Cassazione Civile, Ordinanza n. 33222/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il recupero dell'ICI dovuta per l'anno 2007. In primo grado l'impugnazione della contribuente era stata accolta; in appello, però, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, osservando che la rideterminazione della rendita catastale operata dal primo giudice aveva inciso su un potere riservato all'Agenzia del territorio, non evocata in giudizio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), sostenendo che, essendo stata dedotta in appello una nullità rilevabile d'ufficio relativa all'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione in pubblica udienza, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice anziché decidere nel merito. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente aveva anche presentato istanza di sospensione per la definizione agevolata prevista dalla l. n. 130 del 2022, ma la Corte ha rilevato l'assenza di una deliberazione comunale di adesione alla definizione agevolata e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione e per la chiusura della lite.
La decisione
La Corte ha escluso la definibilità agevolata della controversia per mancanza di una deliberazione del Comune di recepimento del regime di definizione previsto dalla l. n. 130 del 2022. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: la rimessione al primo giudice ex art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992 è prevista solo per le ipotesi tassative di mancata regolare costituzione o integrazione del contraddittorio, cioè quando il processo non si sia efficacemente svolto per mancata partecipazione o impossibilità di partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le altre nullità processuali, anche se attinenti al diritto di difesa o allo svolgimento del contraddittorio, non impongono la rimessione ma richiedono al giudice d'appello di decidere nel merito, trattandosi di gravame sostitutivo. Il ricorso è quindi stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, commi 10 e 15
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice..."; "Ciascun ente territoriale stabilisce... l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo..."
La definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione opera solo se l'ente territoriale abbia adottato appositi atti deliberativi di recepimento; in mancanza, non può ritenersi legittimamente definita o sospesa la controversia.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
"quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato"
La rimessione al primo giudice è consentita solo nelle ipotesi tassative in cui il processo non si sia efficacemente svolto per mancata partecipazione, o impossibilità di partecipazione, di tutti i legittimi contraddittori.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31
È la norma richiamata dalla ricorrente per l'avviso di trattazione in pubblica udienza, la cui omessa comunicazione integra una nullità processuale, ma non una fattispecie di rimessione automatica al primo giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali.
art. 354 c.p.c.
Richiamato in via analogica per chiarire che la mancata integrazione del contraddittorio ricorre solo quando il processo non si sia efficacemente svolto per assenza dei necessari contraddittori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 117 e 119 Cost.
Sono richiamati per affermare l'autonomia dei Comuni in materia di tributi locali entro il quadro del coordinamento del sistema tributario nazionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo giudice è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative di mancata regolare costituzione o integrazione del contraddittorio; le altre nullità processuali devono essere trattate dal giudice d'appello, che deve decidere nel merito.
- L'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione o altre nullità relative al contraddittorio non determinano di per sé la rimessione al primo giudice, se il processo si è comunque svolto con la partecipazione delle parti legittimate.
- L'appello nel processo tributario ha natura sostitutiva e generale: il giudice di secondo grado, rilevata una nullità diversa da quelle che impongono la rimessione, non può arrestarsi ma deve pronunciare sul merito.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione richiede, quando la legge lo prevede, un atto di recepimento dell'ente territoriale; in mancanza di tale atto, la lite non può considerarsi definibile.
- L'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti applicabili non si estende alle fonti secondarie e agli atti amministrativi, che devono essere allegati e dimostrati dalla parte che li invoca.
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