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Ordinanza

Ordinanza n. 1060/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’atto in data 13.11.2025, notificato alla ricorrente in pari data, con il quale il Responsabile dell’Area VII Tecnica del Comune di Casamicciola Terme ha ingiunto alla ricorrente la restituzione dell’importo di € 34.629,75, asseritamente dovuto per l’esecuzione di un intervento di demolizione in danno, eseguito in seguito alla inottemperanza a quanto disposto con l’ordinanza di demolizione n. 12 del 20.2.2025, mai notificata; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, dell’avviso di demolizione in danno in data 23 giugno 2025 prot. n. 12991 e 13000, che costituisce atto endoprocedimentale, nonché del verbale di accertamento di inottemperanza in data 4.5.2025 n. prot. 9484; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IANNONE ANNALISA il 25\3\2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza del Responsabile dell’Area VII – Manutentiva - Patrimonio del Comune di Casamicciola Terme, in data 20.2.2025 n. 12, non notificata e conosciuta dalla ricorrente in data 2.1.2026, in seguito al deposito nel presente giudizio da parte del Comune di Casamicciola Terme, nella parte in cui tale provvedimento è rivolto anche alla ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi, per quanto possa occorrere: - della relazione interna n. 821/2024, mai notificata alla ricorrente e conosciuto dalla stessa in data 2.1.2026 perché depositato nel presente giudizio da controparte; - del verbale di accertamento di inottemperanza in data 10.3.2025, conosciuto dalla ricorrente in data 2.1.2026; - dell’ulteriore verbale di accertamento di inottemperanza in data 6.5.2026, conosciuto dalla ricorrente nella medesima data del 2.1.2026.

Giustizia amministrativa202507143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di rimborso di € 34.629,75 per spese di demolizione in danno e, con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione di opere abusive su suolo pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale del 13 novembre 2025, con cui le è stato richiesto il rimborso delle spese sostenute per la demolizione in danno di opere abusivamente realizzate su suolo pubblico, deducendo anche l’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione presupposta. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione n. 12 del 20 febbraio 2025 e contro gli atti connessi, sostenendo di averla conosciuta soltanto il 2 gennaio 2026, quando il Comune l’ha depositata nel giudizio. La controversia cautelare riguarda quindi, da un lato, la giurisdizione sull’ingiunzione di pagamento delle spese di demolizione e, dall’altro, la tempestività dell’impugnazione dell’ordinanza demolitoria, nonché la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al ricorso introduttivo, ha ritenuto che l’impugnazione dell’ingiunzione di rimborso delle spese di demolizione appaia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e precedenti della giustizia amministrativa. Quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 12/2025 apparentemente tardiva: la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine non richiede la conoscenza integrale dell’atto o degli atti endoprocedimentali, ma è sufficiente la percezione della sua esistenza e della portata lesiva. Nel caso concreto, la ricorrente aveva ricevuto già il 13 novembre 2025 l’ingiunzione di rimborso, che richiamava espressamente l’ordinanza demolitoria e il suo coinvolgimento, e aveva ricevuto il 9 luglio 2025 l’avviso di demolizione in danno, anch’esso riferito all’ordinanza n. 12/2025 e corredato dal preventivo dei lavori. Il TAR ha inoltre rilevato l’insufficiente dimostrazione del periculum in mora, poiché il danno prospettato era patrimoniale e risarcibile per equivalente e non risultava avviata alcuna procedura esecutiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

    La disposizione è richiamata nell’ingiunzione e identifica la disciplina dell’intervento repressivo relativo a opere abusive realizzate su suolo pubblico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto l’istanza cautelare.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla pretesa di rimborso delle somme richieste dall’amministrazione per le spese sostenute nell’esecuzione di una demolizione in danno rientra, secondo l’orientamento richiamato, nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del contenuto dell’atto né degli atti endoprocedimentali: è sufficiente che l’interessato percepisca l’esistenza del provvedimento e gli elementi che ne rendono riconoscibile la lesività attuale.
  • La notificazione di un atto successivo che richiami espressamente il provvedimento presupposto, ne individui il contenuto lesivo e rappresenti il coinvolgimento del destinatario può integrare la piena conoscenza del provvedimento presupposto, facendo decorrere il termine per la relativa impugnazione.
  • In sede cautelare, il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando il pregiudizio allegato è esclusivamente patrimoniale e risarcibile per equivalente, salvo specifiche circostanze di gravità e irreparabilità; la mancata avvio di una procedura esecutiva costituisce ulteriore elemento contrario all’urgenza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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