Cassazione Penale, Sentenza n. 39823/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP, con ordinanza del 24.01.2022, ha corretto d'ufficio la sentenza del 12.03.2019 aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali ritenuta obbligatoria per una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (applicando l'art.2, commi 58 e 60, L. n.92/2012). Il difensore di Liborio Bongiorno ha impugnato sostenendo violazione di legge: il giudice avrebbe proceduto d'ufficio senza istanza di parte e senza tener conto della declaratoria di incostituzionalità richiamata (sent. Corte cost. n.137/2021). La questione processuale centrale è se la correzione di omissione della sanzione accessoria nella fase esecutiva possa essere disposta d'ufficio con procedimento ex art.130 c.p.p. o se, dopo il passaggio in giudicato, la correzione debba seguire la procedura di cui all'art.666 c.p.p., che presuppone istanza di parte e competenza del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il GIP non potesse procedere d'ufficio in fase esecutiva con la procedura prevista dall'art.130 c.p.p.; una volta sopravvenuta l'irrevocabilità della sentenza, la correzione dell'errore materiale nella fase esecutiva è riservata al giudice dell'esecuzione che deve operare secondo l'art.666 c.p.p. e su impulso di parte. L'assenza della domanda di parte ha quindi invalidato radicalmente il provvedimento impugnato, comportando la nullità insanabile degli atti processuali conseguenti e giustificando l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina la correzione dell'errore materiale ma, secondo la Corte, la sua disciplina non è sovrapponibile a quella dell'incidente di esecuzione (art.666 c.p.p.) e non autorizza il giudice dell'istruttoria a intervenire d'ufficio in fase esecutiva dopo il giudicato.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma che regola la procedura di correzione degli errori materiali nella fase di esecuzione: compete al giudice dell'esecuzione procedere e la procedura è innescabile su istanza di parte; non è procedibile d'ufficio.
art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012
L. n. 92/2012, art.2, commi 58 e 60
Prevede la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali per determinate condanne (es. 416-bis). La Corte osserva che tale sanzione, se obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, può essere fatta valere anche dopo il giudicato, ma tramite la corretta procedura esecutiva.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso; la condanna per tale reato può comportare l'applicazione di sanzioni accessorie previste dalla legge speciale citata.
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità degli atti processuali derivanti dalla violazione delle norme che presuppongono l'impulso di parte nel procedimento esecutivo; applicata dalla Corte per qualificare come insanabile l'atto di correzione disposto d'ufficio.
Corte costituzionale, sentenza n.137/2021
Richiamata dalle parti come elemento da considerare nella valutazione dell'applicabilità delle sanzioni accessorie; la Corte di Cassazione nel provvedimento si è invece pronunciata sul vizio procedurale, senza accogliere o esaminare nel merito gli effetti della declaratoria costituzionale sui provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Dopo il passaggio in giudicato, la correzione di errori materiali che incidono sul titolo (es. omissione di sanzioni accessorie) deve essere effettuata tramite il giudice dell'esecuzione con la procedura dell'art.666 c.p.p. e non d'ufficio con l'art.130 c.p.p.
- La procedura di esecuzione e di correzione in fase esecutiva è innescabile solo su istanza di parte; l'intervento d'ufficio del giudice in assenza di domanda può determinare la nullità insanabile degli atti successivi.
- Se una sanzione accessoria è obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata, il diritto alla sua applicazione può essere fatto valere anche dopo il giudicato, ma occorre seguire la procedura corretta (art.666 c.p.p.).
- In presenza di una dichiarazione di incostituzionalità che può incidere sull'applicabilità di una norma sanzionatoria, va comunque verificata la correttezza procedurale: un vizio procedurale formale può rendere il provvedimento annullabile indipendentemente dalla questione sostanziale.
- Per ottenere la correzione di omissioni nelle sentenze divenute irrevocabili, il difensore deve proporre istanza davanti al giudice dell'esecuzione; il ricorso in Cassazione è la tutela contro provvedimenti viziati dal punto di vista procedurale.
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