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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03566/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, ma nell'ordinanza la Corte di cassazione rileva che il ricorso si fondava su un motivo meramente assertivo, privo di un confronto critico con la motivazione della decisione impugnata. La sentenza di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la significativa intensità del dolo, desunta dalle modalità della condotta violenta tenuta dall'imputata. La ricorrente non ha quindi efficacemente censurato tale passaggio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi una significativa intensità del dolo desunta dalle modalità della condotta.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni assertive e non si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve censurare specificamente le ragioni poste dal giudice di merito a base dell'esclusione del beneficio; in mancanza, il motivo non è idoneo a scardinare la decisione.
  • La significativa intensità del dolo, desunta dalle modalità concrete della condotta, può legittimare il diniego della particolare tenuità del fatto.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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