Cassazione Penale, Sentenza n. 3425/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 23/05/2022 che aveva confermato la responsabilità per il reato di bancarotta (artt. 216 primo comma nn. 1 e 2, 219 cpv. n. 1 R.D. n. 267/42) commessa quale titolare dell'impresa individuale A.S. DISTRIBUZIONI, dichiarata fallita. Il ricorrente ha prospettato tre motivi: (1) mancata escussione di determinati testimoni ritenuti decisivi (art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.); (2) carenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, invocando la qualificazione, al più, come bancarotta semplice (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.); (3) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo i giudici valorizzato l'incensuratezza e la condotta collaborativa (art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo (mancata escussione di testimoni) è inammissibile perché la richiesta di nuova assunzione di prova è stata proposta per la prima volta in cassazione e non era specificamente formulata in appello (art. 606 comma 3 c.p.p.); inoltre, a ben vedere, l'istruttoria documentale già produceva elementi persuasivi sulla distrazione di merci. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico sulla base di indici oggettivi (dissipazione/distrazione di elementi dell'attivo, forniture non pagate, assegni protestati, inadempimenti tributari). Il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi e alla mancanza di segnali di resipiscenza. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Riguarda la censura per mancata assunzione di prova decisiva. La Corte rileva che la deduzione non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione e che, comunque, la prova invocata non sarebbe stata decisiva alla luce degli altri elementi istruttori
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Consente la censura sulla motivazione e sull'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non convincente rispetto alla motivazione dei giudici di merito
art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen.
Presente nella evocazione dei vizi connessi al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità delle questioni novative proposte per la prima volta in cassazione: principio applicato per escludere il primo motivo
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma procedurale collegata alla trattazione delle prove; la Corte ha comunque ritenuto inammissibile la deduzione probatoria
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'assunzione delle prove; la decisione di merito è stata ritenuta congrua e non viziata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto rispetto ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso osserva i limiti ma le censure risultano comunque inammissibili o infondate
artt. 216 primo comma nn. 1 e 2, 219 cpv. n. 1 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare - reati fallimentari)
Norme che descrivono la bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta o sottrazione delle scritture) e le relative aggravanti: la Corte ha ritenuto provata la fraudolenta sottrazione/dissipazione degli elementi attivi e l'esistenza degli indici di fraudolenza
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3000 euro
Massime di principio
- In cassazione non è possibile introdurre per la prima volta deduzioni probatorie rilevanti: le questioni nuove, in particolare richieste di assumere prove decisive, devono essere state specificamente formulate nei gradi precedenti (art. 606 comma 3 c.p.p.).
- La configurazione di bancarotta fraudolenta documentale (con dolo specifico) può essere ricostruita anche sulla base di indici oggettivi e comportamentali (dissipazione/distrazione dell'attivo, forniture non pagate, assegni protestati, inadempimenti tributari, occultamento di corrispettivi) senza che sia necessario un atto formale di frode esplicito.
- Nel contestare la motivazione dei giudici di merito occorre argomentare in modo specifico e confrontarsi con la ratio decidendi: motivi generici o non confrontati con le argomentazioni di merito sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche con riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi dal giudice; non è obbligatorio esaminare ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- Il rischio processuale di proporre ricorsi inammissibili comprende anche la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella formulazione dei motivi, all'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende: valutare con attenzione l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di ricorrere in Cassazione.
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