Cassazione Penale, Sentenza n. 10397/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Franceschi impugna la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2 lett. b, 2-bis e 2-sexies C.d.S.) relativa al fatto del 13/05/2017. Denuncia due violazioni: (1) irregolarità procedurale nell'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, che sarebbe stato dato solo dopo la prima prova dell'alcoltest (ciò comporterebbe la nullità dell'accertamento); (2) mancata prova del corretto funzionamento dell'etilometro, onere che il ricorrente sostiene incomba all'accusa e non è stato assolto (mancano nel verbale e nelle dichiarazioni elementi utili sul controllo e taratura dello strumento).
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi sul merito: il primo motivo è stato qualificato come censura della motivazione e non come violazione di norme processuali, rilevando che la prova dell'avvenuto avviso poteva essere fornita mediante le deposizioni degli agenti operanti e che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la scelta di ritenere attendibili tali deposizioni rispetto alla testimonianza della madre dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato alla luce dell'orientamento di legittimità secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest, di norma, costituisce prova dello stato di ebbrezza e grava sulla difesa l'onere di portare la prova contraria (es. produzione del libretto metrologico o escussione del dirigente responsabile dei controlli). Tuttavia, pur non accogliendo i motivi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma oggetto del procedimento (guida in stato d'ebbrezza); i relativi commi contestati riguardano l'aggravante per incidente e orario notturno
art. 114 disp. att. Codice di procedura penale
Disciplina l'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia previo accertamento; la Corte ha ritenuto che, se non verbalizzato, l'adempimento possa essere accertato tramite deposizione degli agenti, purché il giudice motivi rigorosamente l'apprezzamento della attendibilità
art. 379 Regolamento del Codice della Strada / art. 142 Codice della Strada
Richiamati in rapporto alla vicenda giurisprudenziale sulla necessità di verifiche e tarature degli strumenti; la sentenza cita il diverso regime normativo degli autovelox rispetto agli etilometri nella giurisprudenza costituzionale
Corte Costituzionale, sent. n. 113/2015
Richiamata in tema di oneri probatori relativi al funzionamento degli strumenti di controllo (autovelox) e alla tutela dell'affidamento del cittadino nel regolare funzionamento degli strumenti
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.4 n. 35844/2021, n.18349/2021, n.11679/2020, n.7285/2020, n.28887/2019, sent. Santini 12/12/2019)
Linee interpretative richiamate: (i) la deposizione dell'agente può integrare la prova dell'avviso ex art.114 disp.att.; (ii) orientamento prevalente: l'esito positivo dell'etilometro è considerato prova dello stato di ebbrezza salvo che la difesa non dimostri l'inattualità o l'assenza dei controlli/ tarature (produzione del libretto metrologico o escussione del responsabile dei controlli)
Massime di principio
- Se l'avviso della facoltà di difesa non è verbalizzato, può comunque essere provato mediante la testimonianza degli agenti: il giudice deve valutare la attendibilità e motivare rigorosamente la scelta
- La contestazione sul funzionamento dell'etilometro richiede elementi di allegazione e prova da parte della difesa (es. libretto metrologico, escussione del dirigente responsabile dei controlli); in mancanza, l'esito positivo dell'alcoltest tende a costituire prova dello stato di ebbrezza
- Un annullamento per prescrizione può beneficiare dell'imputato anche se i motivi di impugnazione sono ritenuti infondati sul piano sostanziale: l'estinzione del reato estingue la pena e comporta l'annullamento senza rinvio
- Nelle impugnazioni è importante distinguere tra censure di diritto processuale formale e critiche alla valutazione probatoria: queste ultime sono soggette al sindacato di legittimità limitato e richiedono puntuale dimostrazione dell'illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Per difendersi efficacemente da un'accusa basata su strumenti di misura, occorre tempestivamente richiedere e produrre documentazione tecnica e procedurale (verifiche, tarature, libretti metrologici) e, se necessario, escutere i responsabili dei controlli
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