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Sentenza

Sentenza n. 143/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di annullamento in autotutela del certificato di pagamento relativo al SAL 2-bis, per un importo di euro 107.100,00, concernente l'adeguamento prezzi dell'appalto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appaltatrice ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha annullato, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il certificato di pagamento emesso per il SAL 2-bis dell'appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza della viabilità rurale. L'Amministrazione ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 ai fini dell'adeguamento dei prezzi, reputando tale disposizione non applicabile ratione temporis al contratto. Il ricorso contestava sotto più profili la legittimità della determinazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che l'atto controverso si collochi nella fase esecutiva del contratto pubblico e riguardi la determinazione del credito dell'appaltatore per l'avanzamento dei lavori. In tale fase l'Amministrazione, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto, agisce iure privatorum quale parte contrattuale in posizione paritaria, senza esercitare un potere autoritativo; la posizione dell'appaltatore è pertanto di diritto soggettivo. La controversia sulla corretta determinazione e liquidazione del credito spetta al giudice ordinario, il quale può disapplicare gli atti amministrativi eventualmente contrari alla legge o al regolamento contrattuale. Non è decisiva l'autoqualificazione dell'atto come annullamento in autotutela, dovendo la giurisdizione essere individuata in base alla sostanza del potere esercitato e non al nomen dell'atto. Anche le controversie sull'applicazione del meccanismo di adeguamento prezzi previsto dall'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 rientrano nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un meccanismo automatico fondato su parametri oggettivi e vincolanti, privo di margini di discrezionalità amministrativa. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La qualificazione dell'atto come annullamento d'ufficio non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa quando l'atto incide sostanzialmente su rapporti paritetici relativi alla fase esecutiva di un contratto.

  • art. 26 d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022

    In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 26, commi 6-bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti.

    Il meccanismo straordinario di adeguamento prezzi, fondato su parametri legislativi oggettivi e vincolanti, non attribuisce all'Amministrazione margini di discrezionalità né quanto all'an né quanto al quantum del riconoscimento; la relativa controversia riguarda quindi un diritto soggettivo dell'appaltatore.

  • art. 7 c.p.a.

    I criteri generali di riparto conducono al giudice ordinario quando la controversia attiene alla fase esecutiva del contratto pubblico e a diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale.

  • art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario indicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, previa sottoposizione della relativa questione alle parti.

  • artt. 103 e 113 Cost.

    Il riparto costituzionale della giurisdizione attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai diritti soggettivi nascenti dal rapporto contrattuale, quando non ricorra una specifica ipotesi di giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla fase esecutiva di un contratto pubblico, concernenti la determinazione, il riconoscimento o la liquidazione del credito dell'appaltatore per l'avanzamento dei lavori, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'Amministrazione agisce quale contraente in posizione paritaria e non esercita un potere autoritativo.
  • La qualificazione formale di un atto come annullamento d'ufficio o autotutela pubblicistica non determina la giurisdizione: essa deve essere individuata in base alla sostanza del potere concretamente esercitato e alla natura della situazione giuridica controversa.
  • Le controversie sull'applicazione del meccanismo di adeguamento prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 rientrano nella giurisdizione ordinaria, poiché il meccanismo è automatico e fondato su parametri oggettivi e vincolanti, senza margini di discrezionalità amministrativa né quanto al riconoscimento del diritto né quanto alla quantificazione dell'importo.
  • Il giudice ordinario, investito della controversia relativa al credito contrattuale dell'appaltatore, può disapplicare gli atti amministrativi che risultino contrari alla legge o al regolamento negoziale, assicurando la pienezza della tutela del diritto soggettivo.
  • La dichiarazione del difetto di giurisdizione consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario indicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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