissione originaria quando emergano elementi sopravvenuti relativi a fatti anteriori che mutano la valutazione della compatibilità.

  • art. 616 c.p.p. (comma 1, primo periodo)

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; qui determinata a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca di un provvedimento di ammissione a misura alternativa può essere disposta anche sulla base di fatti anteriori alla concessione, se emergono successivamente provvedimenti cautelari che apportano nuovi elementi idonei a modificare il quadro valutativo originario.
  • È necessario distinguere la revoca per violazione delle prescrizioni commesse durante l'esecuzione (che attiva effetti specifici, p.es. l'impossibilità di accedere a misure alternative per un periodo previsto dalla legge) dalla revoca dell'ammissione per insussistenza originaria dei presupposti, determinata da sopravvenute informazioni.
  • Le ordinanze cautelari, pur essendo provvedimenti incidentali, possono costituire fonte di elementi indiziari rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale e della non episodicità della condotta, giustificando una revisione della compatibilità della misura alternativa.
  • La Corte di legittimità valuta la logicità e la coerenza della motivazione del Tribunale di Sorveglianza: una rivalutazione fondata su elementi concreti e sull'insieme delle evidenze può legittimare la revoca anche se il beneficiario ha tenuto un contegno regolare durante l'esecuzione della misura.
  • Prima di riammettere a misure alternative in presenza di elementi che evidenziano una pericolosità non episodica, il giudice può richiedere un congruo periodo di osservazione intramuraria volto a verificare l'effettivo percorso rieducativo e il distacco dagli ambienti criminosi.

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