Sentenza n. 5205/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. n. 583 del 24-06-2022, art. 13 (DOC. 1) nella parte relativa alle “Nuove modalità e contenuti” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025”; - del D.M. 1107/2022 del 22.09.2022 (DOC. 2) con il quale sono state definite le “modalità e i contenuti della prova di ammissione, c.d. test “TOLC”, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’ a. a. 2023/2024” e relativi allegati; - del D.D. 30.11.2022 n. 1925 (DOC. 3) con il quale sono state definite le procedure ed i termini per lo svolgimento della PROVA; - dell’Avviso MUR del 20.04.2023 (DOC. 4) con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024 per cui è causa; - delle Delibere tutte adottate dagli Organi Accademici (Consiglio di Facoltà e/o Corso di Laurea e Senato Accademico) di Tutti gli Atenei con attivi i Corsi di Laurea per cui è causa, con le quali è stata determinata l’OFFERTA FORMATIVA che ha costituito il presupposto per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per l’a.a. 2023-24 (atti presupposti - non conosciuti); - del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 76 del 10 febbraio 2023 (DOC. 5) con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero (atto presupposto); - del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 74 del 10 febbraio 2023 (DOC. 6) con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana), a.a. 2023/2024, dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia (atto presupposto); - del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 994 del 28 luglio 2023 e relativi allegati, (DOC. 7) con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili definitivi per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero (atto presupposto); - del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 992 del 28 luglio 2023 e relativi allegati, (DOC. 8) con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili definitivi per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero (atto presupposto); - dell’Avviso di rettifica (DOC. 9) di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero», pubblicato il 4 agosto 2023 sul sito istituzionale del MUR; - del Decreto Rettorale n° D.R. 967/2023 Università degli Studi di Palermo (bando di concorso) del 13.02.2023 (DOC. 10) che, nel recepire i Decreti Ministeriali sopra specificati, ha messo a concorso (in via provvisoria) per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia n° 320 posti (sede di Palermo); nonché n° 68 posti per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – Medit – Indirizzo Tecnologico + 2 riservati agli studenti extracomunitari; nonché n° 97 posti per la Sede di Caltanissetta + 3 riservati agli studenti nitari; e per il C.d.L. in Odontoiatria e Protesi Dentaria n° 25 posti + 1 riservato agli studenti extracomunitari per l’a.a. 2023-24 (atto presupposto); nonché del successivo Decreto Rettorale di integrazione dell’intero contingente dei posti messi a concorso per i C.d.L. per cui è causa, ove esistente (atto non conosciuto); - dei Decreti Rettorali di tutti gli Atenei coinvolti nella selezione per cui è causa che, ricalcando, di fatto, i contenuti del D.M. 1107/2022, hanno bandito il concorso in contestazione (atti non conosciuti); - delle operazioni tutte espletate dal CISIA per la predisposizione, selezione, somministrazione, valutazione delle PROVE (costituite da 50 ITEMS) oggetto del concorso TOLC-MED per l’ammissione ai C.d.L. per cui è causa per l’a.a. 2023-24 e, quindi, della PROVA DI AMMISSIONE, consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA (atti non conosciuti); - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024, di cui non sono noti gli estremi, ove esistenti (atti non conosciuti); degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea (atti presupposti - non conosciuti); - delle OPERAZIONI tutte e dei relativi VERBALI con cui la Commissione Tecnico Scientifica Interdisciplinare prevista dall’art. 9 del D.D. 1925/2022 ha validato le metodologie scientifiche utilizzate dal CISIA nella predisposizione dei quesiti, nonché delle procedure interne al CISIA di , revisione e somministrazione delle stesse (atti presupposti – non conosciuti); - della “banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA” (atto non conosciuto) dalla quale sono stati “estratti” i quesiti che hanno costituito la “prova unica” di ciascun singolo candidato/ricorrente; - dei CRITERI e delle MODALITÀ utilizzate volti alla “selezione ed assegnazione casuale” dei quesiti ai candidati, nonché delle “prove uniche” così strutturate che sono state somministrate a ciascun singolo candidato/ricorrente, e degli atti tutti connessi alla loro predisposizione in parte qua; (atti non conosciuti); - dei criteri di attribuzione dei punteggi (così come previsti nel D.M. 1107/2022 e nel D.D. 1925/2022) nonché delle operazioni tutte che hanno condotto all’attribuzione dei punteggi con i quali ciascun singolo candidato/ricorrente risulta inserito in graduatoria (atti – questi ultimi – non conosciuti) e degli ATTESTATI DEI RISULTATI rinvenibili nella pagina personale pubblicata all'interno dell’area riservata del portale cisiaonline.it, nonché delle PROVE CORRETTE che non risultano, invece, pubblicate sul sito www.cisiaonline.it accedendo al portale alla pagina personale di ciascun singolo candidato; - dei VERBALI tutti DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO e delle “Sottocommissioni di aula” dell’Università di Palermo, compresi i registri d’aula in parte de qua (atti non conosciuti), nonché delle effettive MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA (atti non conosciuti); dei verbali di correzione redatti dal CINECA e/o dal CISIA, ove esistenti; - di tutti i provvedimenti di PRESA D’ATTO degli esiti delle valutazioni (ove esistenti), nonché della GRADUATORIA UNICA del Concorso per l’ammissione ai C.d.L. magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2023-24 pubblicata sul sito - ACCESSO PROGRAMMATO – CINECA in data 05.09.2023, nella parte in cui non vede vincitori i ricorrenti anche a seguito degli scorrimenti e, quindi di TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SCORRIMENTO, non ultimo quello del l’18.10.2023 nella parte in cui non consentono l’immatricolazione dei ricorrenti (v. estratto graduatoria: DOC. 11) - di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti; e per ottenere il risarcimento del danno; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31/1/2024: - della nota del CISIA del 14.11.2023 pervenuta a mezzo pec in pari data resa in esito all’istanza di accesso agli atti del 13.10.2023 spedita con nota pec del 15.10.2023 presentata da Nalbone Sofia; - della nota del CISA del 14.11.2023 pervenuta a mezzo pec in pari data resa in esito all’istanza di accesso agli atti del 13.10.2023 spedita con nota pec del 15.10.2023 presentata da Bonifazio Simone; - della nota del CISA del 14.11.2023 pervenuta a mezzo pec in pari data resa in esito all’istanza di accesso agli atti del 13.10.2023 spedita con nota pec del 15.10.2023 presentata da Luglio Giulia; - della nota del MUR prot. N. AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE.2023.0024515 del 07.12.2023 resa in esito all’istanza di accesso agli atti del 13.10.2023 spedita con nota pec del 15.10.2023 presentata da Nalbone Sofia, Bonifazio Simone e Luglio Giulia; - del D.M. 1107/2022 - già impugnato in seno al ricorso principale - in parte qua; - di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti ai superiori atti, tra i quali tutti quelli già impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024, nonché gli atti della procedura TOLC-MED e la graduatoria nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori della selezione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato gli atti ministeriali e universitari che disciplinavano e attuavano la procedura di accesso programmato nazionale ai corsi di Medicina e Odontoiatria per l'anno accademico 2023/2024, inclusi le modalità e i contenuti del test TOLC-MED, i criteri di attribuzione dei punteggi, le operazioni di predisposizione, somministrazione e correzione delle prove, i posti disponibili, la graduatoria nazionale e i successivi scorrimenti. Con motivi aggiunti erano state impugnate anche le risposte del CISIA e del Ministero alle istanze di accesso agli atti. Il processo era stato sospeso con ordinanza n. 5847 del 25 marzo 2024, in attesa della definizione dell'appello contro una sentenza del TAR che aveva annullato gli atti contestati. L'ordinanza di sospensione aveva espressamente onerato le parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024 è stata pubblicata il 4 ottobre 2024, ma nessuna parte ha presentato entro il termine l'istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti della procedura di accesso programmato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., la prosecuzione del processo sospeso dovesse avvenire mediante istanza di fissazione di udienza presentata da una delle parti entro novanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto che aveva fatto venir meno la causa di sospensione, nella specie la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 4 ottobre 2024. Poiché tale adempimento non è stato compiuto nel termine perentorio, ricorreva la causa di estinzione prevista dall'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. L'avviso di fissazione d'ufficio dell'udienza e la successiva trattazione non hanno impedito il maturare dell'estinzione, già determinata dalla mancata riassunzione rituale nei termini. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione
La prosecuzione del processo sospeso richiede l'impulso di una delle parti mediante istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dall'atto che determina il venir meno della causa di sospensione.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio entro il termine perentorio previsto dalla legge o assegnato dal giudice comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della sospensione del processo.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale disposizione sulla sospensione necessaria del processo.
art. 337 c.p.c.
Richiamato nel contesto della sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo sospeso, la prosecuzione deve essere attivata da una delle parti mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dall'atto che fa venir meno la causa della sospensione, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.; il termine ha natura perentoria.
- La mancata presentazione tempestiva dell'istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- La successiva fissazione d'ufficio dell'udienza e la trattazione della causa non eliminano l'effetto estintivo già prodotto dalla mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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