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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28500/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare, in relazione al mancato versamento dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli minori, con pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa, sospesa condizionalmente a fronte del pagamento di una provvisionale di 10.000 euro. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di non avere la capacità economica di adempiere all’obbligo di mantenimento, di svolgere un’attività con redditi molto modesti, di essere stato economicamente sostenuto dalla convivente e di aver comunque contribuito alle spese straordinarie; contestava anche lo stato di bisogno. Con il secondo motivo lamentava che non fossero state valutate le sue condizioni economiche ai fini della subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. Con il terzo motivo censurava la pena, assumendo che le attenuanti generiche non fossero state correttamente riconosciute in relazione al reato contestato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la doglianza sulla incapacit0 economica non era stata specificamente proposta in appello e che, in ogni caso, non risultava provata una oggettiva e incolpevole incapacit0 di adempiere; ha inoltre considerato manifestamente infondata la censura sullo stato di bisogno dei figli minori. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente determinato la pena base e implicitamente considerato le attenuanti generiche anche nell’aumento per la continuazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando la sospensione condizionale della pena 8 subordinata al pagamento di una provvisionale o al risarcimento del danno, il giudice deve valutare, anche sinteticamente, le condizioni economiche del condannato per verificare la concreta esigibilite0 dell’adempimento. Poiche9 tale verifica non era stata compiuta nei giudizi di merito, la sentenza 8 stata annullata con rinvio limitatamente a questo profilo, davanti alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Nel dispositivo trascritto nel testo compare tuttavia una formula di rigetto del ricorso, ma la motivazione sviluppata conclude chiaramente per l’annullamento con rinvio sul solo punto della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 570 c.p.

    comma secondo; comma primo

    Disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare; la minore et0 del figlio integra in re ipsa lo stato di bisogno e l’incapacite0 economica dell’obbligato deve essere assoluta, oggettiva, persistente e incolpevole.

  • art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale della pena puf2 essere subordinata all’adempimento di obblighi, ma il giudice deve verificare la concreta compatibilite0 economica dell’obbligo imposto con le condizioni del condannato.

  • art. 168 c.p.

    Richiamato nel contrasto giurisprudenziale come norma che regola la revoca del beneficio in caso di inadempimento, secondo un orientamento non seguito dalla decisione.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamati nel dispositivo per la liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità di adempiere rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità deve essere assoluta, oggettiva, persistente e incolpevole; allegazioni generiche su redditi modesti o difficoltà contingenti non sono sufficienti.
  • La minore et0 del figlio beneficiare dell’assegno di mantenimento integra di per sé lo stato di bisogno, anche se l’altro genitore contribuisce in via sussidiaria al sostentamento.
  • Una censura in cassazione fondata su un accertamento di fatto non specificamente devoluto in appello è inammissibile per difetto di specificità del motivo di gravame.
  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento o provvisionale, il giudice della cognizione deve motivare, sia pure sinteticamente, sulla concreta capacità economica del condannato di adempiere entro il termine fissato; altrimenti la condizione può tradursi in un trattamento irragionevolmente sfavorevole.
  • Le attenuanti generiche possono ritenersi correttamente considerate anche nella determinazione dell’aumento per la continuazione, quando dalla motivazione complessiva risulti che il giudice abbia già operato una valutazione unitaria della gravità del fatto e del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieViolazione degli obblighi di assistenza familiareImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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