Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per l'incendio doloso della carrozzeria Roggia (10 giugno 2020). Le doglianze principali riguardano: (i) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle fonti (in particolare delle dichiarazioni del collaboratore/testimone Jonathan Causin e di Federica Sbrissa); (ii) errata qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che si sarebbe dovuto procedere per danno seguito da incendio anziché per incendio doloso); (iii) erronea applicazione e imputazione delle aggravanti (art. 61 n.5, n.7; art.112 n.2) e mancata considerazione delle attenuanti generiche o previste dal confronto; (iv) lesione del diritto di difesa per insufficiente tempo di accesso e confronto delle intercettazioni e della perizia trascrittiva; (v) contestazioni procedurali sulla tardività della rinnovazione della costituzione di parte civile e sulla quantificazione della provvisionale; (vi) richiesta, per Foccardi, di valutare l'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20‑bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Siro Girardi e di Bruno Tommasini ritenendoli infondati. Ha accolto parzialmente il ricorso di Roberto Foccardi limitatamente al motivo relativo alla mancata disamina dell'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20‑bis c.p.: la sentenza impugnata è stata annullata solo sotto questo profilo e gli atti sono rinviati alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su tale punto. Per il resto i ricorsi sono stati respinti. Gli imputati sono condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Norma sul delitto di incendio doloso; la Corte ha confermato la qualificazione per le modalità, la vastità e la pericolosità dell'incendio, ritenendo che l'evento superasse il mero danno seguito da incendio
art. 424 cod. pen.
Richiamata nella doglianza come possibile diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto assente il dolo specifico idoneo a ricondurre il fatto a diversa fattispecie, confermando l'art. 423
art. 425 n.2 cod. pen.
Aggravante inizialmente contestata in primo grado ed esclusa in appello; menzionata nel percorso processuale
art. 61 n.5 cod. pen.
Aggravante per minorata difesa; la Corte ha ritenuto che la commissione notturna in zona artigianale deserta e le modalità (fari spenti, uso di torcia) abbiano concretamente ridotto le possibilità di difesa, giustificando l'applicazione
art. 61 n.7 cod. pen.
Aggravante per danno patrimoniale ingente/colpire impianto industriale; la Corte ha ritenuto provato il danno oggettivamente ingente (atto di transazione e somma pagata dall'assicurazione)
art. 112 n.2 cod. pen.
Aggravante per chi ha promosso o diretto l'attività dei concorrenti; la Corte ha ammesso la configurazione rispetto al mandante/promotore (Girardi) ritenendo sufficiente il ruolo di ideatore/mandante per integrare l'aggravante
art. 59 e art. 118 cod. pen.
Criteri di imputazione delle circostanze aggravanti nel concorso di persone; la Corte ha ribadito che le aggravanti oggettive possono estendersi ai concorrenti se da essi conosciute o almeno ignorate per colpa
art. 70 comma 1 n.1 cod. pen.
Richiamato relativamente alla natura delle circostanze attinenti alle modalità dell'azione; usato per motivare l'estensione delle aggravanti
art. 114 cod. pen.
Attenuante per ravvedimento o cooperazione; esclusa nel caso per effetto delle preclusioni previste quando ricorre l'art. 112 (concorso organizzato)
art. 20‑bis cod. pen.
Norma sulle pene sostitutive; la Corte ha ravvisato l'omessa motivazione della Corte territoriale circa la non applicabilità a Foccardi e ha disposto annullamento con rinvio per nuovo esame
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (da valutare per l'applicazione delle pene sostitutive); indicato come parametro che il giudice deve considerare nella scelta delle sostitutive
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in doglianza come fondamento per vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni di parte; la Corte ha valutato le dichiarazioni del collaboratore alla luce dei riscontri
art. 62‑bis cod. pen.
Richiamato in motivi di doglianza relativi alle attenuanti generiche; la Corte ha valutato la gravità personale e la personalità degli imputati nel negare le attenuanti
Massime di principio
- La distinzione tra incendio doloso (art. 423) e danno seguito da incendio (art. 424) si basa non solo sull'intento dichiarato ma sulle modalità, sui mezzi usati e sulla vastità/propagatività dell'evento: se il mezzo e l'esito rendono l'incendio capace di diffusione e di pericolo (anche per l'incolumità pubblica intesa in senso ampio), si applica l'art. 423
- L'aggravante per 'minorata difesa' (art. 61 n.5) richiede una valutazione concreta: non è sufficiente indicare il solo orario notturno; il giudice deve motivare come tempo, luogo o circostanze abbiano effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata
- Le circostanze aggravanti oggettive possono estendersi ai concorrenti quando questi le conoscevano, le ignoravano per colpa o le ritenevano inesistenti per errore da colpa (criterio di imputazione soggettiva ex art. 59 e art. 118 c.p.)
- La testimonianza/accusa resa da un collaboratore o chiamante in correità può essere utilizzata se vi sono riscontri e coerenze nel quadro probatorio; la mera definizione del teste come 'non del tutto attendibile' non esclude che parti delle sue dichiarazioni, riscontrate, possano fondare la responsabilità
- Le doglianze sul diritto di difesa relative a ritardi nell'accesso alle intercettazioni o all'ordine di esame dei testimoni richiedono che la parte dimostri in concreto la lesione: un ritardo non motivato non equivale automaticamente a nullità se l'accesso ai supporti originali è stato garantito
- La valutazione e la quantificazione della provvisionale spettano in via primaria al giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo palese illogicità; la morte della parte civile non interrompe il processo penale e gli eredi possono subentrare senza nuova costituzione
- La valutazione sulla concedibilità e scelta delle pene sostitutive (art. 20‑bis) è discrezionale ma deve essere motivata applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; l'omessa motivazione sull'opzione sostitutiva è motivo di annullamento e rinvio
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