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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29931/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che condannava la parte civile al pagamento delle spese processuali, eliminando tale condanna. La pronuncia di assoluzione dell'imputato è stata confermata e la cassazione non ha disposto rinvio rispetto alla questione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso in Cassazione avverso la statuizione della Corte d'appello di Napoli che, confermando l'assoluzione dell'imputato, aveva condannato la parte civile al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. Il difensore della parte civile aveva però solo presentato istanza ex art. 572 c.p.p. affinché il Procuratore proponesse impugnazione, senza proporre appello in proprio; l'appello è stato effettivamente proposto solo dal Procuratore. La censura è dunque relativa alla legittimità della condanna della parte civile al pagamento delle spese, non avendo essa formalmente impugnato la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. proc. pen.

    la parte civile può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione

    La Corte ha interpretato che l'istanza ex art. 572 c.p.p. è una richiesta al Procuratore perché questi eserciti il suo potere di impugnare, ma non equivale ad un'appello proposto direttamente dalla parte civile; di conseguenza la parte civile che non ha proposto autonomo gravame non può essere considerata appellante ai fini dell'attribuzione delle spese processuali

Massime di principio

  • L'istanza ex art. 572 c.p.p. non sostituisce l'appello personale della parte civile: è un mezzo per sollecitare il Procuratore ad impugnare, ma non costituisce un atto di impugnazione della parte civile.
  • Se la parte civile non propone autonomo appello, non può essere trattata come appellante e dunque non può essere condannata al pagamento delle spese connesse all'impugnazione promossa esclusivamente dal P.M.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa alle spese quando l'errore riguarda la qualificazione processuale della parte (es. il ritenere la parte civile appellante quando non lo è).
  • Per evitare contestazioni pratiche, il difensore della parte civile che intende impugnare dovrebbe proporre appello in proprio oppure chiarire formalmente la natura e gli effetti dell'istanza al P.M.; viceversa non va assunto che l'istanza ex art. 572 comporti automatica responsabilità per le spese.
  • Nelle valutazioni sulle spese processuali conta chi effettivamente ha esercitato il diritto di impugnazione: la mera istanza al P.M. non trasferisce alla parte civile gli effetti processuali dell'impugnazione promossa dal P.M.

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