Sentenza n. 2726/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - dell’Albo esiti finali dell’esame di Stato – Anno scolastico 2023/2024, pubblicato in data 28 giugno 2024 (prot. n. -OMISSIS-), sull’Albo del Liceo Classico Statale -OMISSIS-, sede della -OMISSIS- -OMISSIS-, costituita per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'indirizzo “Classico” nel predetto Liceo, nella parte in cui, in relazione alla candidata -OMISSIS- che ha ottenuto una votazione finale di 100/100, non è stata attribuita la lode; - del “Verbale n. -OMISSIS- della riunione della commissione d’esame relativa all'attribuzione del voto finale” del -OMISSIS-(prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) della Commissione -OMISSIS-, Classe -OMISSIS- in parte qua non è stata attribuita alla candidata -OMISSIS- la lode; - per quanto occorrer possa, del “Verbale n. -OMISSIS- dell’insediamento e della riunione preliminare della commissione/classe d’esame” del 18 giugno 2024 (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-); - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti, ivi compresi la scheda del candidato, i registri di esame, la certificazione sostitutiva e il diploma relativi alla posizione della candidata -OMISSIS-, sempre nella parte in cui non è stata attribuita alla stessa la lode.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Albo degli esiti finali dell'esame di Stato 2023/2024 e verbali della commissione d'esame, nella parte in cui alla candidata, pur avendo conseguito 100/100, non è stata attribuita la lode
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di candidata)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la mancata attribuzione della lode alla figlia, che aveva conseguito il punteggio massimo di 100/100, il massimo dei crediti scolastici e il massimo punteggio, all'unanimità, nelle prove scritte e orali. Hanno dedotto, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti normativi e dei criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione; l'illogicità, l'ingiustizia manifesta e il difetto di istruttoria del dissenso espresso da un solo componente della commissione, fondato su asseriti errori morfologici, sintattici e lessicali nella prova di greco; il contrasto tra tale motivazione e l'attribuzione del punteggio massimo di 20/20 nella medesima prova; l'incompetenza del componente dissenziente; il difetto di motivazione; la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati; l'incompletezza e contraddittorietà della verbalizzazione della prova orale; l'omessa considerazione del brillante curriculum scolastico. È stata inoltre richiesta l'acquisizione di documentazione relativa ad altri candidati, degli elaborati e delle griglie di valutazione, nonché la nomina di un CTU e l'esibizione del verbale di attribuzione dei crediti scolastici.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo sufficiente la documentazione già acquisita. Nel merito ha accolto il ricorso, limitatamente ai primi due motivi, assorbendo gli ulteriori profili di censura. Ha affermato che, pur essendo l'attribuzione della lode espressione di un'elevata discrezionalità della commissione, quando il candidato possiede i requisiti normativi e i parametri valutativi predeterminati, la mancata attribuzione non può consistere in una negazione meramente apodittica, ma deve essere sorretta da motivazione adeguata e specifica, anche per consentire il sindacato giurisdizionale estrinseco. Nel caso concreto, la motivazione fondata sul generico dissenso di un solo commissario e sul riferimento a 'qualche errore' nella prova di greco è stata ritenuta contraddittoria rispetto al punteggio unanime di 20/20, attribuito al massimo per tutti gli indicatori, compreso quello relativo alle strutture morfosintattiche, e comunque priva di adeguato supporto quanto alla natura e alla gravità degli errori, non desumibili neppure dall'elaborato, ove risultavano solo sottolineature non univoche. Il Collegio ha inoltre rilevato che le griglie di valutazione delle prove scritte e orali attestavano unanimemente una valutazione apicale e trasversale, coerente con i criteri di eccellenza fissati dalla commissione e sostanzialmente equivalente a una sottintesa attribuzione della lode. L'amministrazione è stata quindi tenuta alla riedizione del potere, dovendo considerare tali elementi. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 18, comma 6, d.lgs. 62/2017
Richiamato quale disposizione normativa relativa al riconoscimento della lode nell'esame di Stato.
art. 28, comma 5, O.M. n. 55/2024
La commissione/classe all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. […] b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d’esame
La disposizione individua i requisiti per l'attribuzione unanime e motivata della lode; il loro possesso costituisce parametro di orientamento della discrezionalità della commissione e impone una motivazione specifica in caso di mancato riconoscimento.
art. 16, comma 9, lett. d), O.M. n. 55/2024
Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo dell'esame di Stato e dei criteri di valutazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'attribuzione della lode nell'esame di Stato rientra nella discrezionalità della commissione, ma il possesso dei requisiti normativi e degli eventuali parametri valutativi predeterminati costituisce elemento di orientamento vincolante per l'esercizio di tale discrezionalità.
- Quando il candidato consegue il punteggio massimo, il massimo dei crediti e valutazioni unanimi apicali nelle prove d'esame, la mancata attribuzione della lode deve essere sorretta da una motivazione adeguata, specifica e verificabile; non è sufficiente una negazione meramente apodittica.
- È illegittima la motivazione della mancata lode fondata su generici riferimenti a errori o imprecisioni in una prova quando tali rilievi risultino contraddetti dal punteggio massimo unanime attribuito per la stessa prova e non siano precisati nella loro effettiva natura e gravità.
- Nella riedizione del potere, la commissione deve considerare complessivamente le valutazioni risultanti dalle griglie delle prove scritte e orali, nonché il curriculum e i criteri di eccellenza previamente stabiliti, quando tali elementi attestino un profilo valutativo trasversale e apicale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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