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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la condanna per l'incendio doloso della carrozzeria Roggia (10 giugno 2020). Le doglianze principali riguardano: (i) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle fonti (in particolare delle dichiarazioni del collaboratore/testimone Jonathan Causin e di Federica Sbrissa); (ii) errata qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che si sarebbe dovuto procedere per danno seguito da incendio anziché per incendio doloso); (iii) erronea applicazione e imputazione delle aggravanti (art. 61 n.5, n.7; art.112 n.2) e mancata considerazione delle attenuanti generiche o previste dal confronto; (iv) lesione del diritto di difesa per insufficiente tempo di accesso e confronto delle intercettazioni e della perizia trascrittiva; (v) contestazioni procedurali sulla tardività della rinnovazione della costituzione di parte civile e sulla quantificazione della provvisionale; (vi) richiesta, per Foccardi, di valutare l'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20‑bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Siro Girardi e di Bruno Tommasini ritenendoli infondati. Ha accolto parzialmente il ricorso di Roberto Foccardi limitatamente al motivo relativo alla mancata disamina dell'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20‑bis c.p.: la sentenza impugnata è stata annullata solo sotto questo profilo e gli atti sono rinviati alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su tale punto. Per il resto i ricorsi sono stati respinti. Gli imputati sono condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    Norma sul delitto di incendio doloso; la Corte ha confermato la qualificazione per le modalità, la vastità e la pericolosità dell'incendio, ritenendo che l'evento superasse il mero danno seguito da incendio

  • art. 424 cod. pen.

    Richiamata nella doglianza come possibile diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto assente il dolo specifico idoneo a ricondurre il fatto a diversa fattispecie, confermando l'art. 423

  • art. 425 n.2 cod. pen.

    Aggravante inizialmente contestata in primo grado ed esclusa in appello; menzionata nel percorso processuale

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Aggravante per minorata difesa; la Corte ha ritenuto che la commissione notturna in zona artigianale deserta e le modalità (fari spenti, uso di torcia) abbiano concretamente ridotto le possibilità di difesa, giustificando l'applicazione

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Aggravante per danno patrimoniale ingente/colpire impianto industriale; la Corte ha ritenuto provato il danno oggettivamente ingente (atto di transazione e somma pagata dall'assicurazione)

  • art. 112 n.2 cod. pen.

    Aggravante per chi ha promosso o diretto l'attività dei concorrenti; la Corte ha ammesso la configurazione rispetto al mandante/promotore (Girardi) ritenendo sufficiente il ruolo di ideatore/mandante per integrare l'aggravante

  • art. 59 e art. 118 cod. pen.

    Criteri di imputazione delle circostanze aggravanti nel concorso di persone; la Corte ha ribadito che le aggravanti oggettive possono estendersi ai concorrenti se da essi conosciute o almeno ignorate per colpa

  • art. 70 comma 1 n.1 cod. pen.

    Richiamato relativamente alla natura delle circostanze attinenti alle modalità dell'azione; usato per motivare l'estensione delle aggravanti

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per ravvedimento o cooperazione; esclusa nel caso per effetto delle preclusioni previste quando ricorre l'art. 112 (concorso organizzato)

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Norma sulle pene sostitutive; la Corte ha ravvisato l'omessa motivazione della Corte territoriale circa la non applicabilità a Foccardi e ha disposto annullamento con rinvio per nuovo esame

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (da valutare per l'applicazione delle pene sostitutive); indicato come parametro che il giudice deve considerare nella scelta delle sostitutive

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in doglianza come fondamento per vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni di parte; la Corte ha valutato le dichiarazioni del collaboratore alla luce dei riscontri

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Richiamato in motivi di doglianza relativi alle attenuanti generiche; la Corte ha valutato la gravità personale e la personalità degli imputati nel negare le attenuanti

Massime di principio

  • La distinzione tra incendio doloso (art. 423) e danno seguito da incendio (art. 424) si basa non solo sull'intento dichiarato ma sulle modalità, sui mezzi usati e sulla vastità/propagatività dell'evento: se il mezzo e l'esito rendono l'incendio capace di diffusione e di pericolo (anche per l'incolumità pubblica intesa in senso ampio), si applica l'art. 423
  • L'aggravante per 'minorata difesa' (art. 61 n.5) richiede una valutazione concreta: non è sufficiente indicare il solo orario notturno; il giudice deve motivare come tempo, luogo o circostanze abbiano effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata
  • Le circostanze aggravanti oggettive possono estendersi ai concorrenti quando questi le conoscevano, le ignoravano per colpa o le ritenevano inesistenti per errore da colpa (criterio di imputazione soggettiva ex art. 59 e art. 118 c.p.)
  • La testimonianza/accusa resa da un collaboratore o chiamante in correità può essere utilizzata se vi sono riscontri e coerenze nel quadro probatorio; la mera definizione del teste come 'non del tutto attendibile' non esclude che parti delle sue dichiarazioni, riscontrate, possano fondare la responsabilità
  • Le doglianze sul diritto di difesa relative a ritardi nell'accesso alle intercettazioni o all'ordine di esame dei testimoni richiedono che la parte dimostri in concreto la lesione: un ritardo non motivato non equivale automaticamente a nullità se l'accesso ai supporti originali è stato garantito
  • La valutazione e la quantificazione della provvisionale spettano in via primaria al giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo palese illogicità; la morte della parte civile non interrompe il processo penale e gli eredi possono subentrare senza nuova costituzione
  • La valutazione sulla concedibilità e scelta delle pene sostitutive (art. 20‑bis) è discrezionale ma deve essere motivata applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; l'omessa motivazione sull'opzione sostitutiva è motivo di annullamento e rinvio

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