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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Novara

Riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria - Omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria - Violazione del contraddittorio preventivo - Illegittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima per omessa o irregolare notifica della comunicazione preventiva, con conseguente violazione del contraddittorio preventivo. Contestava inoltre l'insufficienza della motivazione dell'atto. La notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poiché il destinatario risultava residente all'indirizzo indicato, ma non era stato rinvenuto e non risultava trasferito.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La notifica del preavviso è stata ritenuta regolare: l'espressione dell'agente notificatore relativa al rilascio dell'avviso sul luogo del destinatario è stata interpretata come riferita all'affissione alla porta, secondo le forme dell'art. 140 c.p.c. In assenza di querela di falso, l'attestazione fa fede e la notifica si perfeziona comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione dell'iscrizione ipotecaria, purché riferita alla ragione del credito, all'importo complessivo, ai beni colpiti, ai relativi dati catastali e alle soglie previste dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notifica è validamente eseguita quando il destinatario è conosciuto e risulta residente all'indirizzo, ma non viene trovato, purché siano compiuti gli adempimenti previsti, inclusi l'affissione dell'avviso alla porta, il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 77 d.P.R. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili

    L'iscrizione ipotecaria costituisce un atto dovuto quando ne ricorrono i presupposti. La motivazione deve consentire di comprendere la ragione del credito, l'importo richiesto, gli immobili interessati, i dati catastali e il rispetto delle soglie di legge.

  • Art. 2699 c.c. e principi sulla querela di falso

    Le attestazioni dell'agente notificatore relative alle attività compiute fanno fede fino a querela di falso; pertanto, non possono essere disattese sulla base di una semplice contestazione.

Massime di principio

  • La mancata consegna materiale dell'atto non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica: se il destinatario è correttamente individuato e non risulta trasferito, può essere applicato il rito dell'art. 140 c.p.c.
  • Quando l'agente notificatore richiama espressamente l'art. 140 c.p.c. e dichiara di aver lasciato l'avviso presso il luogo del destinatario, tale attestazione può essere interpretata come riferita all'affissione alla porta, salvo contestazione mediante querela di falso.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è funzionale a garantire il contraddittorio, ma tale garanzia si considera rispettata quando la notifica è stata eseguita secondo le forme di legge, anche se il destinatario non ha preso concretamente conoscenza dell'atto.
  • La motivazione dell'iscrizione ipotecaria non deve essere generica, ma non richiede necessariamente una trattazione ampia: è sufficiente che indichi credito, importo, immobili, dati catastali e presupposti quantitativi dell'iscrizione.
  • Per contestare efficacemente una notifica occorre dimostrare uno specifico vizio degli adempimenti previsti dalla legge o, quando si mettono in discussione le attestazioni dell'ufficiale notificatore, proporre la querela di falso.

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