Sentenza n. 296/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 391/2024 emessa dal Tribunale di PESCARA - sez. Lavoro (R.G. n. 457/2024), pubblicata in data 11.07.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'attivazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Pescara, sezione Lavoro, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del diritto all'attivazione della carta del docente e alla corresponsione delle somme spettanti. Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato tramite PEC l'avvenuta attivazione della carta del docente in favore della ricorrente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'attivazione della carta del docente aveva determinato l'integrale soddisfacimento dell'interesse originariamente leso e il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ma la pronuncia non sviluppa ulteriori considerazioni interpretative sulla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
- Se l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche qualora il giudizio si concluda con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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