Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05011/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un tribunale ha dichiarato il fallimento di una titolare di impresa individuale su ricorso di un creditore. La debitrice ha proposto reclamo contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità, sostenendo di essere piccolo imprenditore e quindi non assoggettabile a fallimento. La corte d'appello ha rigettato il reclamo rilevando che la reclamante non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare, avendo prodotto soltanto dichiarazioni fiscali relative a tre esercizi, ritenute inattendibili in mancanza di scritture contabili o altri documenti di riscontro. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione delle norme sulla non fallibilità, sul regime probatorio e sui poteri istruttori officiosi del giudice del reclamo, assumendo che le dichiarazioni IRPEF e i modelli IVA avessero valore probatorio e che la corte territoriale avesse omesso di considerare altra documentazione contabile; in subordine, è stato denunciato omesso esame di documenti e dichiarazioni che, secondo la ricorrente, dimostravano il mancato superamento delle soglie dimensionali e debitorie rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e che mancasse specificità sia in relazione al vizio di motivazione sia con riguardo alla dedotta ulteriore documentazione, genericamente indicata. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore, che può utilizzare anche prove documentali alternative, ma tali elementi restano soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito; il potere istruttorio officioso è circoscritto ai fatti allegati. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel giudizio di reclamo possono essere assunti mezzi di prova officiosi nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    stabilisce i requisiti dimensionali necessari per l'esenzione dal fallimento; l'onere di provarne il possesso grava sul debitore che invochi la non fallibilità.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    consente l'acquisizione di informazioni urgenti, ma il relativo potere officioso resta circoscritto ai fatti allegati e alla valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 2082 c.c.

    richiamato per la qualificazione dell'attività imprenditoriale ai fini dell'accertamento della fallibilità.

  • art. 2083 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria qualità di piccolo imprenditore esonerato dal fallimento.

  • art. 2214 c.c.

    richiamato per affermare che il piccolo imprenditore è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e del bilancio.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione al prudente apprezzamento del giudice sulle prove documentali prodotte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede specificità e non può tradursi in una diversa lettura delle prove.

  • art. 360-bis c.p.c.

    base dell'inammissibilità del ricorso per contrasto con l'orientamento nomofilattico consolidato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di inammissibilità, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito nel sistema il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'onere di dimostrare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore che invochi l'esenzione dal fallimento; la mancata prova comporta il rigetto del reclamo o il mantenimento della declaratoria di fallimento.
  • Se bilanci e scritture contabili mancano o sono ritenuti inattendibili, il debitore può ricorrere a documentazione alternativa, anche fiscale o proveniente da terzi, ma tali elementi sono soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito e devono essere sorretti da adeguati riscontri.
  • Il giudice del reclamo fallimentare può esercitare poteri istruttori officiosi, ma solo entro i confini dei fatti allegati e secondo una valutazione discrezionale; non è tenuto a confutare analiticamente ogni documento o ogni deduzione delle parti.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente individuato e non la mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
  • La documentazione dedotta come decisiva deve essere specificamente indicata e autosufficiente nel ricorso; l'indicazione generica di "ulteriore documentazione" non consente il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.