Sentenza del 04/05/2023 n. 11696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Srl C.Uno impugna avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2008 relativi a terreni. Le questioni principali: (i) l'avviso notificato il 5/5/2011 per il 2005 sarebbe un nuovo atto o una revisione/annullamento e sostituzione dell'avviso del 25/11/2010 collegato alla procedura di accertamento con adesione; (ii) la correttezza della determinazione del valore venale dei terreni operata dal Comune (Delib. n.7/2009), con censure specifiche sul calcolo dell'"utile dell'imprenditore", sull'omessa valutazione degli oneri finanziari, sull'applicazione di un identico indice edificatorio a terreni con diversa situazione urbanistica e sulla mancata correlazione tra valori di edifici residenziali e uffici; (iii) profili processuali: presunta mancata motivazione, omissione di pronuncia su specifiche eccezioni (tra cui la vendita di un terreno nel 2005) e questioni relative alla motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (relativi alla qualificazione dell'avviso come atto di revisione/autotutela sostitutiva e alla decadenza) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse. Ha accolto i motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente motivato e non abbia pronunciato sulle specifiche contestazioni relative alla stima dei terreni e sulla eccezione di vendita del 2005. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese, affinché si pronunci compiutamente sulle contestazioni di valore e sull'eccezione di vendita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente (probabilmente in tema di giurisdizione/competenza o procedimento), ma non oggetto di specifica disamina risolutiva nella motivazione della Corte.
Artt. 1362 e 1366 c.c.
Norme del codice civile richiamate dalla ricorrente in ordine all'interpretazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'avviso come "annulla e sostituisce" sia stata interpretata coerentemente come autotutela sostitutiva e non ha ravvisato violazione delle regole di interpretazione contrattuale/amministrativa.
D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater
Norma evocata dalla ricorrente ma non decisiva nella motivazione: la Corte si è pronunciata sui profili di autotutela e di motivazione senza fondare la decisione su un'applicazione specifica di questa disposizione.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Norma fiscale richiamata in ricorso; non risulta utilizzata dalla Corte come base esclusiva della decisione, che si è invece fondata su principi generali di autotutela e di obbligo motivazionale.
Regolamento Comune di Fiumicino (26/4/2011)
Evocato in relazione alla disciplina della definizione con adesione delle controversie sui tributi locali; la Corte ha ritenuto che la chiusura con verbale negativo e l'atto che annulla e sostituisce l'originario siano compatibili con la disciplina del procedimento e non creino un atto "nuovo" soggetto a diverso termine decadenziale.
L. n. 241 del 2000, art. 7
Parametro sulla motivazione degli atti amministrativi: la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva posto la questione della motivazione e quindi non aveva interesse a dolersi della pronuncia della CTR su tale punto.
Cass. 11699/2016
Precedente richiamato per il principio che una rideterminazione in diminuzione di un avviso originario, posta in essere dall'amministrazione in esercizio di autotutela con effetto sostitutivo/annullativo, non configura una nuova pretesa tributaria soggetta al termine decadenziale dell'imposizione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59
Norma che permette agli enti locali di determinare valori di riferimento per aree edificabili; la Corte ricorda che tali valori non sono assoluti e il contribuente può dimostrare l'incongruità mediante specifiche contestazioni e prove.
Art. 112 c.p.c.
Principio del giudice di decidere su tutte le questioni poste; la Corte ha ritenuto fondati alcuni motivi perché la CTR non ha dato adeguata motivazione e ha omesso di pronunciarsi su specifiche eccezioni, violando l'obbligo di decisione e motivazione.
Art. 101 c.p.c.
Richiamato per il controllo dell'interesse a proporre gravame: la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva sollevato in primo grado la questione sulla motivazione degli avvisi.
Massime di principio
- Un avviso che "annulla e sostituisce" un precedente avviso, correggendo l'importo a seguito del riconoscimento di pagamenti o crediti, può essere qualificato come atto di autotutela sostitutiva e non come una nuova pretesa tributaria soggetta ai termini decadenziali dell'imposizione.
- Le determinazioni comunali dei valori delle aree edificabili (tabelle di riferimento) costituiscono presunzioni che il contribuente può contestare dimostrando specificamente l'incongruità; il giudice d'appello deve affrontare e motivare punto per punto le contestazioni tecniche sollevate.
- Il giudice deve decidere e motivare su tutte le eccezioni rilevanti sollevate dalle parti: la mera affermazione che il contribuente "non ha contestato in forma specifica" non è sufficiente se risultano, negli atti, contestazioni puntuali ed evidenze sulle stime e sui parametri applicati.
- Se il contribuente non ha sollevato in primo grado una questione (es. carenza di motivazione dell'atto), è privo di interesse a lamentarsi in appello della pronuncia sul punto: l'interesse è requisito di ammissibilità del relativo motivo.
- Le omissioni di pronuncia o le carenze motivazionali rilevanti comportano cassazione con rinvio alla giurisdizione di merito affinché il giudice di secondo grado esamini compiutamente le questioni, anche sotto il profilo probatorio.
- Nelle procedure di accertamento con adesione la conclusione negativa (verbale di esito negativo) può essere collegata ad atti successivi che annullano o rettificano atti precedenti; la natura e la rilevanza di tali atti devono essere valutate in funzione del contenuto documentale e degli effetti sostitutivi o correttivi.
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