Sentenza n. 565/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento -previa sospensione: - del provvedimento prot. n.4387 del 06.08.2025 con il quale il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Scala a distanza di oltre 8 mesi dalla presentazione della SCIA in sanatoria ex art.36 bis TUED di opere realizzate giusto permesso di costruire n.4/2022 -successivamente dichiarato decaduto- ha ritenuto detta SCIA inefficace provvedendo alla sua archiviazione; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione e dichiarazione di inefficacia di una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, relativa a opere realizzate o da realizzare dopo la decadenza del permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale deducendo, con un unico motivo articolato in plurime censure, la violazione degli artt. 3 e seguenti, 10-bis e 19 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché la violazione dell’affidamento e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il Comune avesse esaminato tardivamente la SCIA e che, per effetto del decorso del termine, si fosse formato un titolo abilitativo per silentium. Ha inoltre contestato la qualificazione unitaria della pratica, sostenendo che le opere al primo piano avrebbero dovuto essere valutate come interventi soggetti a SCIA ordinaria e non come opere da sanare. Ha negato che fosse venuta meno l’autorizzazione paesaggistica rilasciata per il precedente permesso di costruire, richiamando la sentenza che aveva annullato il provvedimento comunale di annullamento dell’autorizzazione. Il Comune e i controinteressati hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, rilevando che, dopo la decadenza del permesso di costruire, le opere necessitavano di un nuovo permesso di costruire e che l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata decaduta insieme al titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha ritenuto legittima la valutazione unitaria della SCIA, presentata per opere relative all’intero fabbricato e caratterizzata da incompletezza documentale. L’Amministrazione non era tenuta a riqualificare d’ufficio la domanda, trasformandone una parte in SCIA ordinaria, né a scomporre il progetto per conservarne una componente residuale; l’archiviazione aveva natura procedurale e non impediva la presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria. Il Collegio ha escluso la formazione del silenzio-assenso: dopo la decadenza del permesso di costruire, lo stato legittimo non poteva più essere individuato nel titolo caducato, ma nell’immobile diruto, sicché per le opere occorreva un nuovo permesso di costruire. Una SCIA presentata al di fuori del proprio ambito applicativo non produce gli effetti tipici dell’istituto e il mancato tempestivo esercizio del potere inibitorio non può legittimare l’intervento. Quanto alle opere ancora da realizzare, l’art. 36-bis presuppone opere già eseguite e non può essere utilizzato per ottenere un titolo relativo a interventi futuri o di completamento; inoltre, non era stata presentata una distinta SCIA ordinaria. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il procedimento di sanatoria ha natura vincolata e l’omissione del preavviso di rigetto non comporta, in tale contesto, l’annullamento dell’atto. Il TAR ha ritenuto assorbite le ulteriori censure in ragione della natura plurimotivata del provvedimento, essendo sufficiente la legittimità di una sola motivazione per sostenerlo. Ha tuttavia precisato che l’affermazione comunale circa la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica contrastava con il precedente giudicato: la violazione delle prescrizioni paesaggistiche non determina la decadenza dell’autorizzazione, ma può comportare l’ordine di rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004. Tale rilievo non è stato però ritenuto decisivo per l’esito del giudizio, essendo sufficienti le altre ragioni poste a fondamento dell’archiviazione.
Norme richiamate
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
L’obbligo di motivazione e il preavviso di rigetto sono stati esaminati nel quadro del procedimento relativo alla sanatoria; la violazione dell’art. 10-bis non comporta l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e l’esito non dipende da valutazioni discrezionali.
artt. 19 e 22 l. 241/1990
La SCIA ordinaria opera solo per le attività riconducibili alle fattispecie legalmente previste; non può essere sostituita o desunta da una SCIA in sanatoria presentata per opere già eseguite.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Dopo la decadenza del precedente permesso di costruire, per opere realizzate senza un titolo efficace era necessario presentare una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, trattandosi di opere non più assistite dal titolo originario.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La sanatoria prevista dall’art. 36-bis presuppone opere già realizzate e non può essere utilizzata per legittimare opere ancora da eseguire o opere di completamento; una domanda strutturalmente inconfigurabile non determina la formazione del silenzio-assenso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dai controinteressati con riferimento alla possibile acquisizione delle opere al patrimonio comunale, ma il TAR non ha deciso specificamente tale questione.
art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004
La violazione delle prescrizioni di un’autorizzazione paesaggistica non determina la decadenza dell’autorizzazione, ma può comportare l’adozione dell’ordine di rimessione in pristino a spese del trasgressore.
art. 97 Cost.
Il principio di legalità dell’azione amministrativa impedisce di riconoscere gli effetti tipici della SCIA quando essa sia utilizzata al di fuori dell’ambito applicativo previsto dalla legge.
Massime di principio
- Quando un privato presenta un’unica istanza edilizia di sanatoria riferita a un progetto unitario e inscindibile, l’amministrazione non è tenuta a scomporla d’ufficio né a riqualificarne una parte secondo un diverso regime abilitativo, soprattutto se tale diversa qualificazione non è stata prospettata nella fase procedimentale.
- La SCIA produce effetti giuridici tipici solo se l’attività dichiarata rientra nell’ambito applicativo previsto dalla legge; se per l’intervento è necessario un permesso di costruire, il mancato tempestivo esercizio dei poteri inibitori non determina la formazione di un titolo abilitativo per silentium.
- La sanatoria edilizia ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 presuppone opere già realizzate e non può comprendere opere future, interventi di completamento o una progettazione dello stato futuro dell’immobile; tali interventi richiedono un distinto procedimento edilizio.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la legittimità di una sola ragione idonea a sostenerlo rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- La violazione delle prescrizioni contenute in un’autorizzazione paesaggistica non determina automaticamente la decadenza dell’autorizzazione, potendo invece comportare l’adozione delle misure ripristinatorie previste dall’art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004.
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